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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9397/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 9397-2024 R.G.
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente in Mascalucia (CT) elettivamente domiciliata in Catania alla Via Pietro Mascagni n. 62, presso lo studio degli avv.ti Massimo Giuliano (C.F.
) e AR NN (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Attrice-Opponente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma via G. Grezar 14 (Cod. Fisc. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania via Vittorio Emanuele Orlando 26 presso lo studio dell'avv. Francesco Lopez (cod. fisc. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in atti;
Convenuta-Opposta E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (cod. fisc.: ) P.IVA_2
Terza pignorata contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
pagina 1 di 8 “Voglia On.le Giudice adito (…) stante l'evidente illegittimità, inefficacia o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e dei prodromici e successivi atti esecutivi compiuti dai creditori, ritenere e dichiarare la nullità e/o improcedibilità dell'intera procedura esecutiva, dichiarando non più dovuto il credito portato a riscossione e adottando le relative statuizioni in merito. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Per : Controparte_1 dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e rigettare nel merito l'opposizione, con vittoria di spese e compensi MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi avviata Parte_1 in suo danno dall' (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 soltanto ) con atto di pignoramento ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/1973, CP_3 contraddistinto dal codice identificativo 29384202400002017001 (codice identificativo fascicolo 293/2024/26338), notificato in data 9.04.2024, per un credito iscritto a ruolo del complessivo importo di € 217.143,99. A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di credito afferente ad una delle cartelle presupposte, stante l'avvenuto adempimento al piano di rateizzo accordato alla debitrice a seguito dell'accoglimento di una istanza di definizione agevolata. L'opponente ha dedotto, altresì, l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione del credito ovvero l'intervenuta decadenza dal diritto di richiedere il pagamento. Con ordinanza del 10.07.2024, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria dell'opposizione, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato in data 9.09.2024 l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. In data 21.11.2024 si è costituita in giudizio la creditrice opposta, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando il merito dell'opposizione. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.12.2024, il Giudicante ha confermato la data dell'udienza di comparizione già indicata ed ha concesso i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza dell'11.02.2025 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il Giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. All''udienza del 23.09.2025 le parti hanno insistito nei rispettivi atti. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
°°°°°°°°
pagina 2 di 8 1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_4
, quale terza pignorata, non costituita in lite nonostante la regolarità della
[...] notifica dell'atto di citazione. 2 – ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento ex artt. 72 Parte_1 bis e 48 bis del DPR 602/1973, contraddistinto dal codice identificativo n. 29384202400002017001, fondato sulle seguenti cartelle di pagamento n. 29320010088734011003, n. 29320220065019430000, n. 29320220071301071001, aventi ad oggetto crediti di natura esclusivamente tributaria (precisamente, imposta di registro e di successione, IRPEF e addizionali, diritti camerali). Con riguardo alle ragioni del credito, con l'atto di pignoramento opposto l'
[...]
ha quantificato i tributi/entrate in € 43.768,04 (importo, questo, Controparte_5 pressoché corrispondente al residuo corrente indicato negli estratti di ruolo aggiornati - allegati dall'agente della riscossione - complessivamente pari ad € 43.430,10), gli interessi in € 171.244,93, gli oneri di riscossione in € 1.988,52, le spese esecutive in € 130,58 ed i diritti di notifica in € 11,92. A fondamento dell'opposizione l'attrice ha dedotto l'insussistenza del credito in ragione dell'adempimento al piano di rateizzo accordato dall'agente della riscossione a seguito dell'accoglimento di istanza di definizione agevolata ed in relazione al quale, per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 119/2018 (art. 3 commi 21 e 24), è stata automaticamente applicata una ulteriore dilazione dei termini di pagamento. L'attrice ha dedotto, altresì, il vizio di notifica delle cartelle, la prescrizione del credito e la decadenza dal potere di richiedere il pagamento. Le doglianze dell'opponente riguardanti il vizio di notifica degli atti presupposti all'esecuzione configura una opposizione agli atti esecutivi, mentre le ulteriori contestazioni dell'opponente integrano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 3- L'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla va dichiarata Pt_1 inammissibile in quanto tardivamente proposta. L'attrice, in particolare, ha rappresentato di aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento in data 9.04.2024. A fronte di ciò, la fase sommaria dell'opposizione risulta instaurata in data 21.05.2024, quindi ben oltre il termine di venti giorni indicato dall'art. 617 c.p.c.. Va, in ogni caso, rilevato – come già fatto dal Giudice dell'Esecuzione - che ogni questione relativa all'eventuale nullità derivata dell'atto di pignoramento, per la mancata o invalida notifica degli atti da esso presupposti, con riguardo ai ruoli aventi ad oggetto crediti tributari, esula dalla cognizione di questo G.E. alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 13913 del 5.06.2017) secondo cui
“in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va
pagina 3 di 8 proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
4- Si impone, a questo punto, l'esame delle doglianze qualificabili in termini di opposizione all'esecuzione. L'attrice ha dedotto, in primo luogo, l'avvenuto pagamento della cartella esattoriale n. 29320010088734011003 (avente ad oggetto imposte di registro e di successione) per effetto dell'adempimento al piano di rateizzo accordato dall'agente della riscossione a seguito dell'accoglimento di istanza di definizione agevolata. L'opponente, in particolare, ha dedotto di aver saldato il proprio debito seppur con qualche ritardo rispetto ai termini indicati dall'agente della riscossione. Ha invocato, pertanto, l'applicazione dei principi di buona fede e correttezza e della scusabilità dell'errore in ipotesi di insufficiente versamento delle imposte. Ed in effetti, la documentazione prodotta dall'opponente, conferma l'accoglimento – in data 18.05.2018 - di una istanza di definizione agevolata ex art. 1 d.l. n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis), riguardante i carichi posti a fondamento di svariate cartelle tra le quali quella contraddistinta dal n. 29320010088734011003, preordinata all'esecuzione. L'attrice ha anche documentato di essere rientrata nel differimento automatico delle scadenze di pagamento delle originarie rate del piano di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 3 commi 21 e 24 del D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter). La Palermo, infine, ha documentato l'avvenuto pagamento delle rate dovute, l'ultima delle quali con scadenza 30.11.2023 (osservandosi, tuttavia, che, al riguardo, CP_3 non ha sollevato precise contestazioni). L'opponente ha, altresì, rilevato e documentato di avere eseguito fuori termine i pagamenti con scadenza 31.07.2021 (effettuato in data 11.08.2021), 30.11.2021 (eseguito in data 16.12.2021) e 31.07.2023 (effettuato in data 17.08.2023). Discende da quanto esposto che, seppure l'opponente abbia integralmente versato i ratei indicati dal concessionario, la stessa sia decaduta dei benefici connessi alla definizione agevolata, per effetto del ritardo nei pagamenti superiore al termine di tolleranza di cinque giorni. In punto di diritto va osservato che l'art. 3 comma 14 del D.L. 119/2018 dispone che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento anche di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
pagina 4 di 8 l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”. Precisando, tuttavia, il comma 14 bis del medesimo art. 3 che “nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”. Analogo principio era già contenuto nell'art. 6 comma 4 del d.. 193/2016, cui rinvia l'art. 1 del d.l. 148/2017. Va osservato che i superiori principi non possono essere derogati dalle norme e dalle circolari (prive di portata normativa) indicate dall'opponente. È di immediata evidenza che il ritardo in cui è incorso la debitrice, con riguardo alle rate di luglio, novembre 2021 ed agosto 2023, è superiore ai cinque giorni, a ciò conseguendone la decadenza dal beneficio della definizione mediante pagamento in misura ridotta ed in modalità dilazionata. Ne consegue che i versamenti effettuati dall'attrice sono stati acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto. Con riguardo all'importo complessivamente riscosso per effetto dei pagamenti eseguiti dalla , pari ad € 160.909,70, l'importo di € 131.963,79 deve essere Pt_1 imputato al pagamento del carico portato dalla cartella di pagamento n 29320010088734011003, come può ricavarsi dal prospetto di sintesi allegato al provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata. A fronte di ciò l'estratto di ruolo corrispondente a detta cartella specifica che l'importo riscosso ammonta alla minor somma di € 116.518,34. Ne segue che, in effetti, con riguardo all'importo di € 15.445,45 - corrispondente alla differenza tra l'importo di € 131.963,79 (riscosso a seguito del pagamento delle rate del piano di definizione agevolata) ed € 116.518,34 (indicato nell'estratto di ruolo, quale importo riscosso) - l'esecuzione non appare legittima. Per quanto sopra, fatto salvo l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente, va dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione per l'importo di € 15.445,45. 5- A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto altresì la prescrizione dei crediti posti a fondamento dell'avviata esecuzione (anche a titolo di sanzioni ed interessi) e la decadenza dal potere di richiedere l'adempimento della pretesa erariale. Al riguardo, va osservato che l'opponente ha riconosciuto l'avvenuta notifica, in data 20.02.2024 dell'avviso di intimazione 29320249011217872, presupposta all'esecuzione con riguardo a tutte le cartelle indicate in seno al pignoramento. In citazione (pag. 9), infatti, la dichiara che l'unico atto interruttivo della Pt_1 prescrizione validamente notificato, sarebbe costituito dall'intimazione di pagamento prodromica all'atto di pignoramento.
pagina 5 di 8 Ne deriva che le suddette doglianze dell'opponente esulano dalla cognizione del Giudice ordinario, per essere riservate alla competenza della Corte di giustizia tributaria, in considerazione della natura dei crediti azionati. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2018, nel dichiarare illegittimo l'art. 57 del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ha, almeno apparentemente, ampliato la cognizione del Giudice ordinario, tuttavia precisando – come è possibile ricavare dall'ampia motivazione della decisione – che la cognizione è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto (“l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
– che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni”). Ne consegue che il contribuente può proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando alcuno tra gli atti indicati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992, come affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui sono improponibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano “funzione recuperatoria di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D. Lgs. 546/1992, ex art. 19”. Infatti “Là dove il contribuente esecutato possa fare valere le proprie ragioni ricorrendo, ai sensi del D. Lgs. 546/1992, art. 19, innanzi al giudice tributario, non vi è spazio per proporre, per le medesime ragioni, l'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 11900 del 7.05.2019; nello stesso senso, da ultimo Cass. Civ. sez. III - 04/08/2023, n. 23894). L'opponente, quindi, non può, oggi, in funzione
“recuperatoria”, utilizzare lo strumento dell'opposizione ex art 615 c.p.c. al fine di fare valere vizi che avrebbero dovuti essere dedotti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, mediante tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione, che rappresenta atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Se ciò non bastasse, con riguardo alla cartella di pagamento n. 20320010088734011003 il termine di prescrizione è stato interrotto per effetto dell'istanza di definizione agevolata (in data 14.05.2018) ed è ricominciato a decorrere al verificarsi della causa di decadenza dal beneficio.
pagina 6 di 8 Al riguardo, infatti, va condiviso il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui “la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 9221/2024) Sotto tutti i profili indicati, la doglianza proposta non appare fondata.
6 - Ciò posto, assorbita ogni altra questione l'opposizione va parzialmente accolta dovendo dichiararsi che non ha diritto di procedere Controparte_1 esecutivamente per l'importo di € 15.445,45.
7 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione dell'accoglimento in limitatissima parte soltanto dell'opposizione sostanziale, va disposta la compensazione solo parziale delle spese nella misura di ¼ mentre per la restante parte la va condannata al pagamento delle spese in favore di e ciò in Pt_1 CP_3 virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 31 ottobre 2022, N. 32061. Quanto all'importo, lo stesso va calcolato sul valore del credito per cui si procede, restando irrilevante la dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione, avente finalità esclusivamente fiscale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7342 del 19/03/2025). Gli importi sono determinati applicando i valori medi per tutte le fasi (€ scaglione fino ad € 260.000). Spese irripetibili con riguardo alla terza pignorata contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9397-2024 RG., nella contumacia dell' , così provvede: Controparte_4
1) dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da;
Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. dichiara che
[...]
non ha diritto di procedere esecutivamente limitatamente Controparte_1 all'importo di € 15.445,45; respinge per il resto l'opposizione; 2) condanna al pagamento dei ¾ delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 10.577,25 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA. Compensa il restane ¼ fra le parti costituite. Spese irripetibili con riguardo alla terza pignorata contumace. Catania, 13/10/2025
pagina 7 di 8 Il Giudice Laura Messina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 9397-2024 R.G.
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente in Mascalucia (CT) elettivamente domiciliata in Catania alla Via Pietro Mascagni n. 62, presso lo studio degli avv.ti Massimo Giuliano (C.F.
) e AR NN (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Attrice-Opponente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma via G. Grezar 14 (Cod. Fisc. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania via Vittorio Emanuele Orlando 26 presso lo studio dell'avv. Francesco Lopez (cod. fisc. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in atti;
Convenuta-Opposta E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (cod. fisc.: ) P.IVA_2
Terza pignorata contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
pagina 1 di 8 “Voglia On.le Giudice adito (…) stante l'evidente illegittimità, inefficacia o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e dei prodromici e successivi atti esecutivi compiuti dai creditori, ritenere e dichiarare la nullità e/o improcedibilità dell'intera procedura esecutiva, dichiarando non più dovuto il credito portato a riscossione e adottando le relative statuizioni in merito. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Per : Controparte_1 dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e rigettare nel merito l'opposizione, con vittoria di spese e compensi MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi avviata Parte_1 in suo danno dall' (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 soltanto ) con atto di pignoramento ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/1973, CP_3 contraddistinto dal codice identificativo 29384202400002017001 (codice identificativo fascicolo 293/2024/26338), notificato in data 9.04.2024, per un credito iscritto a ruolo del complessivo importo di € 217.143,99. A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di credito afferente ad una delle cartelle presupposte, stante l'avvenuto adempimento al piano di rateizzo accordato alla debitrice a seguito dell'accoglimento di una istanza di definizione agevolata. L'opponente ha dedotto, altresì, l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione del credito ovvero l'intervenuta decadenza dal diritto di richiedere il pagamento. Con ordinanza del 10.07.2024, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria dell'opposizione, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato in data 9.09.2024 l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. In data 21.11.2024 si è costituita in giudizio la creditrice opposta, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando il merito dell'opposizione. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.12.2024, il Giudicante ha confermato la data dell'udienza di comparizione già indicata ed ha concesso i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza dell'11.02.2025 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il Giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. All''udienza del 23.09.2025 le parti hanno insistito nei rispettivi atti. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
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pagina 2 di 8 1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_4
, quale terza pignorata, non costituita in lite nonostante la regolarità della
[...] notifica dell'atto di citazione. 2 – ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento ex artt. 72 Parte_1 bis e 48 bis del DPR 602/1973, contraddistinto dal codice identificativo n. 29384202400002017001, fondato sulle seguenti cartelle di pagamento n. 29320010088734011003, n. 29320220065019430000, n. 29320220071301071001, aventi ad oggetto crediti di natura esclusivamente tributaria (precisamente, imposta di registro e di successione, IRPEF e addizionali, diritti camerali). Con riguardo alle ragioni del credito, con l'atto di pignoramento opposto l'
[...]
ha quantificato i tributi/entrate in € 43.768,04 (importo, questo, Controparte_5 pressoché corrispondente al residuo corrente indicato negli estratti di ruolo aggiornati - allegati dall'agente della riscossione - complessivamente pari ad € 43.430,10), gli interessi in € 171.244,93, gli oneri di riscossione in € 1.988,52, le spese esecutive in € 130,58 ed i diritti di notifica in € 11,92. A fondamento dell'opposizione l'attrice ha dedotto l'insussistenza del credito in ragione dell'adempimento al piano di rateizzo accordato dall'agente della riscossione a seguito dell'accoglimento di istanza di definizione agevolata ed in relazione al quale, per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 119/2018 (art. 3 commi 21 e 24), è stata automaticamente applicata una ulteriore dilazione dei termini di pagamento. L'attrice ha dedotto, altresì, il vizio di notifica delle cartelle, la prescrizione del credito e la decadenza dal potere di richiedere il pagamento. Le doglianze dell'opponente riguardanti il vizio di notifica degli atti presupposti all'esecuzione configura una opposizione agli atti esecutivi, mentre le ulteriori contestazioni dell'opponente integrano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 3- L'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla va dichiarata Pt_1 inammissibile in quanto tardivamente proposta. L'attrice, in particolare, ha rappresentato di aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento in data 9.04.2024. A fronte di ciò, la fase sommaria dell'opposizione risulta instaurata in data 21.05.2024, quindi ben oltre il termine di venti giorni indicato dall'art. 617 c.p.c.. Va, in ogni caso, rilevato – come già fatto dal Giudice dell'Esecuzione - che ogni questione relativa all'eventuale nullità derivata dell'atto di pignoramento, per la mancata o invalida notifica degli atti da esso presupposti, con riguardo ai ruoli aventi ad oggetto crediti tributari, esula dalla cognizione di questo G.E. alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 13913 del 5.06.2017) secondo cui
“in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va
pagina 3 di 8 proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
4- Si impone, a questo punto, l'esame delle doglianze qualificabili in termini di opposizione all'esecuzione. L'attrice ha dedotto, in primo luogo, l'avvenuto pagamento della cartella esattoriale n. 29320010088734011003 (avente ad oggetto imposte di registro e di successione) per effetto dell'adempimento al piano di rateizzo accordato dall'agente della riscossione a seguito dell'accoglimento di istanza di definizione agevolata. L'opponente, in particolare, ha dedotto di aver saldato il proprio debito seppur con qualche ritardo rispetto ai termini indicati dall'agente della riscossione. Ha invocato, pertanto, l'applicazione dei principi di buona fede e correttezza e della scusabilità dell'errore in ipotesi di insufficiente versamento delle imposte. Ed in effetti, la documentazione prodotta dall'opponente, conferma l'accoglimento – in data 18.05.2018 - di una istanza di definizione agevolata ex art. 1 d.l. n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis), riguardante i carichi posti a fondamento di svariate cartelle tra le quali quella contraddistinta dal n. 29320010088734011003, preordinata all'esecuzione. L'attrice ha anche documentato di essere rientrata nel differimento automatico delle scadenze di pagamento delle originarie rate del piano di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 3 commi 21 e 24 del D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter). La Palermo, infine, ha documentato l'avvenuto pagamento delle rate dovute, l'ultima delle quali con scadenza 30.11.2023 (osservandosi, tuttavia, che, al riguardo, CP_3 non ha sollevato precise contestazioni). L'opponente ha, altresì, rilevato e documentato di avere eseguito fuori termine i pagamenti con scadenza 31.07.2021 (effettuato in data 11.08.2021), 30.11.2021 (eseguito in data 16.12.2021) e 31.07.2023 (effettuato in data 17.08.2023). Discende da quanto esposto che, seppure l'opponente abbia integralmente versato i ratei indicati dal concessionario, la stessa sia decaduta dei benefici connessi alla definizione agevolata, per effetto del ritardo nei pagamenti superiore al termine di tolleranza di cinque giorni. In punto di diritto va osservato che l'art. 3 comma 14 del D.L. 119/2018 dispone che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento anche di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
pagina 4 di 8 l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”. Precisando, tuttavia, il comma 14 bis del medesimo art. 3 che “nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”. Analogo principio era già contenuto nell'art. 6 comma 4 del d.. 193/2016, cui rinvia l'art. 1 del d.l. 148/2017. Va osservato che i superiori principi non possono essere derogati dalle norme e dalle circolari (prive di portata normativa) indicate dall'opponente. È di immediata evidenza che il ritardo in cui è incorso la debitrice, con riguardo alle rate di luglio, novembre 2021 ed agosto 2023, è superiore ai cinque giorni, a ciò conseguendone la decadenza dal beneficio della definizione mediante pagamento in misura ridotta ed in modalità dilazionata. Ne consegue che i versamenti effettuati dall'attrice sono stati acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto. Con riguardo all'importo complessivamente riscosso per effetto dei pagamenti eseguiti dalla , pari ad € 160.909,70, l'importo di € 131.963,79 deve essere Pt_1 imputato al pagamento del carico portato dalla cartella di pagamento n 29320010088734011003, come può ricavarsi dal prospetto di sintesi allegato al provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata. A fronte di ciò l'estratto di ruolo corrispondente a detta cartella specifica che l'importo riscosso ammonta alla minor somma di € 116.518,34. Ne segue che, in effetti, con riguardo all'importo di € 15.445,45 - corrispondente alla differenza tra l'importo di € 131.963,79 (riscosso a seguito del pagamento delle rate del piano di definizione agevolata) ed € 116.518,34 (indicato nell'estratto di ruolo, quale importo riscosso) - l'esecuzione non appare legittima. Per quanto sopra, fatto salvo l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente, va dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione per l'importo di € 15.445,45. 5- A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto altresì la prescrizione dei crediti posti a fondamento dell'avviata esecuzione (anche a titolo di sanzioni ed interessi) e la decadenza dal potere di richiedere l'adempimento della pretesa erariale. Al riguardo, va osservato che l'opponente ha riconosciuto l'avvenuta notifica, in data 20.02.2024 dell'avviso di intimazione 29320249011217872, presupposta all'esecuzione con riguardo a tutte le cartelle indicate in seno al pignoramento. In citazione (pag. 9), infatti, la dichiara che l'unico atto interruttivo della Pt_1 prescrizione validamente notificato, sarebbe costituito dall'intimazione di pagamento prodromica all'atto di pignoramento.
pagina 5 di 8 Ne deriva che le suddette doglianze dell'opponente esulano dalla cognizione del Giudice ordinario, per essere riservate alla competenza della Corte di giustizia tributaria, in considerazione della natura dei crediti azionati. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2018, nel dichiarare illegittimo l'art. 57 del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ha, almeno apparentemente, ampliato la cognizione del Giudice ordinario, tuttavia precisando – come è possibile ricavare dall'ampia motivazione della decisione – che la cognizione è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto (“l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
– che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni”). Ne consegue che il contribuente può proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando alcuno tra gli atti indicati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992, come affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui sono improponibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano “funzione recuperatoria di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D. Lgs. 546/1992, ex art. 19”. Infatti “Là dove il contribuente esecutato possa fare valere le proprie ragioni ricorrendo, ai sensi del D. Lgs. 546/1992, art. 19, innanzi al giudice tributario, non vi è spazio per proporre, per le medesime ragioni, l'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 11900 del 7.05.2019; nello stesso senso, da ultimo Cass. Civ. sez. III - 04/08/2023, n. 23894). L'opponente, quindi, non può, oggi, in funzione
“recuperatoria”, utilizzare lo strumento dell'opposizione ex art 615 c.p.c. al fine di fare valere vizi che avrebbero dovuti essere dedotti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, mediante tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione, che rappresenta atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Se ciò non bastasse, con riguardo alla cartella di pagamento n. 20320010088734011003 il termine di prescrizione è stato interrotto per effetto dell'istanza di definizione agevolata (in data 14.05.2018) ed è ricominciato a decorrere al verificarsi della causa di decadenza dal beneficio.
pagina 6 di 8 Al riguardo, infatti, va condiviso il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui “la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 9221/2024) Sotto tutti i profili indicati, la doglianza proposta non appare fondata.
6 - Ciò posto, assorbita ogni altra questione l'opposizione va parzialmente accolta dovendo dichiararsi che non ha diritto di procedere Controparte_1 esecutivamente per l'importo di € 15.445,45.
7 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione dell'accoglimento in limitatissima parte soltanto dell'opposizione sostanziale, va disposta la compensazione solo parziale delle spese nella misura di ¼ mentre per la restante parte la va condannata al pagamento delle spese in favore di e ciò in Pt_1 CP_3 virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 31 ottobre 2022, N. 32061. Quanto all'importo, lo stesso va calcolato sul valore del credito per cui si procede, restando irrilevante la dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione, avente finalità esclusivamente fiscale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7342 del 19/03/2025). Gli importi sono determinati applicando i valori medi per tutte le fasi (€ scaglione fino ad € 260.000). Spese irripetibili con riguardo alla terza pignorata contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9397-2024 RG., nella contumacia dell' , così provvede: Controparte_4
1) dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da;
Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. dichiara che
[...]
non ha diritto di procedere esecutivamente limitatamente Controparte_1 all'importo di € 15.445,45; respinge per il resto l'opposizione; 2) condanna al pagamento dei ¾ delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 10.577,25 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA. Compensa il restane ¼ fra le parti costituite. Spese irripetibili con riguardo alla terza pignorata contumace. Catania, 13/10/2025
pagina 7 di 8 Il Giudice Laura Messina
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