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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa EL LT Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 272/2024 R.G. promosso
DA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Concetta La Delfa
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Andronico ed
EN EN
Resistente in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.- opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5252 del 20 dicembre 2017, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il precetto con il quale , in virtù della sentenza n. Parte_1
17/2007 di questa Corte d'appello, le aveva intimato di assumerlo presso lo stabilimento di Catania con decorrenza dal 22.06.2001, nell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'accordo sindacale stipulato il 4.06.1998. Il giudice di prime cure riteneva che la società opponente avesse spontaneamente eseguito la sentenza con l'offerta lavorativa effettuata;
rigettava la domanda, proposta in via riconvenzionale dal lavoratore, volta al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione della sentenza, “avente oggetto estraneo e nuovo rispetto al dictum giudiziale costituente il titolo dell'esecuzione preannunziata nell'atto di precetto in opposizione”.
impugnava la sentenza avanti a questa Corte d'appello Parte_1
che, con sentenza n. 670/2021, rigettava il gravame. In particolare, quanto alla domanda risarcitoria, questa Corte riteneva prescritte le pretese afferenti al decennio anteriore alla notifica della domanda riconvenzionale;
quanto alle pretese relative al periodo successivo, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU e riteneva la domanda infondata, non avendo il lavoratore provato l'esistenza di un danno economico, biologico e professionale cagionato dalla tardiva offerta di riassunzione.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, cui resisteva con controricorso. CP_1 CP_1
Con ordinanza n. 8288, pubblicata il 27 marzo 2024, la Suprema Corte dichiarava infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva eccepito la nullità insanabile della sentenza per mancata lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, “in perfetta conformità alle speciali previsioni su riportate (normativa emergenziale da COVID 19), alla prevista data del 18.11.2011 (rectius 18.11.2021) fu in realtà assunta la decisione consacrata in un dispositivo depositato telematicamente, equipollente alla sua lettura in udienza ex art. 437, comma primo, secondo periodo, c.p.c.”. Dichiarava, poi, inammissibile il sesto motivo di impugnazione, con il quale il lavoratore aveva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione per avere la Corte di appello ritenuto che la società avesse dato attuazione all'obbligo del patto di prelazione senza tener conto dei principi espressi nella sentenza n. 17/2007 della medesima Corte di appello di Catania
e della sentenza n. 6179/2013 della Corte di Cassazione, omettendo ogni motivazione sull'infondatezza della pretesa del lavoratore e con motivazione contraddittoria e lacunosa affermando l'attuazione dell'obbligo a carico della società, con inversione dell'onere della prova. In particolare, la Suprema Corte
- premesso che “ricorre l'ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” - rilevava come le decisioni di primo e secondo grado fossero senz'altro conformi nel ritenere spontaneamente eseguita, da parte della la Controparte_1
precedente sentenza della Corte territoriale n. 17/2007. Riteneva parimenti inammissibile la stessa censura anche nella parte in cui si assumeva che la statuizione sul punto della Corte territoriale sarebbe stata elusiva del giudicato costituito dalla sentenza azionata quale titolo esecutivo.
Il Supremo Collegio accoglieva, invece, il quinto motivo di ricorso, con cui il lavoratore aveva censurato la sentenza di questa Corte per aver dichiarato prescritte, omettendo di considerare le diffide prodotte in atti, interruttive del decorso del termine di prescrizione, le pretese risarcitorie relative al periodo anteriore al 15.01.2006. Osservavano i giudici di legittimità: “… il ricorrente ha dedotto e provato di aver prodotto contestualmente appunto al deposito di detta memoria di costituzione (in primo grado) n. 10 sue diffide, indicate nel relativo elenco degli atti, e nuovamente prodotte in questa sede sub n. 6 del proprio fascicolo ex art. 369, comma secondo, n. 4), c.p.c. (cfr. anche pag. 99 del ricorso). Anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione in parte qua il ricorrente ha specificato che la prima di esse in ordine di tempo consisteva in un “Atto stragiudiziale di diffida notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data
21/05/2007”, in cui, per quanto ora interessa, aveva “richiesto il risarcimento del danno economico derivante dal mancato riconoscimento del trattamento che avrebbe goduto se fosse rimasto in a decorrere dal 22 CP_1
giugno 2001”; richiesta che assume di aver ribadito nella diffida del
17.02.2012 e in quella del 5 luglio 2013 (le ulteriori sette diffide sono comunque indicate a pag. 84 del ricorso, specificandosi che erano state spedite a mezzo di racc. a r.). Contrariamente, perciò, a quanto sostenuto dalla controricorrente, il ricorrente ha specificato il contenuto di quelle tra tali plurime diffide (in complesso dieci), cui annette valore di atti interruttivi del corso della prescrizione ex art. 2943, comma quarto, c.c.”.
Indi, evidenziavano che: “Indiscutibile, pertanto, è la potenziale decisività dei fatti che, secondo il ricorrente, comprovavano quei documenti, perché, se intesi come sostenuto dallo stesso, avrebbero interrotto il corso della prescrizione. Inoltre, i fatti relativi tornavano ad essere controversi in secondo grado, perché la stessa Corte di merito, da un lato, ha considerato “l'eccezione del diritto al risarcimento del danno tempestivamente sollevata dalla difesa della , e, dall'altro, ha individuato un solo atto interruttivo del CP_1
corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.), costituito dalla stessa domanda riconvenzionale del lavoratore, proposta nella ridetta memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a precetto, specificando di attribuire rilievo alla relativa notificazione;
tanto che ha poi limitato la consulenza tecnica d'ufficio alla verifica del “danno lamentato nei limiti della prescrizione (periodo dal 15.1.2006 all'1.7.2013)”, ossia, al periodo ritenuto non attinto da prescrizione (v. in proposito pag. 11 nel § 2.4. della sua motivazione). Premesso, poi, che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l'eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr., di recente, ex plurimis, Cass., sez. I, 13.4.2023, n. 9810), la Corte d'appello non ha assolutamente considerato le diffide prodotte dal lavoratore e quindi i fatti che potevano documentare, ossia, interruzioni del corso della prescrizione ben anteriori alla notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale, esclusivamente considerata dalla stessa Corte
[…]”.
Riteneva indi assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, attinenti alla parte della domanda risarcitoria che questa Corte aveva reputato non attinta da prescrizione decennale, ma infondata nel merito, rilevando che: “[…] ove qualcuno dei documenti non considerati dalla Corte risultasse idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, il confronto tra i rispettivi trattamenti retributivi, valevole ai fini della verifica dell'esistenza del danno e della sua eventuale quantificazione, non solo potrebbe riguardare direttamente il periodo secondo la Corte territoriale coperto dalla prescrizione, ma potrebbe riflettersi anche sulla medesima comparazione per il periodo dal 15.1.2006 all'1.7.2013, unicamente oggetto di verifica nell'impugnata decisione”.
Rigettato, pertanto, il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibile il sesto e assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, in accoglimento del quinto motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'appello, in diversa composizione, al fine di verificare l'idoneità delle diffide prodotte dal lavoratore a interrompere il decorso del termine di prescrizione, nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 23 aprile 2024, riassumeva il Parte_1
giudizio, chiedendo accogliersi la domanda riconvenzionale proposta in primo grado. Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile Controparte_1
ovvero infondata la domanda proposta dal ricorrente.
Disposta consulenza tecnica, all'udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo, in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in riassunzione, ha trascritto il Parte_1
contenuto, nonché le conclusioni, del ricorso per cassazione, l'ordinanza n.
8288/2024 della Corte di cassazione, i motivi di gravame formulati con il ricorso in appello depositato il 12.6.2018; indi (fg. 62-63), evidenziato che
“dagli atti di causa emergono dieci diffide inviati negli anni alla società allegate, interruttive della prescrizione” (elencate al fg. 63), ha chiesto a questa
Corte di accogliere le conclusioni già rassegnate nel grado d'appello conclusosi con la sentenza poi cassata e, in particolare, di “modificare in toto la sentenza n. 5252/2017 emessa in data 20/12/2017 Giudice del Lavoro di Catania,
Dott.ssa Valentina Scardillo annullandole e/o in ogni modo revocandole, con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta”. Ha reiterato le richieste istruttorie formulate nel precedente ricorso in appello.
2. È opportuno ribadire in premessa che, con la domanda riconvenzionale, il lavoratore aveva chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno economico pari alle differenze tra il trattamento economico previsto dal CN IM applicato da e dagli accordi sindacali Controparte_1
richiamati e quello dal ricorrente percepito alle dipendenze di e CP_2
(oltre la condanna al risarcimento del danno Controparte_3
professionale e biologico, domanda quest'ultima già rigettata dalla sentenza d'appello - per “difetto di qualsiasi pur minima allegazione e prova” - con statuizione non impugnata e dunque coperta da giudicato).
2.1 Ciò posto, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità, vanno anzitutto esaminate le diffide prodotte dalla difesa del lavoratore.
La prima di esse in ordine di tempo, come già evidenziato dal Supremo
Collegio nell'esaminare il quinto motivo del ricorso per cassazione, è costituita dall'“Atto stragiudiziale di diffida notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 21/05/2007”, con cui il lavoratore aveva invero diffidato CP_1
“a dare immediata esecuzione alla sentenza n. 17/07 della Corte d'Appello di
Catania” lamentando che “tale illegittimo comportamento e rifiuto” causava
“danni professionali ed alla salute, oltre che l'evidente e già denunziata situazione di danno economico retributivo e previdenziale”; analoga doglianza era stata poi avanzata nell'istanza per il tentativo di conciliazione, notificata alla società in data 24 ottobre 2007 (oltre che nelle successive missive prodotte in atti). Sicché, tenuto conto dei suddetti atti interruttivi, alla data di notifica della domanda riconvenzionale (15 gennaio 2016: cfr. sentenza di questa Corte
n. 670/2021), la prescrizione decennale non era ancora decorsa.
3. Al fine di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria - limitata in questa sede, per quanto appena evidenziato, al solo danno patrimoniale - occorre dunque verificare se, a causa della mancata tempestiva riassunzione, il lavoratore abbia subìto un danno per aver percepito alle dipendenze di
[...]
e un trattamento retributivo CP_4 CP_3 Controparte_3
complessivamente inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto alle dipendenze di La domanda, giova rimarcare, non ha ad Controparte_1
oggetto differenze retributive bensì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata tempestiva assunzione.
Va pertanto chiarito che, al fine di accertare un eventuale danno, ciò che rileva non è dunque il mancato pagamento di singole voci retributive bensì la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso Controparte_1
3.1 Ai fini di tale indagine il Collegio ha ritenuto acquisibili le buste paga prodotte dall'odierno ricorrente solo nel corso del giudizio di appello (cfr. secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione, ritenuti assorbiti).
Secondo consolidati e condivisi principi della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel processo del lavoro “il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione”
(Cass. 22371/2021); “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. 16358/2024; conf., ex multis, Cass.
401/2023).
4. È stato pertanto conferito mandato al CTU di “Accertare - alla luce della documentazione in atti ivi comprese le buste paga prodotte dalla parte ricorrente in riassunzione - l'eventuale differenza tra l'importo che sarebbe spettato al lavoratore ove assunto dalla società resistente in data 22 giugno
2001 e sino all'1 luglio 2013 e quanto dal medesimo percepito nello stesso periodo”.
L'ausiliaria, in aderenza al quesito, ha proceduto a determinare, da un lato, le somme spettanti al lavoratore presupponendo l'esistenza di un rapporto continuativo con la società resistente nel periodo indicato, prendendo a riferimento le voci retributive fisse rilevate dall'ultima busta paga del luglio
1998 nonché gli importi spettanti sulla base del CN e degli accordi aziendali che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti e, Controparte_1
dall'altro, le somme percepite dal lavoratore nello stesso periodo (dal
22.06.2001 al 1° luglio 2013) per il lavoro svolto alle dipendenze di
[...]
e CP_4 Controparte_3
ha così concluso: “Esaminato il CN di categoria vigente ratione CP_5
temporis, nonché gli accordi aziendali in atti, e tenuto conto dei periodi documentati dalle buste paga in atti, sono state conteggiate le somme spettanti all'appellante qualora assunto dalla società resistente in data 22 giugno 2001
e sino all'1 luglio 2013, e quanto dal medesimo percepito nello stesso periodo.
I dati retributivi riportati nell'ultima busta della WY ED …, agli atti, sono stati utilizzati dalla scrivente come base di calcolo per l'aggiornamento e la determinazione degli importi spettanti all'appellante, in conformità all'inquadramento al livello E3, come ivi indicato. Sono stati altresì aggiornati gli scatti di anzianità secondo la progressione indicata in busta paga. La determinazione del dovuto e del percepito è stata effettuata sulla base della documentazione disponibile agli atti, tenendo conto esclusivamente dei periodi per i quali risultano presenti le buste paga. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, le somme effettivamente percepite dal lavoratore nei periodi interessati da contratti di solidarietà sono state raffrontate con le competenze che lo stesso avrebbe maturato, nel medesimo arco temporale, qualora fosse stato in forza presso la società resistente, sulla base di un orario contrattuale pieno e del trattamento economico previsto da quest'ultima. I conteggi effettuati si fondano sul confronto tra il trattamento economico spettante sulla base di quanto previsto dal CN IM US vigente all'epoca, nonché dagli accordi aziendali esaminati - in particolare quelli relativi al premio produzione e al premio di partecipazione - e quanto corrisposto al lavoratore dalla società e, successivamente, Controparte_4 dalla In relazione a quanto previsto dall'accordo Controparte_3
sindacale del 28 luglio 1998, è stato possibile rilevare - nei limiti imposti dalla documentazione presente agli atti - un credito spettante all'appellante, limitatamente alla differenza sull'indennità di trasporto (accordo aziendale sottoscritto con la in data 18 novembre 2008) e all'indennità CP_1
prevista all' art.7 lett. G - CN US IM … All'esito dei conteggi effettuati, non risultano accertate differenze retributive a favore dell'appellante”.
Trasmessa alle parti la relazione, la difesa del lavoratore faceva indi pervenire al CTU le proprie osservazioni - reiterate nel corso della discussione orale: cfr. verbale d'udienza -, in ordine alle quali l'ausiliaria rispondeva puntualmente (cfr. pp. 23-35 della relazione).
4.1 In particolare, con la prima osservazione la difesa del lavoratore rilevava:
“il calcolo effettuato in relazione al livello di inquadramento non è corretto.
Infatti Codesto CTU ha effettuato i calcoli in base al livello E3 che il lavoratore aveva al momento del passaggio alle dipendenze della nel 1998. CP_4
Invece il livello di inquadramento richiesto nel ricorso in appello a pag. 40 oggi riassunto e non contestato dalla società nella memoria di costituzione è quello E1 essendo questo il livello offerto dalla società al CP_1
lavoratore come da proposta di assunzione del 31 maggio 2013 in atti, inquadramento fra l'altro mai contestato dalla società.
Ed infatti la precedente CTU effettuata nel giudizio di appello, poi cassato ed oggi riassunto, aveva effettuato i calcoli sulla base del livello E1 per come richiesto in domanda livello che controparte neanche in quella sede ha mai contestato.
Da ciò ne consegue il ricalcolo di tutti gli elementi che compongono la retribuzione che devono essere calcolati secondo il livello E1 e con gli importi per come indicati nella citata proposta di assunzione della società, retribuzione annua lorda pari ad € 31.571,04, misura che è superiore a quella calcolata da Codesto CTU, ivi compreso l'importo del superminimo offerto e riconosciuto al lavoratore. importo annuo lordo questo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato da Codesto CTU come dovuto.
Il rilievo è infondato.
Come peraltro correttamente osservato anche dal CTU, il livello E1 era stato offerto dalla società al lavoratore nella proposta di assunzione del 31 maggio
2013 ed era stato espressamente “condizionato al superamento, con esito positivo, di un corso di riqualificazione” (cfr. documentazione in atti), incontestatamente mai svolto;
tanto in conformità alla sentenza di questa Corte
n. 17/2007 che, “a fronte della disponibilità alla assunzione manifestata da ciascuno degli appellati - non appena venuti a conoscenza delle “nuove” assunzioni da parte della ex datrice di lavoro …”, aveva riconosciuto il diritto di ciascuno di essi, tra cui , “ad essere assunti dalla WY Parte_1
ED s.p.a. (a) far tempo dal 22.06.2001 previo esito positivo dell'eventuale necessaria riqualificazione…”, senza precisare mansioni e qualifica;
va ancora rilevato che la proposta di assunzione con il livello E1 - rifiutata dal lavoratore
- è solo del 2013, in relazione ai posti destinati a “nuove assunzioni” nella stessa data, sicché non può di certo fondare il diritto vantato al predetto inquadramento sin dal 22.06.2001.
Inoltre, l'ausiliaria nello sviluppo dei calcoli ha correttamente tenuto conto degli scatti di anzianità.
Il CTU ha pertanto operato in piena conformità al mandato ricevuto, tenendo conto dell'inquadramento del lavoratore al momento del passaggio presso
. CP_4
4.2 Con la seconda osservazione la difesa del lavoratore ha lamentato
“l'erroneità del calcolo per mancato riconoscimento e calcolo della 14° mensilità.
Infatti, per quanto riguarda le mensilità godute dal lavoratore al momento del passaggio nel 1998 queste erano quattordici mensilità e non già tredici, per come si evince dalla produzione delle buste paga anni 1998 e CP_1
dunque l'azienda ha sempre corrisposto tale mensilità già da quella data.
A maggior fondamento che tale mensilità sia ricompresa nel trattamento spettante se il lavoratore fosse stato alle dipendenze della WY ED PA si rimanda alla proposta di assunzione della WY ED PA del 31/05/2013 allegata nel fascicolo di questa difesa ove la società riconosce al lavoratore una retribuzione annua lorda pari ad € 31.571,04 per quattordici mensilità, importo annuo lordo questo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato da Codesto CTU come dovuto.
Ciò che infatti va calcolato è la retribuzione effettiva che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in WY ED o comunque se fosse stato riassunto a partire dal 2001 e non il trattamento minimo spettante.
Dunque la 14 mensilità è anche oggetto di proposta aziendale e va riconosciuta.
Ad ulteriore conferma che trattasi di mensilità effettivamente erogata ai dipendenti della WY ED PA sebbene non prevista dal CN CHIMICI, si sono prodotte le buste paga del lavoratore dipendente Persona_1
interessato dalla medesima vicenda giuridica del ricorrente ma che è stato riassunto dalla società con il livello E1 e per 14° mensilità”.
Rispondendo a tale rilievo, la consulente d'ufficio ha evidenziato che il
CN IM, vigente nei periodi oggetto di valutazione, non prevede la corresponsione della 14a mensilità; ha dato atto, tuttavia, che dalla documentazione in atti emerge che, effettivamente, la società ha corrisposto ai propri dipendenti la 14a mensilità quale trattamento economico aziendale di miglior favore. Ha indi proceduto alla relativa quantificazione tuttavia evidenziando che, pur comprendendo tale emolumento, non sono risultate differenze complessive a favore del lavoratore.
4.3 Con la terza osservazione parte ricorrente ha lamentato “la non correttezza dei calcoli effettuati fra il dovuto ed il percepito in quanto dalle tabelle allegate si evince come vengano comparate grandezze e valori non omogenei.
Infatti, mentre i dati relativi alla retribuzione percepita dalla CP_4
contengono la voce superminimo, voce che fu oggetto di accordo sindacale per eliminare i divari tra i due contratti (chimico e Turismo oggetto di contrattazione sindacale vedasi accordo del giugno 1998), tant'è che inizialmente i valori della retribuzione goduta alle dipendenze della WY
ED PA e quella riconosciuta come da CN Turismo sostanzialmente coincidevano come da buste paga in atti, invece, negli elementi indicati nella tabella del dovuto come da CN IM sono indicati solamente il trattamento minimo spettante e non contengono la voce di superminimo anche oggetto di contrattazione sindacale e dunque paradossalmente il percepito risulta maggiore.
Tale voce, di cui per l'appunto era stata previsto il godimento per colmare le differenze fra i due contratti, va considerata nel calcolo del dovuto e non solo del percepito.
Discende infatti dall'accordo sindacale aziendale del 04/06/98 stipulato tra la WY ED S.p.a. e le RSA e disciplinante il passaggio dei dipendenti passati alla Sodexho, oltre alla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico in atto loro praticato dalla al momento del CP_1
passaggio, anche il mantenimento dell'eventuale differenza di trattamento economico tra quanto previsto dal CN IM applicato dalla
[...]
e quanto previsto dal CN applicato dalla ditta subentrante con la CP_1
progressione derivante dai rinnovi contrattuali anche aziendali sotto la voce superminimo individuale. In poche parole, cioè, nell'ambito del suddetto accordo era stato stabilito a chiare lettere che ai lavoratori oggetto del passaggio alla sarebbe stato sempre mantenuto il medesimo CP_4
trattamento economico che gli stessi avrebbero goduto se fossero rimasti con la . CP_1 Identico mantenimento veniva, poi, ribadito nel verbale del 28/07/98 stipulato tra la e i dipartimenti addetti al servizio mensa Controparte_6
della WY oggetti del passaggio, assistiti dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali del trattamento economico degli stessi goduti al 31/12/97 facendo salvi gli eventuali aumenti relativi al CN US IM del 01/06/98, ed in più le differenze esistenti tra il trattamento economico previsto dal CN
US IM applicato alla e il CN Turismo Pubblici Esercizi CP_1
applicato dalla Sodexho, nonché future ed eventuali differenze derivanti dai rinnovi contrattuali sarebbero stati erogati a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti individuali e/o collettivi previsti dal CN Pubblici esercizi.
Dunque tale voce superminimo va calcolata anche nelle somme indicate come dovute se il lavoratore fosse stato riassunto dalla società sin dal CP_1
1° giugno 2001 in quanto con tale voce si sono volute colmare le differenze fra i due CN come da accordi sindacali”.
L'ausiliaria, in risposta a tale osservazione, ha anzitutto evidenziato: “non è vero che nel conteggio del “dovuto” sia stato indicato solamente il trattamento minimo, avendo la sottoscritta computato anche i seguenti elementi desunti dalla busta paga: indennità di posizione organizzativa (i.p.o.), ex premio di produzione, scatti di anzianità, indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.), e superminimo ad personam, come da tabelle riportate a pg. 11 della perizia, periodo per periodo”; ha altresì osservato che “la figura del “superminimo” in senso proprio è una voce stipendiale aggiuntiva che il datore di lavoro riconosce al lavoratore dipendente rispetto alla paga base stabilita dal CN.
Può essere individuale, pattuito direttamente con il lavoratore per meriti o professionalità, o collettivo, previsto da accordi aziendali. La sua natura può essere assorbibile, riducendosi in caso di futuri aumenti contrattuali, o non assorbibile, rimanendo fisso. Tale figura nulla ha a che vedere con il
“superminimo” frutto degli accordi del 1998 (tra i sindacati e tra le due società) che regolavano il passaggio dei lavoratori dalla alla CP_1 , la cui funzione era quella (e soltanto quella) di assicurare loro, sul CP_4
piano economico, una “salvaguardia” del trattamento che avrebbero percepito ove il passaggio di cui si discute non ci fosse stato. Nel senso che i lavoratori, a seguito del passaggio, avrebbero dovuto percepire
“quantomeno” lo stesso trattamento che avrebbero ricevuto dalla società dalla quale migravano. Insomma una salvaguardia “minima” che, ovviamente, lasciava impregiudicata la facoltà, da parte della , di riconoscere un CP_4
trattamento di maggior favore. In tale scenario, gli unici “superminimi” che possono essere computati sul calcolo del “dovuto” sono di due tipologie: tutti i superminimi (individuale e/o collettivo) dei quali il lavoratore transitato godeva “al momento del transito”; i soli eventuali superminimi collettivi che, nel corso del periodo considerato, la ha riconosciuto ai propri CP_1
dipendenti”. Ha indi ulteriormente rilevato che il lavoratore, al momento del transito dalla prima alla seconda società, “godeva soltanto di un superminimo individuale che la scrivente ha puntualmente conteggiato, nella ricostruzione virtuale del “dovuto” per tutto il periodo considerato”, mentre, quanto al periodo successivo al transito, non è stato rinvenuto in atti “alcun documento che attestasse il riconoscimento, da parte della di superminimi CP_1
collettivi ai propri dipendenti (non transitati)”.
Alla luce di tali considerazioni, condivise dal collegio, il rilievo è senz'altro infondato, potendosi qui ulteriormente ribadire che ciò che rileva ai fini della presente indagine è soltanto la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso CP_1
Invero, come evidenziato anche dall'ausiliaria, mentre i lavoratori a
[...]
seguito del passaggio avrebbero dovuto percepire lo stesso trattamento in godimento presso eventualmente a titolo di superminimo (ferma CP_1
restando la facoltà di di riconoscere un trattamento di maggior favore), CP_4
nel raffronto tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui lo stesso avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso avrebbe potuto avere Controparte_1
rilievo, ai fini del calcolo del dovuto, soltanto un eventuale riconoscimento, da parte di di superminimi collettivi ai propri dipendenti non transitati. CP_1
4.4 Con la quarta osservazione alla CTU la difesa del lavoratore ha sostenuto che l'ausiliaria, con riferimento agli anni 2004 e 2005, “non ha effettuato alcun calcolo per mancanza di produzione delle buste paga per il calcolo del percepito, ma un tale assunto non è corretto in quanto risultano depositati anche i modelli CUD relativi agli anni mancanti potendo comunque il CTU effettuare il calcolo del percepito anche sulla base del trattamento degli anni precedenti o successivi come da buste paga allegate attualizzandolo con gli eventuali aumenti contrattuali”.
Premesso che l'onere probatorio è esclusivamente a carico della parte che agisce in via risarcitoria, il rilievo è infondato per le ragioni indicate dall'ausiliaria, dal collegio condivise e che di seguito si riportano: “I modelli
CUD, per loro natura, riportano dati di tipo cumulativo su base annua, comprensivi di tutte le somme assoggettate a tassazione, ivi incluse componenti variabili della retribuzione quali straordinari, indennità accessorie, premi, conguagli fiscali o previdenziali e altre voci non dettagliate. Tali elementi, non essendo analiticamente specificati nel modello CUD, non consentono di risalire con precisione alla retribuzione mensile lorda effettivamente percepita dal lavoratore, né di distinguere con certezza le voci fisse da quelle occasionali. Ne consegue che non è possibile, sulla base dei soli CUD, effettuare un confronto mensile attendibile e tecnicamente omogeneo tra quanto percepito e quanto eventualmente dovuto. Analogamente, la proiezione su base presuntiva dei dati di anni precedenti o successivi, anche se attualizzata con aumenti contrattuali, non garantirebbe un risultato tecnicamente fondato, non giustificabile in sede peritale”.
4.5 Con il quinto rilievo alla relazione di consulenza si lamenta:
“Nell'accordo sindacale del 7 settembre 2001 allegato viene previsto che dal mese di luglio 2001 verrà corrisposto a titolo di arretrati premi produzione una somma una tantum al personale in forza nel periodo luglio 1990 - dicembre
1994 e che sarà ancora in servizio alla data di erogazione come il ricorrente il quale, avendo avuto riconosciuto il diritto di prelazione a decorrere dal
22/06/2001, doveva considerarsi in forza alla data del 07/09/2001 giorno del verbale di accordo sindacale. Indennità una tantum questa che anche per gli anni successivi al 2001- 2002- 2003 andava riconosciuta”.
Anche tale rilievo è infondato alla luce di quanto riscontrato dall'ausiliaria:
“si evidenzia che, al punto 3) dell'accordo medesimo, le parti avevano convenuto che: “Il personale avente diritto all'Una Tantum è indicato nell'allegato elenco ed i relativi importi sono stati definiti tenendo conto del livello salariale del dipendente, della categoria e dell'I.P.O. contrattuale nonché dell'effettivo servizio prestato nel periodo indicato al punto 1)” (luglio
1990 – dicembre 1994; ndr). Per quanto sopra, l'indennità in oggetto, qualificata come “una tantum”, non è riconducibile ad arretrati contrattuali ordinari, ma configura un'erogazione forfettaria, il cui importo non è stato rinvenuto nei documenti versati in atti. Pertanto, non risultando documentato l'ammontare della suddetta somma, né presenti elementi idonei a ricostruirne il valore in base al livello di inquadramento, all'anzianità o ad altri parametri oggettivi, non sussistono le condizioni per la determinazione della somma in oggetto”.
4.6 Il sesto rilievo riguarda il premio di partecipazione (oggetto del quarto motivo del ricorso per cassazione, ritenuto assorbito): “lo stesso non è stato mai corrisposto al lavoratore per come risulta nella sentenza della Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 29621/11, depositata il 29 dicembre 2011 in atti e poi riconosciuto dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio riassunto con la sentenza passata in giudicato allegata e relativa all'anno 1999 e lo stesso pertanto va riconosciuto e non ritenuto assorbito, tant'è che è stato anche corrisposto al lavoratore per intero per l'anno 1999.
In base all'accordo interconfederale del 23/07/93, l'art. 16 del CN
IM, rinnovato in data 01/06/98, nuovamente prevedeva l'istituto del premio di partecipazione con periodicità quadriennale, rinviando agli accordi aziendali la fissazione dei parametri e degl'indici da assumere come basa di riferimento.
Tale premio di partecipazione veniva, pertanto, disciplinato nelle sue concrete modalità presso lo stabilimento della WY ED s.p.a di Catania, con il verbale di accordo integrativo aziendale del 02/12/98, ove la determinazione del premio di partecipazione, avente durata di quattro anni e comprensiva degli esercizi dal 1999 al 2002 incluso, veniva determinato in misura fissa di £ 2.150.000 lorde per l'esercizio 1999 e se ne stabiliva la corresponsione in relazione alla presenza al lavoro.
Pertanto, l'accordo integrativo aziendale del 02/12/98, di fatto determinava unicamente i criteri fissi da assumere come base di calcolo dell'istituto disciplinato dall'art. 16 del CN IM del 19/03/1994, entrambi contratti collettivi vigenti all'epoca dell'assunzione del ricorrente e del passaggio dalla
WY ED s.p.a alla passaggio avvenuto in data Controparte_4
01/08/98.
Pertanto, tale istituto contrattuale era già previsto dalla contrattazione nazionale vigente al momento del passaggio e pertanto si trattava di un diritto già acquisito dal lavoratore in base alla contrattazione nazionale.
Trattandosi, di un diritto già acquisito dal lavoratore lo stesso andava comunque allo stesso riconosciuto sia perché già, per l'appunto, entrato nel patrimonio del lavoratore e sia perché riconosciutogli, comunque, dall'accordo sindacale aziendale del 04/06/98 stipulato tra la WY ED
s.p.a e la RSU aziendale. Identico mantenimento veniva, poi, ribadito nel verbale del 28/07/98 stipulato tra la e i dipendenti addetti al servizio mensa della Controparte_4
oggetto del passaggio, assistiti dalle RSU e dalle organizzazioni CP_1
sindacali.
Ora il premio di partecipazione in quanto disciplinato con l'accordo sindacale aziendale del 2 dicembre 1998, non poteva rientrava nella voce superminimo assorbibile già riconosciuta al lavoratore nel giugno 1998, in quanto determinato successivamente ed andava dunque riconosciuto e corrisposto, per come infatti, è stato fatto con la sentenza allegata.
Invece, il calcolo operato da Codesto Ctu di fatto vanifica gli effetti della sentenza passata in giudicato della Ecc.ma Corte di Appello atteso che tale emolumento non è stato mai dichiarato in quel giudizio che fosse stato percepito o comunque assorbito o ricompreso nel superminimo individuale e dunque è dovuto per intero e per tutti gli anni”.
Il rilievo è infondato.
Premesso che il premio di partecipazione è stato inserito dall'ausiliaria tra le voci dovute in applicazione del trattamento retributivo presso CP_1
(cfr. relazione, pp. 12, 17-19), del tutto correttamente nella relazione di consulenza si dà atto che anche il premio di produzione, “pur configurandosi quale diritto acquisito in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la
, … deve essere valutato nell'ambito del complessivo confronto tra le CP_1
somme dovute e quelle effettivamente percepite presso la . Pertanto, CP_4
riconoscere il premio di partecipazione come somma autonoma, senza considerare la compensazione con l'eccedenza retributiva percepita, non garantirebbe una quantificazione coerente del credito retributivo”.
E invero val la pena ribadire ulteriormente che la domanda non ha ad oggetto differenze retributive bensì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata tempestiva riassunzione. Pertanto, al fine di accertare un eventuale danno, non rileva il mancato pagamento di singole voci retributive bensì, come s'è detto, la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso Controparte_1
4.7 Con il settimo rilievo la difesa del lavoratore ha lamentato: “Per quanto attiene al trattamento di miglior favore riconosciuto al lavoratore nell'ambito degli accordi sindacali citati del 1998 la maggiorazione prevista dall'art. 7 lettera G del CN IM, ovvero l'indennità presenza, è stata corrisposta al lavoratore pur in presenza di assenza per malattia.
Ciò che infatti rileva ai fini del calcolo di tale indennità non sono i giorni di assenza per malattia o permessi legge 104 ma quanto piuttosto la circostanza che il lavoratore sia stato presente per 120 ore oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore.
Per quanto riguarda invece le altre voci, indennità trasporto e indennità lavaggio indumenti, il calcolo compiuto è incompleto atteso che manca nelle buste paga ogni pagamento delle suddette voci per gli anni 2011, CP_3
2012 e 2013 mentre tali importi andavano calcolati per i suddetti anni nel dovuto in quanto non corrisposti.
Inoltre l'importo per tale indennità era pari ad € 2,80 come da buste paga del Sig. prodotte in atti, e quantomeno come da accordo Persona_1
sindacale del 2000 va calcolata la relativa differenza rispetto agli anni in cui tali voci sono state percepite”.
Il rilievo è infondato alla luce delle condivise argomentazioni esposte al riguardo dall'ausiliaria: “In riferimento all'indennità di presenza, l'art. 7, lett.
G, del CN IM precisa che la stessa è “[…] relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza lavorativa prestate oltre il limite annuo convenzionale di 2.024 ore, comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario annuo di cui all'art. 10, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori».
Si constata, pertanto, che le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del raggiungimento delle “sole prime 120 ore di effettiva presenza lavorativa oltre il limite annuo convenzionale di 2.024 ore”.
In merito all'indennità di trasporto si rappresenta che le differenze spettanti sono state conteggiate per il periodo fino all'ultima busta paga utile per la determinazione dell'importo, poiché per i periodi successivi, dalle buste paga, ed in particole quelle relative alla società non risultano indicate le CP_3
giornate utili ai fini dell'attribuzione al ricorrente dell'indennità in parola.
Pertanto, le buste paga, prodotte dall'appellante, del sig. - soggetto Per_1
alle dipendenze della - nulla dicono, con riguardo alla posizione CP_1
lavorativa del sig. , sui giorni a lui spettanti. Pt_1
Riguardo all'indennità di lavaggio, si ribadisce quanto già rilevato a pag. 6
e 7 in perizia, ossia che tale importo risulta “indeterminabile sotto il profilo economico, atteso che il medesimo accordo rinvia, per la quantificazione della stessa, a precedenti accordi aziendali non meglio identificati e, comunque, non rinvenuti né prodotti agli atti del presente giudizio”.
Si rileva, altresì, che il criterio adottato dalla CTP nei conteggi allegati al ricorso, conferma la correttezza dell'impostazione seguita dalla sottoscritta”.
4.8 Parimenti infondato è l'ottavo rilievo alla CTU con il quale si è lamentato: “Il contratto CN IM prevede dopo il decimo anno di anzianità un aumento delle ferie da 160 ore a 200 ore annuali. Ne deriva che di tale aumento deve tenersi conto per il periodo dal 2001 al 2013 e calcolata la differenza rispetto alle ore godute rispetto a quelle spettanti come da CN
IM
Si chiede pertanto che Codesto CTU voglia nuovamente ricalcolare gli importi dovuti al lavoratore”. Come infatti correttamente osservato dall'ausiliaria, “nel calcolo effettuato della retribuzione dovuta ipotetica (ossia quanto avrebbe percepito il lavoratore se fosse stato assunto con il CN IM), viene attribuita l'intera retribuzione teorica annua lorda, comprensiva del periodo di ferie. In altre parole, se il lavoratore avesse usufruito delle 5 settimane di ferie, lo stipendio complessivo non sarebbe variato, semplicemente avrebbe lavorato un numero inferiore di giornate. L'indennità sostitutiva per ferie non godute è ammessa esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e solo nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Nel caso specifico, non essendovi un reale rapporto di lavoro con l'azienda, non sussiste una base concreta per presumere che il lavoratore qualora avesse avuto diritto a una settimana in più di ferie, non le avrebbe godute, né in quale misura. Inoltre, giova rilevare che, la monetizzazione richiesta in sede di osservazioni, non risulta inclusa in domanda nei conteggi di parte allegati all'atto di ricorso”.
5. In conclusione, ritenuti infondati tutti i rilievi della difesa del lavoratore alla CTU e avendo quest'ultimo percepito, nel periodo considerato, un trattamento retributivo complessivo maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato alle dipendenze di la domanda Controparte_1
risarcitoria è senz'altro infondata.
Per l'effetto, va rigettato l'appello avverso la sentenza n. 5252/2017 del
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro.
6. Le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Rimangono definitivamente a carico del lavoratore le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate con separati decreti. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del lavoratore e ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5252/2017 del Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro;
condanna la parte ricorrente in riassunzione al pagamento in fav ore di controparte delle spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, in euro 5.000,00, euro 2.760,00, euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente in riassunzione le spese di CTU, come liquidate con separati decreti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente in riassunzione, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania, il 4 novembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL LT