Art. 18. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario), nella parte in cui dispone che le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente".
Versione
15 febbraio 1951
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1 gennaio 1960
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5 agosto 1976
5 agosto 1976
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/1976, n. 200Provvedimento: […] erano dovute per l'esercizio finanziario avente inizio al 1 luglio di ogni anno, ed erano commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente (art. 18 legge n. 25 del 1951) e che la dichiarazione doveva comprendere i redditi mobiliari prodotti nell'anno precedente, […] 1. - L'art. 18 della legge n. 25 del 1951 sulla perequazione tributaria disponeva, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, […] cui si riferisce la fattispecie sottoposta al giudice a quo, in base al combinato disposto dei citati artt. 18 della legge n. 25 del 1951 e 10 del T.U. n. 573 del 1951, si verificava, […] con fondatezza, che gli artt. 18 della legge n 25 del 1951 e 10 d.P.R n. 573 del 1951, sopra menzionati, […]Leggi di più...
- meccanismo di determinazione dell'imposta·
- legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 18 e d.p.r. 5 luglio 1951, n.573, art. 10, secondo comma·
- violazione dell'art. 53 della costituzione·
- imposte dirette·
- commisurazione sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- presunzione legale·
- sent. 200/76. imposte e tasse·
- contribuenti non tassati in base a bilancio