TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16075 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile il tribunale di Roma, composto dai sig.ri magistrati: dott. IC SA Presidente dott. Claudio Patruno Giudice dott.ssa LE Imposimato Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°60929 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto "querela di falso", e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma viale Bruno Parte_1
Buozzi n. 107, presso e nello studio dell'Avv. Daniela De Angelis, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cristoforo n. 322, presso e nello studio dell'Avv.
MI OR, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio convenuto nonché
presso il Tribunale Controparte_2 intervenuto
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la sig.ra evocando in giudizio l'agente della Pt_1 riscossione, ha chiesto al tribunale di:
«accertare e dichiarare che la cartolina postale n. 78968411562-0, attestante la consegna di un documento in data 24 marzo 2015, nelle mani della sig.ra Per_1
1 2
è falsa nella parte in cui attesta l'avvenuta consegna in Vietri, via AN Per_2
IO Nitti».
A motivo della domanda, ha esposto:
- di avere proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a seguito di due pignoramenti presso terzi notificati dall'agente della riscossione in forza della cartella di pagamento 092 2015 0000365 687 000, denunciando in tal sede di non avere mai ricevuto notifica della predetta cartella;
- che nel corso del giudizio l'agente della riscossione esibiva la cartolina postale n.
78968411562-0, ove attestato che l'Agente Postale, recatosi in Vietri di Potenza, via
AN IO Nitti, quindi presso il domicilio di essa attrice, avrebbe consegnato il piego alla madre sig.ra , dichiaratesi convivente;
Per_3
- di avere interesse alla declaratoria di falsità della cartolina compilata dall'Agente
Postale, nella parte in cui riportante il luogo della consegna del piego, non essendo la madre effettivamente domiciliata in Vietri, via AN IO Nitti né convivente con l'esponente attrice, ed essendo invece plausibile che l'Agente avesse operato la consegna alla sig.ra in tutt'altro luogo, ossia presso il domicilio lavorativo di Per_2 quest'ultima, quotidianamente impiegata presso il ristorante “Il Rifugio”, sito nel
Comune di Picerno (Raccordo autostradale 5 Sicignano - Potenza km. 29,900).
Attivato il contraddittorio, l' ha confutato Controparte_1
l'ammissibilità della querela, evidenziando non esser contestato, in ogni caso, che la cartella fosse stata effettivamente consegnata alla madre della destinataria, né che quest'ultima avesse ricevuto la raccomandata informativa prevista dal comb. disp. art. 26 d.P.R. n. 602/1973, art. 60 d.P.R. n. 600/1973; ha inoltre sostenuto trattarsi di falso innocuo, e che ogni eventuale nullità avrebbe dovuto dirsi sanata per raggiungimento dello scopo. Ha infine invocato giurisprudenza che nega intrinseca fidefacenza al contenuto delle dichiarazioni ricevute dall'Ufficiale giudiziario o dall'Agente postale in sede di notificazione, come pure all'attestazione che presso il luogo della notificazione si trovi il domicilio del destinatario (v. ad esempio Cass. Sez. 1, 08/08/2013, n. 19021).
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale richiesta dall'attrice, nei limiti in cui ammessa;
quindi è stata trattenuta alla decisione del collegio, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e di replica.
2. La querela di falso proposta, dalla sig.ra impugnando la cartolina postale n. Pt_1
78968411562-0, nella parte in cui si legge «io sottoscritto … ho notificato il presente
2 3
documento in Vietri Via F. IO Nitti» è ammissibile e fondata, e va quindi accolta, come in dispositivo.
Ad avviso del Collegio, la prova testimoniale esperita in corso di giudizio ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il piego raccomandato destinato all'odierna attrice, contenente la cartella di pagamento 092 2015 0000365 687 000, emessa per l'importo di € 41.232,32 (v. all. 3 e 5 al fascicolo ), sia stato CP_3 consegnato alla madre dell'odierna attrice non già nel luogo indicato dall'Agente postale
- “in Vietri via AN IO Nitti” - bensì presso il ristorante “Il Rifugio”, corrente in Picerno contrada Tarallo, sì come attestato dalla Visura CCIAA della Parte_2 esibita in atti (all. 12 al fascicolo della parte attrice).
Tanto è stato (candidamente) confessato dallo stesso Agente notificatore, sig. Tes_1
, deponendo quale testimone innanzi al Tribunale: «confermo di avere consegnato
[...] la raccomandata contrassegnata dal n. 78968411562-0 intestata alla figlia Parte_1
nelle mani della sig.ra (madre) presso il ristorante “il Rifugio”» (v. i
[...] Per_2 verbali della prova delegata al Tribunale di Potenza).
Il tutto, tra l'altro, in perfetta coerenza con quanto riferito dagli altri testimoni
( , , altri familiari della , secondo cui tutta la Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 corrispondenza destinata alla veniva recapitata presso tale indirizzo. Pt_1
Il fatto, poi, che il ristorante “Il Rifugio” fosse in titolarità della di cui è Parte_2 socia anche l'odierna attrice (v. la visura camerale sopra menzionata), tutt'al più dimostra che tale luogo avrebbe potuto essere utilizzato, in sede di notifica, quale domicilio lavorativo della destinataria;
ma nulla toglie al fatto che l'Agente postale abbia riportato una circostanza falsa, ossia di avere eseguito la consegna “in Vietri via F.
IO Nitti” anziché nel luogo ove effettivamente eseguita la notifica.
Tanto basta all'accoglimento della querela di falso, essendo irrilevanti, agli effetti del presente scrutinio, le questioni sollevate dalla difesa dell' in ordine alla innocuità CP_3 del falso, ovvero quanto al completamento dell'iter notificatorio mediante la comunicazione di avvenuta consegna, infine in merito ai profili di (contestata) nullità della notifica, ovvero di sua sanatoria per raggiungimento dello scopo: tali aspetti ben potranno (e dovranno) essere valutati dal giudice già investito dell'opposizione proposta, dall'attrice, onde contrastare l'iniziativa esecutiva dell'agente della riscossione.
Per meglio dire, il Collegio non può pronunciarsi in ordine alla nullità o inesistenza
(giuridica) della notifica interessata dal falso (materiale) che è oggetto del contendere;
ogni valutazione in merito alla validità o invalidità giuridica della notificazione entro cui
3 4
ipoteticamente formato l'atto falso, ovvero attinente alla regolarità/irregolarità, efficacia od inefficacia dell'iter notificatorio, spetta, ad altro scopo, al giudice investito della lite nel cui ambito sia stato prodotto il documento dichiarato falso.
Parimenti inconferente al tema della lite è la giurisprudenza secondo cui «la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario» (Cass. Sez. 1, 08/08/2013, n. 19021), ovvero la giurisprudenza che nega - pacificamente - qualsiasi fede privilegiata al contenuto delle dichiarazioni ricevute dall'Ufficiale giudiziario o dall'Agente postale, e riportate nella relata.
Nel caso di specie risulta attestato che l'Agente abbia effettuato la consegna in Vietri, via AN IO Nitti (allorché invece si trovava in Picerno, presso il ristorante Il
Rifugio, corrente in Contrada Tarallo): tale indicazione, fidefacente, non avrebbe potuto essere confutata se non proponendo querela (Cass. Sez. 1, 13/06/2025, n. 15805: «in tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso»; Cass. Sez. 1, 23/07/2021, n. 21199: «in tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata;
pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso»; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 09/11/1983, n. 6628; Cass. Sez. 3,
04/04/1962, n. 685: «per impugnare l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere eseguito la notificazione in un dato luogo è sempre necessaria la querela di falso»).
3. Va quindi provveduto come in dispositivo.
Inoltre, poiché si ha la confessione - che non si ha motivo di dubitare veridica - dello stesso Agente postale sig. , di avere consumato consapevolmente e Tes_1 scientemente il falso, indicando un luogo di notifica diverso da quello effettivo, per ragioni che non spetta a questo Collegio di appurare, e poiché, dalla eventuale
4 5
declaratoria di nullità della notifica può derivare un (consistente) danno erariale, il
Collegio reputa di segnalare i fatti come sopra acclarati alla Procura della Repubblica -
Sede, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. Le spese sono regolate secondo soccombenza, considerando un valore indeterminato, e la ridotta complessità della lite. Non sussistono i presupposti per provvedere ex art. 96 c.p.c.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la querela di falso proposta da Parte_1
e per l'effetto accerta e dichiara la falsità dell'attestazione “in Vietri via F
[...]
IO Nitti”, visibile sulla ricevuta postale n. 78968411562-0, relativa alla raccomandata intestata a;
Parte_1
- visti gli artt. 226 c.p.c., 537 c.p.p., manda alla Cancelleria affinché, in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza, disponga l'annotazione del dispositivo della presente sentenza in calce all'originale del documento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 675 comma 2 c.p.p.;
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte Controparte_1 attrice, delle spese della lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- visto ed applicato l'art. 331, comma 4 c.p.p., dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutta la documentazione presente al fascicolo d'ufficio alla
Procura della Repubblica - Sede, per le valutazioni di competenza;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutta la documentazione presente al fascicolo d'ufficio alla Procura della Corte dei Conti presso la Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio, per le valutazioni di competenza.
Roma, 12 novembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE Imposimato IC SA
5
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile il tribunale di Roma, composto dai sig.ri magistrati: dott. IC SA Presidente dott. Claudio Patruno Giudice dott.ssa LE Imposimato Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°60929 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto "querela di falso", e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma viale Bruno Parte_1
Buozzi n. 107, presso e nello studio dell'Avv. Daniela De Angelis, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cristoforo n. 322, presso e nello studio dell'Avv.
MI OR, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio convenuto nonché
presso il Tribunale Controparte_2 intervenuto
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la sig.ra evocando in giudizio l'agente della Pt_1 riscossione, ha chiesto al tribunale di:
«accertare e dichiarare che la cartolina postale n. 78968411562-0, attestante la consegna di un documento in data 24 marzo 2015, nelle mani della sig.ra Per_1
1 2
è falsa nella parte in cui attesta l'avvenuta consegna in Vietri, via AN Per_2
IO Nitti».
A motivo della domanda, ha esposto:
- di avere proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a seguito di due pignoramenti presso terzi notificati dall'agente della riscossione in forza della cartella di pagamento 092 2015 0000365 687 000, denunciando in tal sede di non avere mai ricevuto notifica della predetta cartella;
- che nel corso del giudizio l'agente della riscossione esibiva la cartolina postale n.
78968411562-0, ove attestato che l'Agente Postale, recatosi in Vietri di Potenza, via
AN IO Nitti, quindi presso il domicilio di essa attrice, avrebbe consegnato il piego alla madre sig.ra , dichiaratesi convivente;
Per_3
- di avere interesse alla declaratoria di falsità della cartolina compilata dall'Agente
Postale, nella parte in cui riportante il luogo della consegna del piego, non essendo la madre effettivamente domiciliata in Vietri, via AN IO Nitti né convivente con l'esponente attrice, ed essendo invece plausibile che l'Agente avesse operato la consegna alla sig.ra in tutt'altro luogo, ossia presso il domicilio lavorativo di Per_2 quest'ultima, quotidianamente impiegata presso il ristorante “Il Rifugio”, sito nel
Comune di Picerno (Raccordo autostradale 5 Sicignano - Potenza km. 29,900).
Attivato il contraddittorio, l' ha confutato Controparte_1
l'ammissibilità della querela, evidenziando non esser contestato, in ogni caso, che la cartella fosse stata effettivamente consegnata alla madre della destinataria, né che quest'ultima avesse ricevuto la raccomandata informativa prevista dal comb. disp. art. 26 d.P.R. n. 602/1973, art. 60 d.P.R. n. 600/1973; ha inoltre sostenuto trattarsi di falso innocuo, e che ogni eventuale nullità avrebbe dovuto dirsi sanata per raggiungimento dello scopo. Ha infine invocato giurisprudenza che nega intrinseca fidefacenza al contenuto delle dichiarazioni ricevute dall'Ufficiale giudiziario o dall'Agente postale in sede di notificazione, come pure all'attestazione che presso il luogo della notificazione si trovi il domicilio del destinatario (v. ad esempio Cass. Sez. 1, 08/08/2013, n. 19021).
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale richiesta dall'attrice, nei limiti in cui ammessa;
quindi è stata trattenuta alla decisione del collegio, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e di replica.
2. La querela di falso proposta, dalla sig.ra impugnando la cartolina postale n. Pt_1
78968411562-0, nella parte in cui si legge «io sottoscritto … ho notificato il presente
2 3
documento in Vietri Via F. IO Nitti» è ammissibile e fondata, e va quindi accolta, come in dispositivo.
Ad avviso del Collegio, la prova testimoniale esperita in corso di giudizio ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il piego raccomandato destinato all'odierna attrice, contenente la cartella di pagamento 092 2015 0000365 687 000, emessa per l'importo di € 41.232,32 (v. all. 3 e 5 al fascicolo ), sia stato CP_3 consegnato alla madre dell'odierna attrice non già nel luogo indicato dall'Agente postale
- “in Vietri via AN IO Nitti” - bensì presso il ristorante “Il Rifugio”, corrente in Picerno contrada Tarallo, sì come attestato dalla Visura CCIAA della Parte_2 esibita in atti (all. 12 al fascicolo della parte attrice).
Tanto è stato (candidamente) confessato dallo stesso Agente notificatore, sig. Tes_1
, deponendo quale testimone innanzi al Tribunale: «confermo di avere consegnato
[...] la raccomandata contrassegnata dal n. 78968411562-0 intestata alla figlia Parte_1
nelle mani della sig.ra (madre) presso il ristorante “il Rifugio”» (v. i
[...] Per_2 verbali della prova delegata al Tribunale di Potenza).
Il tutto, tra l'altro, in perfetta coerenza con quanto riferito dagli altri testimoni
( , , altri familiari della , secondo cui tutta la Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 corrispondenza destinata alla veniva recapitata presso tale indirizzo. Pt_1
Il fatto, poi, che il ristorante “Il Rifugio” fosse in titolarità della di cui è Parte_2 socia anche l'odierna attrice (v. la visura camerale sopra menzionata), tutt'al più dimostra che tale luogo avrebbe potuto essere utilizzato, in sede di notifica, quale domicilio lavorativo della destinataria;
ma nulla toglie al fatto che l'Agente postale abbia riportato una circostanza falsa, ossia di avere eseguito la consegna “in Vietri via F.
IO Nitti” anziché nel luogo ove effettivamente eseguita la notifica.
Tanto basta all'accoglimento della querela di falso, essendo irrilevanti, agli effetti del presente scrutinio, le questioni sollevate dalla difesa dell' in ordine alla innocuità CP_3 del falso, ovvero quanto al completamento dell'iter notificatorio mediante la comunicazione di avvenuta consegna, infine in merito ai profili di (contestata) nullità della notifica, ovvero di sua sanatoria per raggiungimento dello scopo: tali aspetti ben potranno (e dovranno) essere valutati dal giudice già investito dell'opposizione proposta, dall'attrice, onde contrastare l'iniziativa esecutiva dell'agente della riscossione.
Per meglio dire, il Collegio non può pronunciarsi in ordine alla nullità o inesistenza
(giuridica) della notifica interessata dal falso (materiale) che è oggetto del contendere;
ogni valutazione in merito alla validità o invalidità giuridica della notificazione entro cui
3 4
ipoteticamente formato l'atto falso, ovvero attinente alla regolarità/irregolarità, efficacia od inefficacia dell'iter notificatorio, spetta, ad altro scopo, al giudice investito della lite nel cui ambito sia stato prodotto il documento dichiarato falso.
Parimenti inconferente al tema della lite è la giurisprudenza secondo cui «la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario» (Cass. Sez. 1, 08/08/2013, n. 19021), ovvero la giurisprudenza che nega - pacificamente - qualsiasi fede privilegiata al contenuto delle dichiarazioni ricevute dall'Ufficiale giudiziario o dall'Agente postale, e riportate nella relata.
Nel caso di specie risulta attestato che l'Agente abbia effettuato la consegna in Vietri, via AN IO Nitti (allorché invece si trovava in Picerno, presso il ristorante Il
Rifugio, corrente in Contrada Tarallo): tale indicazione, fidefacente, non avrebbe potuto essere confutata se non proponendo querela (Cass. Sez. 1, 13/06/2025, n. 15805: «in tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso»; Cass. Sez. 1, 23/07/2021, n. 21199: «in tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata;
pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso»; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 09/11/1983, n. 6628; Cass. Sez. 3,
04/04/1962, n. 685: «per impugnare l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere eseguito la notificazione in un dato luogo è sempre necessaria la querela di falso»).
3. Va quindi provveduto come in dispositivo.
Inoltre, poiché si ha la confessione - che non si ha motivo di dubitare veridica - dello stesso Agente postale sig. , di avere consumato consapevolmente e Tes_1 scientemente il falso, indicando un luogo di notifica diverso da quello effettivo, per ragioni che non spetta a questo Collegio di appurare, e poiché, dalla eventuale
4 5
declaratoria di nullità della notifica può derivare un (consistente) danno erariale, il
Collegio reputa di segnalare i fatti come sopra acclarati alla Procura della Repubblica -
Sede, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. Le spese sono regolate secondo soccombenza, considerando un valore indeterminato, e la ridotta complessità della lite. Non sussistono i presupposti per provvedere ex art. 96 c.p.c.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la querela di falso proposta da Parte_1
e per l'effetto accerta e dichiara la falsità dell'attestazione “in Vietri via F
[...]
IO Nitti”, visibile sulla ricevuta postale n. 78968411562-0, relativa alla raccomandata intestata a;
Parte_1
- visti gli artt. 226 c.p.c., 537 c.p.p., manda alla Cancelleria affinché, in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza, disponga l'annotazione del dispositivo della presente sentenza in calce all'originale del documento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 675 comma 2 c.p.p.;
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte Controparte_1 attrice, delle spese della lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- visto ed applicato l'art. 331, comma 4 c.p.p., dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutta la documentazione presente al fascicolo d'ufficio alla
Procura della Repubblica - Sede, per le valutazioni di competenza;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutta la documentazione presente al fascicolo d'ufficio alla Procura della Corte dei Conti presso la Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio, per le valutazioni di competenza.
Roma, 12 novembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE Imposimato IC SA
5