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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3787/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249009786169000 TER.ENT.EV.MIFI 2016 e
- TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1424/2025 depositato il 20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Resistente/Appellato: Insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Palma di Montechiaro, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento ed all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 04 novembre 2024 e mezzo Ricorrente_1posta elettronica certificata, depositato il 03.12.2024, la Sig.ra , nata Data_luogo ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90097861.69/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 05 settembre 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 645,10 sulla base di due cartelle di pagamento: la n. 29120190004314535000 notificata 10.04.2019 e portante un credito vantato dal Comune di Palma di Montechiaro per TARI dell'anno 2018, e la n. 29120210018382262000 notificata il 05.11.2022 e portante un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento UP-T a titolo di sanzioni per mancati adempimenti catastali afferenti all'anno 2016. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) intervenuta prescrizione quinquennale del diritto all'accertamento ed esazione della imposta locale pretesa TARI, anche per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
2) omessa notifica, anche quale motivazione, dell'atto di accertamento presupposto e la mancanza di motivazione quanto ai presupposti, all'imponibile, alla quantificazione delle somme dovute e di tutte le necessaire informazioni utili alla difesa del contribuente che devono essere racchiuse nell'imprescindibile avviso di accertamento mai notificato al ricorrente;
3) con riguardo alla pretesa dell'ente impositore Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Agrigento UP-T. eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale spirata nell'anno 2021 a fronte di una debenza non specificata inerente il 2016 ai sensi dall'articolo 20 del Dlgs n. 472/1997, nonché l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
4) nullità dell'atto impugnato per mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile sia della dichiarazione di conformità all'originale (non presente) che della relata di notifica tra l'altro non compilata, con conseguente illegittimità dell'atto ricevuto (in maniera cartacea) per violazione dell'art. 23, D. Lgs. n. 82/2005, ovvero, per la mancata apposizione sullo stesso dell'idonea quanto necessaria “attestazione di conformità” (all'originale informatico), rilasciata, oltretutto, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Adottava le seguenti conclusioni:
“CHIEDE che codesta On.le CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO voglia: 1) Accogliere il presente ricorso dichiarando l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 20.12.2024, con cui contestava la fondatezza dei motivi di ricorso afferenti all'iscrizione a ruolo delle sanzioni catastali di propria competenza ed affermava che la cartella di pagamento relativa era stata ritualmente notificata, per cui le pretese impositive erano divenute definitive per mancata impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Così concludeva: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: In via preliminare: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso relativamente alla cartella n. 291202100183862000. - nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto avendo l'Ufficio posto in essere tutta l'attività necessaria prodromica alle iscrizioni a ruolo ed interrompendo la prescrizione con la notifica dei propri atti, con piena vittoria di spese”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 17 giugno 2025, eccependo l'inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 per tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, come da documentazione allegata. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni:
“CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; -
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell'Agente della riscossione relativa alle eccezioni riguardanti i presunti vizi nella notificazione a mezzo posta della cartella impugnata e, in ogni caso, riconoscere la sanatoria degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e 160 cpc;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla asserita omessa notifica degli avvisi di accertamento, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato degli Enti Impositori indicati in narrativa, anch'essi convenuti in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”. Il Comune di Palma di Montechiaro non si costituiva in giudizio. Il giorno 17 novembre la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione, nei limiti di quanto appresso esplicitato. Priva di fondamento è l'affermazione della parte ricorrente che le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato non siano state alla medesima notificate. La resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto documentazione valida al fine di dimostrare che gli atti propedeutici all'intimazione di pagamento sono stati notificati. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120190004314535000 ha prodotto, oltre all'estratto di ruolo, l'attestazione di consegna (su cui è riportato il numero della cartella) della raccomandata, da cui si evince che la detta cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale;
raccomandata spedita il 29 marzo 2019 e consegnata in data 10 aprile 2019 presso la residenza della ricorrente a Nominativo_1mani di persona ( ) che ha firmato per ricezione. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120210018382262000 ha prodotto, oltre all'estratto di ruolo, l'attestazione di consegna (su cui è riportato il numero della cartella) della raccomandata, da cui si evince che la detta cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale;
raccomandata spedita il 28 ottobre 2022 e consegnata in data 05 novembre 2022 presso la residenza della Nominativo_1ricorrente a mani di persona ( ) che ha firmato per ricezione. La notifica delle cartelle di pagamento sopra descritte è legittima e valida, rilevandosi in materia che la Corte Suprema di Cassazione, con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La suprema Corte ha evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1992, per cui non occorrono la redazione della relata di notifica né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento;
inoltre la notifica
“diretta” si perfeziona quando il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona, previa firma per ricevuta. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha, poi, affermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. In aggiunta va rilevato che la parte ricorrente non ha contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dall'Agente della Riscossione, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Ne consegue che la censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici è infondata e va, quindi, respinta. Dalla rituale e valida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla loro mancata impugnazione, per cui si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è risultata dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione delle stesse, resesi definitive per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Fondata è la censura di prescrizione del credito vantato dal Comune di Palma di Montechiaro per TARI afferente all'anno 2018, rilevandosi che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023.
Considerato che
la cartella di pagamento n. 29120190004314535000 presupposta, costituente atto interruttivo della prescrizione, è stata notificata il 10 aprile 2019, in assenza di prova della notificazione di un successivo atto interruttivo, il credito azionato a tale titolo si è prescritto il 10 aprile 2024; conseguentemente, alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 05 settembre 2024, come non contestato nel processo, la prescrizione era già maturata. Nella fattispecie, peraltro, il decorso del termine della prescrizione non è stato influenzato dalla sospensione prevista dalla normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre il carico tributario portato dalla sopra indicata cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento è stato affidato all'Agente della Riscossione certamente prima della notifica della stessa cartella di pagamento, anteriormente al suddetto intervallo temporale. L'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è, pertanto, illegittima e va annullata con riferimento all'iscrizione a ruolo della TARI relativa all'anno 2018, portata dalla presupposta cartella di pagamento n. 29120190004314535000. L'intimazione di pagamento n. 291.2024.90097861.69/000 è, di contro, legittima con riferimento all'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento UP-T a titolo di sanzioni per mancati adempimenti catastali afferenti all'anno 2016, di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 29120210018382262000. Non è maturata la prescrizione quinquennale, prevista per le sanzioni dall'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997, tra la data di notifica della cartella di pagamento suddetta, avvenuta documentalmente il 05.11.2022, e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 05 settembre 2024, come non contestato nel processo. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andavano allegate. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento delle cartelle di pagamento sottese ed indicate) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. Il motivo di impugnazione afferente alla presunta nullità dell'intimazione di pagamento in oggetto per omessa sottoscrizione è privo di fondamento, per cui va disatteso. Va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, a pagina due dell'atto impugnato viene espressamente indicato che “Il responsabile del procedimento di emissione e Nominativo_2notifica del presente avviso di intimazione è ”, e quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. La Corte rileva, comunque, che nessuna norma impone l'obbligo di sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento, non costituendo un elemento essenziale della stessa, e che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento alla cartella di pagamento, ha affermato (cfr. sentenze n. 17194/2009, n. 4283/2010) che la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta la sua invalidità, essendo sufficiente che sia predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che, per l'appunto, non prevede la sottoscrizione, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. Il principio in base al quale l'omessa sottoscrizione di una cartella da parte del soggetto competente non comporta invalidità dell'atto, “la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6417 del 05 marzo 2019. Ed ancora, la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 7800 del 14.04.2020 ha specificato che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa. Ulteriormente il Supremo Collegio ha evidenziato come l'esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall'apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto – riferibile all'ente impositivo che ha il potere di emetterla;
conforme ai suddetti principi è la sentenza della Corte di Cassazione 23 aprile 2020 n. 8081. Poiché la giurisprudenza sopra richiamata è applicabile anche all'intimazione di pagamento, perché entrambi atti di pertinenza dell'agente della riscossione, il motivo di impugnazione va rigettato. La censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per ipotetici vizi della notifica è infondata in quanto gli stessi sono stati sanati dalla proposizione del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c.. L'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è, pertanto, legittima con riferimento all'iscrizione a ruolo portata dalla presupposta cartella di pagamento n. 29120210018382262000. Appare conforme ad equità e giustizia compensare le spese del giudizio tra tutte le parti, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e, quindi, della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica, in parziale accoglimento, del ricorso annulla l'impugnata intimazione di pagamento limitatamente e con esclusivo riferimento alla presupposta Cartella di pagamento n. 29120190004314535000 portante iscrizione a ruolo del Comune di Palma di Montechiaro per la TARI anno 2018. Rigetta nel resto il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio. Agrigento, 17 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3787/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249009786169000 TER.ENT.EV.MIFI 2016 e
- TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1424/2025 depositato il 20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Resistente/Appellato: Insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Palma di Montechiaro, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento ed all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 04 novembre 2024 e mezzo Ricorrente_1posta elettronica certificata, depositato il 03.12.2024, la Sig.ra , nata Data_luogo ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90097861.69/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 05 settembre 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 645,10 sulla base di due cartelle di pagamento: la n. 29120190004314535000 notificata 10.04.2019 e portante un credito vantato dal Comune di Palma di Montechiaro per TARI dell'anno 2018, e la n. 29120210018382262000 notificata il 05.11.2022 e portante un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento UP-T a titolo di sanzioni per mancati adempimenti catastali afferenti all'anno 2016. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) intervenuta prescrizione quinquennale del diritto all'accertamento ed esazione della imposta locale pretesa TARI, anche per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
2) omessa notifica, anche quale motivazione, dell'atto di accertamento presupposto e la mancanza di motivazione quanto ai presupposti, all'imponibile, alla quantificazione delle somme dovute e di tutte le necessaire informazioni utili alla difesa del contribuente che devono essere racchiuse nell'imprescindibile avviso di accertamento mai notificato al ricorrente;
3) con riguardo alla pretesa dell'ente impositore Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Agrigento UP-T. eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale spirata nell'anno 2021 a fronte di una debenza non specificata inerente il 2016 ai sensi dall'articolo 20 del Dlgs n. 472/1997, nonché l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
4) nullità dell'atto impugnato per mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile sia della dichiarazione di conformità all'originale (non presente) che della relata di notifica tra l'altro non compilata, con conseguente illegittimità dell'atto ricevuto (in maniera cartacea) per violazione dell'art. 23, D. Lgs. n. 82/2005, ovvero, per la mancata apposizione sullo stesso dell'idonea quanto necessaria “attestazione di conformità” (all'originale informatico), rilasciata, oltretutto, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Adottava le seguenti conclusioni:
“CHIEDE che codesta On.le CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO voglia: 1) Accogliere il presente ricorso dichiarando l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 20.12.2024, con cui contestava la fondatezza dei motivi di ricorso afferenti all'iscrizione a ruolo delle sanzioni catastali di propria competenza ed affermava che la cartella di pagamento relativa era stata ritualmente notificata, per cui le pretese impositive erano divenute definitive per mancata impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Così concludeva: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: In via preliminare: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso relativamente alla cartella n. 291202100183862000. - nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto avendo l'Ufficio posto in essere tutta l'attività necessaria prodromica alle iscrizioni a ruolo ed interrompendo la prescrizione con la notifica dei propri atti, con piena vittoria di spese”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 17 giugno 2025, eccependo l'inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 per tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, come da documentazione allegata. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni:
“CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; -
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell'Agente della riscossione relativa alle eccezioni riguardanti i presunti vizi nella notificazione a mezzo posta della cartella impugnata e, in ogni caso, riconoscere la sanatoria degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e 160 cpc;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla asserita omessa notifica degli avvisi di accertamento, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato degli Enti Impositori indicati in narrativa, anch'essi convenuti in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”. Il Comune di Palma di Montechiaro non si costituiva in giudizio. Il giorno 17 novembre la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione, nei limiti di quanto appresso esplicitato. Priva di fondamento è l'affermazione della parte ricorrente che le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato non siano state alla medesima notificate. La resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto documentazione valida al fine di dimostrare che gli atti propedeutici all'intimazione di pagamento sono stati notificati. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120190004314535000 ha prodotto, oltre all'estratto di ruolo, l'attestazione di consegna (su cui è riportato il numero della cartella) della raccomandata, da cui si evince che la detta cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale;
raccomandata spedita il 29 marzo 2019 e consegnata in data 10 aprile 2019 presso la residenza della ricorrente a Nominativo_1mani di persona ( ) che ha firmato per ricezione. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120210018382262000 ha prodotto, oltre all'estratto di ruolo, l'attestazione di consegna (su cui è riportato il numero della cartella) della raccomandata, da cui si evince che la detta cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale;
raccomandata spedita il 28 ottobre 2022 e consegnata in data 05 novembre 2022 presso la residenza della Nominativo_1ricorrente a mani di persona ( ) che ha firmato per ricezione. La notifica delle cartelle di pagamento sopra descritte è legittima e valida, rilevandosi in materia che la Corte Suprema di Cassazione, con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La suprema Corte ha evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1992, per cui non occorrono la redazione della relata di notifica né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento;
inoltre la notifica
“diretta” si perfeziona quando il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona, previa firma per ricevuta. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha, poi, affermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. In aggiunta va rilevato che la parte ricorrente non ha contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dall'Agente della Riscossione, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Ne consegue che la censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici è infondata e va, quindi, respinta. Dalla rituale e valida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla loro mancata impugnazione, per cui si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è risultata dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione delle stesse, resesi definitive per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Fondata è la censura di prescrizione del credito vantato dal Comune di Palma di Montechiaro per TARI afferente all'anno 2018, rilevandosi che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023.
Considerato che
la cartella di pagamento n. 29120190004314535000 presupposta, costituente atto interruttivo della prescrizione, è stata notificata il 10 aprile 2019, in assenza di prova della notificazione di un successivo atto interruttivo, il credito azionato a tale titolo si è prescritto il 10 aprile 2024; conseguentemente, alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 05 settembre 2024, come non contestato nel processo, la prescrizione era già maturata. Nella fattispecie, peraltro, il decorso del termine della prescrizione non è stato influenzato dalla sospensione prevista dalla normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre il carico tributario portato dalla sopra indicata cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento è stato affidato all'Agente della Riscossione certamente prima della notifica della stessa cartella di pagamento, anteriormente al suddetto intervallo temporale. L'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è, pertanto, illegittima e va annullata con riferimento all'iscrizione a ruolo della TARI relativa all'anno 2018, portata dalla presupposta cartella di pagamento n. 29120190004314535000. L'intimazione di pagamento n. 291.2024.90097861.69/000 è, di contro, legittima con riferimento all'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento UP-T a titolo di sanzioni per mancati adempimenti catastali afferenti all'anno 2016, di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 29120210018382262000. Non è maturata la prescrizione quinquennale, prevista per le sanzioni dall'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997, tra la data di notifica della cartella di pagamento suddetta, avvenuta documentalmente il 05.11.2022, e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 05 settembre 2024, come non contestato nel processo. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andavano allegate. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento delle cartelle di pagamento sottese ed indicate) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. Il motivo di impugnazione afferente alla presunta nullità dell'intimazione di pagamento in oggetto per omessa sottoscrizione è privo di fondamento, per cui va disatteso. Va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, a pagina due dell'atto impugnato viene espressamente indicato che “Il responsabile del procedimento di emissione e Nominativo_2notifica del presente avviso di intimazione è ”, e quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. La Corte rileva, comunque, che nessuna norma impone l'obbligo di sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento, non costituendo un elemento essenziale della stessa, e che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento alla cartella di pagamento, ha affermato (cfr. sentenze n. 17194/2009, n. 4283/2010) che la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta la sua invalidità, essendo sufficiente che sia predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che, per l'appunto, non prevede la sottoscrizione, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. Il principio in base al quale l'omessa sottoscrizione di una cartella da parte del soggetto competente non comporta invalidità dell'atto, “la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6417 del 05 marzo 2019. Ed ancora, la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 7800 del 14.04.2020 ha specificato che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa. Ulteriormente il Supremo Collegio ha evidenziato come l'esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall'apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto – riferibile all'ente impositivo che ha il potere di emetterla;
conforme ai suddetti principi è la sentenza della Corte di Cassazione 23 aprile 2020 n. 8081. Poiché la giurisprudenza sopra richiamata è applicabile anche all'intimazione di pagamento, perché entrambi atti di pertinenza dell'agente della riscossione, il motivo di impugnazione va rigettato. La censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per ipotetici vizi della notifica è infondata in quanto gli stessi sono stati sanati dalla proposizione del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c.. L'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è, pertanto, legittima con riferimento all'iscrizione a ruolo portata dalla presupposta cartella di pagamento n. 29120210018382262000. Appare conforme ad equità e giustizia compensare le spese del giudizio tra tutte le parti, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e, quindi, della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica, in parziale accoglimento, del ricorso annulla l'impugnata intimazione di pagamento limitatamente e con esclusivo riferimento alla presupposta Cartella di pagamento n. 29120190004314535000 portante iscrizione a ruolo del Comune di Palma di Montechiaro per la TARI anno 2018. Rigetta nel resto il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio. Agrigento, 17 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione