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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice estensore/relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Arena, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Antonio Larussa, giusta procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025, in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 9.09.2019, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme (CZ) il 24.06.2010 tra il medesimo e , precisando che dalla relativa Controparte_1 unione coniugale era nata una FI, (il 26.10.2012). Per_1
In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essersi separato giudizialmente dalla coniuge in virtù della sentenza dell'intestato Tribunale n. 751/2018 pubblicata il 21.06.2018, resa nell'ambito del proc. n. 986/2015 R.G.A.C., e che detta separazione si era protratta
Pagina 1 di 15 ininterrottamente per oltre tre anni a decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Chiedeva che venissero confermate le condizioni già assunte in sede di separazione e dunque:
“affido condiviso ad entrambi i genitori della FI minore con collocazione presso il domicilio materno;
confermare il diritto di visita del padre ed il diritto di questi ad avere con sé la FI consentendogli eventuali pernottamenti nel luogo di nuovo domicilio e per il periodo delle festività e/o delle vacanze da trascorrere con il padre”.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio;
Controparte_1 chiedeva, altresì, attesa l'alta conflittualità tra le parti, di disporre l'affido esclusivo della piccola a favore della resistente limitatamente all'aspetto sanitario e Persona_2 scolastico;
stabilire, con riferimento al diritto di visita del padre, il pernottamento della minore presso l' abitazione del residente a [...] a fine settimana Per_1 Parte_1 alternati e anche per tutte le festività in considerazione degli impegni degli stessi e delle esigenze della minore;
stabilire che ogni decisione con riferimento alla piccola deve Per_1 essere preventivamente concordata tra le parti;
disporre a carico del la Parte_1 corresponsione a titolo di mantenimento la somma di € 450,00 (€ 300,00 per la piccola Per_1 ed € 150,00 per la coniuge) o di quell'altra somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nell'ambito del presente giudizio di divorzio, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 28.11.2019, a parziale riforma delle condizioni di separazione, autorizzava ad esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale in tutte le Controparte_1 questioni scolastiche ed in quelle concernenti la gestione ordinaria delle esigenze sanitarie della minore;
disponeva che gli incontri con il padre – ove fosse previsto il pernottamento – avessero luogo presso la sua abitazione in Rosarno, confermando per il resto.
Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore.
Con le memorie integrative le parti confermavano le precedenti difese, richieste e conclusioni.
All'udienza del 15.12.2021, parte resistente chiedeva la pronuncia sullo “status”; con sentenza non definitiva n. 28/2022 pubblicata il 13.1.2022, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio per la eventuale concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 22.09.2022 il G.I. ribadiva l'invito già formulato con l'ordinanza presidenziale del 16.12.2021 di rispettare i provvedimenti provvisori e urgenti emessi
Pagina 2 di 15 nell'interesse della minore, avuto particolare riguardo all'obbligo di contribuzione al mantenimento previsto a carico del Guarda e al rispetto del regime di visita padre - FI, nel senso di favorirne il rapporto anche a mezzo di contatto telefonico, pena l'adozione dei più opportuni provvedimenti da parte del Tribunale;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 9.03.2024 il Giudice respingeva le richieste istruttorie formulate ed onerava le parti a depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornate.
All'udienza del 3.12.2024, il G.I. diversamente impersonato, stante il provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio della professione forense del procuratore di parte resistente, dichiarava l'interruzione del giudizio.
La causa veniva riassunta da con ricorso depositato il 31.01.2025 e, reiterato Parte_1
l'invito alla produzione di documentazione reddituale aggiornata, all'udienza del 17.09.2025, rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 28/2022.
La presente pronuncia concerne, pertanto, la disciplina dell'affidamento della FI minore con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, il Per_1 mantenimento della stessa nonché la richiesta di assegno divorzile in favore della resistente.
2. Per quanto concerne il regime di affidamento della FI minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che, come noto, l'affidamento condiviso comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
La Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l'affidamento
«condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pagina 3 di 15 Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore». Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, “una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (vedi ex multis Cass., 18 giugno
2008, n. 16593).
In pratica, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale di tipo di affidamento;
tale pregiudizio, tra l'altro, non deve essere soltanto ipotetico o eventuale, ma certo o quasi certo.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
A tal proposito la Suprema Corte afferma: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (vedi Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, occorre altresì ricordare che, “come ormai ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sè solo, idoneo ad escluderlo (cfr.
Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n.
6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012). Alteris verbis, in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la
Pagina 4 di 15 soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore
"di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del
2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr.
Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017). In proposito, va pure ribadito che
"(…) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass. n. 6535 del
2019; Cass. n. 24526 del 2010)” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 06-07-2022, n. 21425 cit.)
Occorre, altresì, ricordare che “il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette
a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. in motivazione, Cass. n. 9691 del 2022). Tale principio, come si è già riferito, è stato già espresso dalla giurisprudenza di legittimità laddove si è ritenuto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e
Pagina 5 di 15 che tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass., n. 19323 del 2020; Cass. n.
4790 del 2022). […] In altri termini, le norme ed i principi giurisprudenziali tutti in precedenza richiamati mostrano chiaramente che la valutazione del preminente interesse del minore deve avvenire - come si è già detto - non in relazione alla posizione soggettiva dei genitori (o, almeno, non solo in relazione ad essa), bensì con riguardo a quella oggettiva del minore, che deve poter essere realizzata in tempi ragionevoli e con un sufficiente grado di certezza, ricordandosi, altresì, che lo Stato deve fornire sostegno ai genitori nell'esercizio delle responsabilità genitoriali e ristabilire o migliorare la capacità della famiglia di prendersi cura del minorenne, a meno che sia necessario operare diversamente per proteggerlo. In definitiva, per dimostrare che sia stato rispettato il diritto del minore alla valutazione ed alla considerazione preminente del suo superiore interesse, la decisione a lui relativa deve indicarne esplicitamente gli elementi ritenuti rilevanti per la corrispondente valutazione ed il modo in cui sono stati ponderati per determinarlo, altresì spiegandosi compiutamente perchè detto superiore interesse non sia abbastanza forte da prevalere su altre considerazioni (cfr., in motivazione, Cass. n. 13393 del 2022, sebbene resa in fattispecie di adozione)” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 06-07-2022, n. 21425 cit.).
Detto questo, in merito all'affidamento della minore , il Collegio rileva che non sono Per_1 emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità dei genitori tali da giustificare l'affidamento della FI minore ad uno di essi in via esclusiva e che la conflittualità tra i genitori – per lo più legata alla mancanza di accordo sulla gestione della bambina e, pertanto, destinata a scemare con la dettagliata regolamentazione del regime di visita resa da questo
Tribunale – non risulta essersi estrinsecata in forme tali da porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della bambina, e, dunque, tali da pregiudicare il suo interesse al punto da giustificare l'invocata deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso.
Peraltro, occorre rilevare che il vive stabilmente in altra Regione, per come dallo Pt_1 stesso dichiarato nelle note di trattazione scritta del 2.12.2024. In casi analoghi la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, tende ad escludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore considerate le difficoltà materiali date dalla rilevante distanza geografica tra i luoghi di rispettiva residenza dei genitori e l'oggettiva scarsa possibilità di frequentazione, difettando in tal modo qualsiasi possibilità di significativa
Pagina 6 di 15 presenza nella vita del minore (vedi in tal senso Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenza n.
8856/2012; cfr. anche Appello Torino 27.10.2006).
Per queste ragioni deve essere disposto l'affidamento esclusivo della FI minore alla Per_1 madre.
In ogni caso, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità, secondo quanto previsto già dall'art. 155 bis, comma 2, c.c. ed ora dall'art. 337 quater, comma 2, c.c. in base al quale, in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c., ossia, in particolare, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
E', quindi, pacifico che anche in caso di affidamento “monogenitoriale” il giudice dovrà stabilire una regolamentazione ad hoc dei modi e dei tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Nel caso di specie, con riferimento al regime degli incontri padre-FI, pare opportuno regolamentare il diritto di visita del padre, genitore non affidatario, in maniera puntuale e dettagliata.
Conseguentemente il padre potrà incontrare e tenere con sé la FI : 1) per due fine Per_1 settimana al mese da indicare, in caso di disaccordo, nel secondo e nell'ultimo fine settimana di ciascun mese, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
2) durante le festività natalizie dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali dal giovedì al lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni;
3) per venti giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi di luglio o ad agosto, periodo da concordare comunque tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
in mancanza di accordo dal 1 al 20 luglio.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-FI minore potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali, di studio e ricreative di . Per_1
Inoltre, sempre nel superiore interesse della FI minore e stante il collocamento dalla piccola presso la madre, si invitano i genitori a mantenere rapporti collaborativi, al Per_1
Pagina 7 di 15 fine di facilitare la frequentazione padre-FI e il loro frequente contatto, con comunicazioni costanti, anche tramite l'utilizzo di video chiamate.
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per la FI minore . Per_1
Con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, risulta aver percepito un reddito complessivo di euro Parte_1
16.445,00 nell'anno 2022, di euro 8.657,00 nell'anno 2023, di euro 5.009,03 nell'anno 2024.
Non risulta depositata documentazione afferente la titolarità di beni mobili o immobili, la situazione bancaria e le altre informazioni richieste con l'ordinanza del 9.03.2024.
Quanto alla resistente , la stessa ha totalmente mancato di adempiere Controparte_1 all'onere di produzione documentale di cui alla suddetta ordinanza.
Ciò detto ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal oltre Pt_1 alle condizioni economiche e reddituali delle parti, devono tenersi in considerazione, a fronte delle senz'altro accresciute esigenze della minore rispetto all'epoca dei provvedimenti presidenziali (che a loro volta avevano confermato sul punto le condizioni della sentenza di separazione), le spese aggiuntive a carico del padre per le trasferte (tendenzialmente due al mese) dalla sua attuale residenza fuori Regione in Calabria necessarie all'esercizio del suo diritto di visita.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, appare equo confermare quanto già statuito nel provvedimento presidenziale del 28.11.2019, determinando in € 250,00 al mese il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento della FI Parte_1 minore , con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, oltre l'attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore di , genitore collocatario. Controparte_1
3.1 Inoltre, le spese straordinarie per la FI minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
Pagina 8 di 15 purché preventivamente concordate tra le parti e documentate. A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
Pagina 9 di 15 spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine a tale scopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Deve ora essere scrutinata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Com'è noto, secondo il disposto letterale del comma 6 dell'art. 5 della l. 898/70, il Tribunale prevede l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Ebbene, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 della l. 898/70 inaugurata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione negli anni '90 (sentenza 29 novembre 1990, n. 11490)
e consolidatasi negli anni, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ricorrerebbe quando questi non sia in grado (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) di conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, non essendo, per contro, necessaria la sussistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto e potendo quest'ultimo anche essere economicamente autosufficiente.
Secondo detta interpretazione, dunque, una volta accertata l'insussistenza di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, il giudice dovrebbe procedere alla determinazione del quantum dell'assegno sulla base dei criteri individuati dal menzionato art. 5, ossia il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Ebbene, l'interpretazione della norma in commento ha subito un'evoluzione che, tenuto conto delle conseguenze tanto sul piano personale quanto su quello patrimoniale che discendono dalla sentenza che dichiara lo scioglimento del rapporto di coniugio nonché della natura eminentemente assistenziale dell'assegno di cui all'art. 5, ha espunto nella valutazione dell'an dell'assegno divorzile il criterio di matrice giurisprudenziale del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. n. 11504/2017 depositata il 10.5.2017).
Pagina 10 di 15 Valorizzate le conseguenze estintive discendenti dalla pronuncia di divorzio (a seguito della quale gli ex coniugi divengono persone singole) e la ratio assistenziale sottesa alla previsione di cui al comma 6 dell'art. 5, che trova fondamento nei doveri di solidarietà economica di cui agli artt. 2 e 23 della Costituzione, ne deriva la necessità di escludere la perdurante parametrazione delle nozioni di mezzi adeguati e impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive al criterio del tenore di vita.
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sulla (condivisibile) ragione per cui, posto che il divorzio mira ad estinguere il rapporto matrimoniale, ove si mantenesse il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si finirebbe illegittimamente con il ripristinare
(sia pure sotto il piano economico) quel legame che l'istituto vuole invece recidere, determinando una sorta di ultrattività del vincolo matrimoniale.
Rimarcate, altresì, le conseguenze negative che possono discendere sul piano della ricostituzione di un nuovo gruppo familiare (espressione di un diritto fondamentale dell'individuo) dal mantenimento degli effetti economico-patrimoniali del precedente vincolo coniugale mediante un assegno divorzile basato sul tenore di vita goduto in costanza del pregresso matrimonio, viene individuato quale interesse tutelato dall'assegno di divorzio
(avente natura esclusivamente assistenziale) quello al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Alla luce di quanto detto, l'orientamento giurisprudenziale qui richiamato ritiene che nella valutazione dell'an dell'assegno di divorzio il giudice debba valutare se il richiedente sia o meno economicamente indipendente.
L'utilizzo di un parametro simile è, peraltro, corroborato dalla disciplina prevista in materia di filiazione, atteso che, con riferimento ad un vincolo (stavolta) tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, l'art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne che sia non economicamente indipendente.
Non si comprende, allora, per quale ragione il raggiungimento dell'autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita goduto in ambito familiare, determini il venir meno del diritto del figlio (che continua ad essere tale) al mantenimento da parte del genitore, laddove per contro l'ex coniuge debba aver diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (matrimoniale) ormai venuto meno.
Può, inoltre, procedersi ad un'assimilazione tra il principio di autoresponsabilità economica sancito in materia di filiazione (secondo cui sottesa al rifiuto ingiustificato del figlio
Pagina 11 di 15 maggiorenne di raggiungere l'indipendenza economica, con conseguente perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore vi è la libertà delle scelte esistenziali della persona - Cass.
n. 18076/2014) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio, poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte. Principio di autoresponsabilità economica dei coniugi che è, peraltro, in linea con le legislazioni di molti Paesi europei.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla , si rammenta che la Suprema Corte afferma che debba verificarsi la CP_1 indipendenza economica del coniuge richiedente avendo riguardo ad una serie di criteri, quali:
i) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
ii) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;
iii) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;
iv) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
La Corte rimarca poi che, nel caso in cui la superiore verifica in ordine all'an dell'assegno dia esito positivo, la fase del quantum debeatur, in omaggio agli artt. 2 e 23 della Costituzione, debba essere informata al principio di solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno in favore dell'altro in quanto persona economicamente più debole.
Il significativo approdo cui è giunta Cass. 11504/2017 in punto di autoresponsabilità e autodeterminazione è stato poi ridefinito e profondamente coniugato con i principi di rispetto della dignità personale e di uguaglianza dalle Sezioni Unite con la pronuncia 11.07.2018 n.
18287 nella quale è enunciato il seguente principio di diritto: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa
(quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e
Pagina 12 di 15 alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
In sostanza, superata la rigida struttura bifasica del giudizio, il Giudice dovrà valutare, in ragione della durata del matrimonio, tutti i criteri richiamati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico, reddito) tenendo conto della composita funzione dell'assegno divorzile: quella assistenziale (condizioni dei coniugi e reddito di entrambi), quella compensativa (il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune) e quella risarcitoria (le ragioni della decisione).
A tal fine, il Giudice dovrà operare un duplice accertamento: deve accertare, mediante il ricorso anche ai poteri ufficiosi riconosciuti dalla norma, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, di rilevante entità, tenendo conto non solo dei redditi ma di ogni utilità economica possa venire in rilievo e comporre il patrimonio di ciascuno;
emersa l'eventuale disparità tra le diverse posizioni è necessario, successivamente, verificare che tale disparità sia causalmente ricollegata alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare».
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, ancorché la ricostruzione dei patrimoni e l'esistenza del divario reddituale possa essere operata dal giudice attraverso i suoi poteri officiosi, la prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, dunque, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante") spetta, per converso, al richiedente l'assegno che potrà ricorrere anche alle presunzioni. Infine, onerato della prova contraria è l'obbligato il quale potrà allegare e provare tutti i fatti estintivi o modificativi del diritto in tutti i casi in cui ne chieda l'eliminazione ovvero la riduzione.
Orbene, i principi di diritto enucleati dalle recenti pronunce ispirano senz'altro la decisione da assumere nel presente giudizio.
Pagina 13 di 15 Ne discende che ai fini del riconoscimento del diritto della dell'assegno divorzile CP_1 occorre innanzitutto procedere ad un esame in ordine alla sussistenza di una sua indipendenza economica e all'esistenza di un eventuale divario tra le condizioni reddituali tra le parti.
Ebbene, come anticipato, la resistente non ha depositato i documenti reddituali, bancari e patrimoniali ed economici in violazione dell'obbligo imposto con l'ordinanza del 9.03.2024 del Tribunale.
Trattasi di comportamento che si sottrae all'obbligo di lealtà specifico nei procedimenti in materia di famiglia, ricavabile dagli artt. 29 e 30 Cost., la cui sanzione processuale non può, dunque, che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” della singola parte nel procedimento di divorzio.
Ed invero, nei procedimenti di separazione o divorzio, la omessa produzione della documentazione reddituale, bancaria oppure di quella afferente alla percezione dei cosiddetti
“redditi terzi” (tra cui quelli da partecipazioni societarie), senza giustificato motivo, può ritenersi fonte di presunzione di disponibilità economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate. Invero, nei suddetti giudizi, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune“, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., del maggior reddito della parte, nel senso sopra indicato
(vedi l'autorevole Tribunale di Roma n. 765/2019).
In materia di famiglia, infatti, è previsto un vero e proprio “dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova” (Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1996, n. 97567; Cass. civ.
Sez. I, 8 novembre 1996, n. 9756 (Famiglia e Diritto, 1997) e una “discovery” completa delle sostanze economiche e patrimoniali degli interessati.
Non avendo ottemperato la resistente al deposito completo della documentazione reddituale, patrimoniale e bancaria è possibile inferire che le sue condizioni economiche non siano peggiorate rispetto all'adozione delle statuizioni presidenziali le quali, confermando sul punto le condizioni di separazione, nulla prevedevano a titolo di mantenimento della (la CP_1
Pagina 14 di 15 relativa domanda era stata, infatti, rigettata dal Collegio per non avere la resistente depositato documentazione attestante la sua situazione reddituale e, quindi, assolto l'onere di prova sulla sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento in suo favore).
La domanda di assegno divorzile deve, quindi, essere rigettata.
La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lamezia Terme (Cz) il
24.06.2010 (matrimonio trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lamezia Terme (Cz) per l'anno 2010, atto n. 8, parte II, serie A, Uff. 2), definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida la FI in via esclusiva a , collocandola presso il Per_1 Controparte_1 domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e FI come in parte motiva;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 250,00 mensili, titolo di mantenimento della FI , entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) pone le spese straordinarie per la FI a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno;
4) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente, disponendo che ognuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice estensore/relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Arena, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Antonio Larussa, giusta procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025, in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 9.09.2019, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme (CZ) il 24.06.2010 tra il medesimo e , precisando che dalla relativa Controparte_1 unione coniugale era nata una FI, (il 26.10.2012). Per_1
In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essersi separato giudizialmente dalla coniuge in virtù della sentenza dell'intestato Tribunale n. 751/2018 pubblicata il 21.06.2018, resa nell'ambito del proc. n. 986/2015 R.G.A.C., e che detta separazione si era protratta
Pagina 1 di 15 ininterrottamente per oltre tre anni a decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Chiedeva che venissero confermate le condizioni già assunte in sede di separazione e dunque:
“affido condiviso ad entrambi i genitori della FI minore con collocazione presso il domicilio materno;
confermare il diritto di visita del padre ed il diritto di questi ad avere con sé la FI consentendogli eventuali pernottamenti nel luogo di nuovo domicilio e per il periodo delle festività e/o delle vacanze da trascorrere con il padre”.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio;
Controparte_1 chiedeva, altresì, attesa l'alta conflittualità tra le parti, di disporre l'affido esclusivo della piccola a favore della resistente limitatamente all'aspetto sanitario e Persona_2 scolastico;
stabilire, con riferimento al diritto di visita del padre, il pernottamento della minore presso l' abitazione del residente a [...] a fine settimana Per_1 Parte_1 alternati e anche per tutte le festività in considerazione degli impegni degli stessi e delle esigenze della minore;
stabilire che ogni decisione con riferimento alla piccola deve Per_1 essere preventivamente concordata tra le parti;
disporre a carico del la Parte_1 corresponsione a titolo di mantenimento la somma di € 450,00 (€ 300,00 per la piccola Per_1 ed € 150,00 per la coniuge) o di quell'altra somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nell'ambito del presente giudizio di divorzio, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 28.11.2019, a parziale riforma delle condizioni di separazione, autorizzava ad esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale in tutte le Controparte_1 questioni scolastiche ed in quelle concernenti la gestione ordinaria delle esigenze sanitarie della minore;
disponeva che gli incontri con il padre – ove fosse previsto il pernottamento – avessero luogo presso la sua abitazione in Rosarno, confermando per il resto.
Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore.
Con le memorie integrative le parti confermavano le precedenti difese, richieste e conclusioni.
All'udienza del 15.12.2021, parte resistente chiedeva la pronuncia sullo “status”; con sentenza non definitiva n. 28/2022 pubblicata il 13.1.2022, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio per la eventuale concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 22.09.2022 il G.I. ribadiva l'invito già formulato con l'ordinanza presidenziale del 16.12.2021 di rispettare i provvedimenti provvisori e urgenti emessi
Pagina 2 di 15 nell'interesse della minore, avuto particolare riguardo all'obbligo di contribuzione al mantenimento previsto a carico del Guarda e al rispetto del regime di visita padre - FI, nel senso di favorirne il rapporto anche a mezzo di contatto telefonico, pena l'adozione dei più opportuni provvedimenti da parte del Tribunale;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 9.03.2024 il Giudice respingeva le richieste istruttorie formulate ed onerava le parti a depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornate.
All'udienza del 3.12.2024, il G.I. diversamente impersonato, stante il provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio della professione forense del procuratore di parte resistente, dichiarava l'interruzione del giudizio.
La causa veniva riassunta da con ricorso depositato il 31.01.2025 e, reiterato Parte_1
l'invito alla produzione di documentazione reddituale aggiornata, all'udienza del 17.09.2025, rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 28/2022.
La presente pronuncia concerne, pertanto, la disciplina dell'affidamento della FI minore con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, il Per_1 mantenimento della stessa nonché la richiesta di assegno divorzile in favore della resistente.
2. Per quanto concerne il regime di affidamento della FI minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che, come noto, l'affidamento condiviso comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
La Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l'affidamento
«condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pagina 3 di 15 Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore». Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, “una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (vedi ex multis Cass., 18 giugno
2008, n. 16593).
In pratica, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale di tipo di affidamento;
tale pregiudizio, tra l'altro, non deve essere soltanto ipotetico o eventuale, ma certo o quasi certo.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
A tal proposito la Suprema Corte afferma: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (vedi Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, occorre altresì ricordare che, “come ormai ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sè solo, idoneo ad escluderlo (cfr.
Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n.
6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012). Alteris verbis, in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la
Pagina 4 di 15 soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore
"di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del
2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr.
Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017). In proposito, va pure ribadito che
"(…) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass. n. 6535 del
2019; Cass. n. 24526 del 2010)” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 06-07-2022, n. 21425 cit.)
Occorre, altresì, ricordare che “il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette
a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. in motivazione, Cass. n. 9691 del 2022). Tale principio, come si è già riferito, è stato già espresso dalla giurisprudenza di legittimità laddove si è ritenuto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e
Pagina 5 di 15 che tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass., n. 19323 del 2020; Cass. n.
4790 del 2022). […] In altri termini, le norme ed i principi giurisprudenziali tutti in precedenza richiamati mostrano chiaramente che la valutazione del preminente interesse del minore deve avvenire - come si è già detto - non in relazione alla posizione soggettiva dei genitori (o, almeno, non solo in relazione ad essa), bensì con riguardo a quella oggettiva del minore, che deve poter essere realizzata in tempi ragionevoli e con un sufficiente grado di certezza, ricordandosi, altresì, che lo Stato deve fornire sostegno ai genitori nell'esercizio delle responsabilità genitoriali e ristabilire o migliorare la capacità della famiglia di prendersi cura del minorenne, a meno che sia necessario operare diversamente per proteggerlo. In definitiva, per dimostrare che sia stato rispettato il diritto del minore alla valutazione ed alla considerazione preminente del suo superiore interesse, la decisione a lui relativa deve indicarne esplicitamente gli elementi ritenuti rilevanti per la corrispondente valutazione ed il modo in cui sono stati ponderati per determinarlo, altresì spiegandosi compiutamente perchè detto superiore interesse non sia abbastanza forte da prevalere su altre considerazioni (cfr., in motivazione, Cass. n. 13393 del 2022, sebbene resa in fattispecie di adozione)” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 06-07-2022, n. 21425 cit.).
Detto questo, in merito all'affidamento della minore , il Collegio rileva che non sono Per_1 emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità dei genitori tali da giustificare l'affidamento della FI minore ad uno di essi in via esclusiva e che la conflittualità tra i genitori – per lo più legata alla mancanza di accordo sulla gestione della bambina e, pertanto, destinata a scemare con la dettagliata regolamentazione del regime di visita resa da questo
Tribunale – non risulta essersi estrinsecata in forme tali da porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della bambina, e, dunque, tali da pregiudicare il suo interesse al punto da giustificare l'invocata deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso.
Peraltro, occorre rilevare che il vive stabilmente in altra Regione, per come dallo Pt_1 stesso dichiarato nelle note di trattazione scritta del 2.12.2024. In casi analoghi la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, tende ad escludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore considerate le difficoltà materiali date dalla rilevante distanza geografica tra i luoghi di rispettiva residenza dei genitori e l'oggettiva scarsa possibilità di frequentazione, difettando in tal modo qualsiasi possibilità di significativa
Pagina 6 di 15 presenza nella vita del minore (vedi in tal senso Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenza n.
8856/2012; cfr. anche Appello Torino 27.10.2006).
Per queste ragioni deve essere disposto l'affidamento esclusivo della FI minore alla Per_1 madre.
In ogni caso, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità, secondo quanto previsto già dall'art. 155 bis, comma 2, c.c. ed ora dall'art. 337 quater, comma 2, c.c. in base al quale, in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 ter c.c., ossia, in particolare, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
E', quindi, pacifico che anche in caso di affidamento “monogenitoriale” il giudice dovrà stabilire una regolamentazione ad hoc dei modi e dei tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Nel caso di specie, con riferimento al regime degli incontri padre-FI, pare opportuno regolamentare il diritto di visita del padre, genitore non affidatario, in maniera puntuale e dettagliata.
Conseguentemente il padre potrà incontrare e tenere con sé la FI : 1) per due fine Per_1 settimana al mese da indicare, in caso di disaccordo, nel secondo e nell'ultimo fine settimana di ciascun mese, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
2) durante le festività natalizie dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali dal giovedì al lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni;
3) per venti giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi di luglio o ad agosto, periodo da concordare comunque tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
in mancanza di accordo dal 1 al 20 luglio.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-FI minore potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali, di studio e ricreative di . Per_1
Inoltre, sempre nel superiore interesse della FI minore e stante il collocamento dalla piccola presso la madre, si invitano i genitori a mantenere rapporti collaborativi, al Per_1
Pagina 7 di 15 fine di facilitare la frequentazione padre-FI e il loro frequente contatto, con comunicazioni costanti, anche tramite l'utilizzo di video chiamate.
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per la FI minore . Per_1
Con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, risulta aver percepito un reddito complessivo di euro Parte_1
16.445,00 nell'anno 2022, di euro 8.657,00 nell'anno 2023, di euro 5.009,03 nell'anno 2024.
Non risulta depositata documentazione afferente la titolarità di beni mobili o immobili, la situazione bancaria e le altre informazioni richieste con l'ordinanza del 9.03.2024.
Quanto alla resistente , la stessa ha totalmente mancato di adempiere Controparte_1 all'onere di produzione documentale di cui alla suddetta ordinanza.
Ciò detto ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal oltre Pt_1 alle condizioni economiche e reddituali delle parti, devono tenersi in considerazione, a fronte delle senz'altro accresciute esigenze della minore rispetto all'epoca dei provvedimenti presidenziali (che a loro volta avevano confermato sul punto le condizioni della sentenza di separazione), le spese aggiuntive a carico del padre per le trasferte (tendenzialmente due al mese) dalla sua attuale residenza fuori Regione in Calabria necessarie all'esercizio del suo diritto di visita.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, appare equo confermare quanto già statuito nel provvedimento presidenziale del 28.11.2019, determinando in € 250,00 al mese il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento della FI Parte_1 minore , con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, oltre l'attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore di , genitore collocatario. Controparte_1
3.1 Inoltre, le spese straordinarie per la FI minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
Pagina 8 di 15 purché preventivamente concordate tra le parti e documentate. A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
Pagina 9 di 15 spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine a tale scopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Deve ora essere scrutinata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Com'è noto, secondo il disposto letterale del comma 6 dell'art. 5 della l. 898/70, il Tribunale prevede l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Ebbene, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 della l. 898/70 inaugurata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione negli anni '90 (sentenza 29 novembre 1990, n. 11490)
e consolidatasi negli anni, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ricorrerebbe quando questi non sia in grado (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) di conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, non essendo, per contro, necessaria la sussistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto e potendo quest'ultimo anche essere economicamente autosufficiente.
Secondo detta interpretazione, dunque, una volta accertata l'insussistenza di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, il giudice dovrebbe procedere alla determinazione del quantum dell'assegno sulla base dei criteri individuati dal menzionato art. 5, ossia il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Ebbene, l'interpretazione della norma in commento ha subito un'evoluzione che, tenuto conto delle conseguenze tanto sul piano personale quanto su quello patrimoniale che discendono dalla sentenza che dichiara lo scioglimento del rapporto di coniugio nonché della natura eminentemente assistenziale dell'assegno di cui all'art. 5, ha espunto nella valutazione dell'an dell'assegno divorzile il criterio di matrice giurisprudenziale del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. n. 11504/2017 depositata il 10.5.2017).
Pagina 10 di 15 Valorizzate le conseguenze estintive discendenti dalla pronuncia di divorzio (a seguito della quale gli ex coniugi divengono persone singole) e la ratio assistenziale sottesa alla previsione di cui al comma 6 dell'art. 5, che trova fondamento nei doveri di solidarietà economica di cui agli artt. 2 e 23 della Costituzione, ne deriva la necessità di escludere la perdurante parametrazione delle nozioni di mezzi adeguati e impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive al criterio del tenore di vita.
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sulla (condivisibile) ragione per cui, posto che il divorzio mira ad estinguere il rapporto matrimoniale, ove si mantenesse il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si finirebbe illegittimamente con il ripristinare
(sia pure sotto il piano economico) quel legame che l'istituto vuole invece recidere, determinando una sorta di ultrattività del vincolo matrimoniale.
Rimarcate, altresì, le conseguenze negative che possono discendere sul piano della ricostituzione di un nuovo gruppo familiare (espressione di un diritto fondamentale dell'individuo) dal mantenimento degli effetti economico-patrimoniali del precedente vincolo coniugale mediante un assegno divorzile basato sul tenore di vita goduto in costanza del pregresso matrimonio, viene individuato quale interesse tutelato dall'assegno di divorzio
(avente natura esclusivamente assistenziale) quello al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Alla luce di quanto detto, l'orientamento giurisprudenziale qui richiamato ritiene che nella valutazione dell'an dell'assegno di divorzio il giudice debba valutare se il richiedente sia o meno economicamente indipendente.
L'utilizzo di un parametro simile è, peraltro, corroborato dalla disciplina prevista in materia di filiazione, atteso che, con riferimento ad un vincolo (stavolta) tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, l'art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne che sia non economicamente indipendente.
Non si comprende, allora, per quale ragione il raggiungimento dell'autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita goduto in ambito familiare, determini il venir meno del diritto del figlio (che continua ad essere tale) al mantenimento da parte del genitore, laddove per contro l'ex coniuge debba aver diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (matrimoniale) ormai venuto meno.
Può, inoltre, procedersi ad un'assimilazione tra il principio di autoresponsabilità economica sancito in materia di filiazione (secondo cui sottesa al rifiuto ingiustificato del figlio
Pagina 11 di 15 maggiorenne di raggiungere l'indipendenza economica, con conseguente perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore vi è la libertà delle scelte esistenziali della persona - Cass.
n. 18076/2014) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio, poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte. Principio di autoresponsabilità economica dei coniugi che è, peraltro, in linea con le legislazioni di molti Paesi europei.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla , si rammenta che la Suprema Corte afferma che debba verificarsi la CP_1 indipendenza economica del coniuge richiedente avendo riguardo ad una serie di criteri, quali:
i) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
ii) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;
iii) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;
iv) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
La Corte rimarca poi che, nel caso in cui la superiore verifica in ordine all'an dell'assegno dia esito positivo, la fase del quantum debeatur, in omaggio agli artt. 2 e 23 della Costituzione, debba essere informata al principio di solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno in favore dell'altro in quanto persona economicamente più debole.
Il significativo approdo cui è giunta Cass. 11504/2017 in punto di autoresponsabilità e autodeterminazione è stato poi ridefinito e profondamente coniugato con i principi di rispetto della dignità personale e di uguaglianza dalle Sezioni Unite con la pronuncia 11.07.2018 n.
18287 nella quale è enunciato il seguente principio di diritto: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa
(quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e
Pagina 12 di 15 alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
In sostanza, superata la rigida struttura bifasica del giudizio, il Giudice dovrà valutare, in ragione della durata del matrimonio, tutti i criteri richiamati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico, reddito) tenendo conto della composita funzione dell'assegno divorzile: quella assistenziale (condizioni dei coniugi e reddito di entrambi), quella compensativa (il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune) e quella risarcitoria (le ragioni della decisione).
A tal fine, il Giudice dovrà operare un duplice accertamento: deve accertare, mediante il ricorso anche ai poteri ufficiosi riconosciuti dalla norma, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, di rilevante entità, tenendo conto non solo dei redditi ma di ogni utilità economica possa venire in rilievo e comporre il patrimonio di ciascuno;
emersa l'eventuale disparità tra le diverse posizioni è necessario, successivamente, verificare che tale disparità sia causalmente ricollegata alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare».
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, ancorché la ricostruzione dei patrimoni e l'esistenza del divario reddituale possa essere operata dal giudice attraverso i suoi poteri officiosi, la prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, dunque, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante") spetta, per converso, al richiedente l'assegno che potrà ricorrere anche alle presunzioni. Infine, onerato della prova contraria è l'obbligato il quale potrà allegare e provare tutti i fatti estintivi o modificativi del diritto in tutti i casi in cui ne chieda l'eliminazione ovvero la riduzione.
Orbene, i principi di diritto enucleati dalle recenti pronunce ispirano senz'altro la decisione da assumere nel presente giudizio.
Pagina 13 di 15 Ne discende che ai fini del riconoscimento del diritto della dell'assegno divorzile CP_1 occorre innanzitutto procedere ad un esame in ordine alla sussistenza di una sua indipendenza economica e all'esistenza di un eventuale divario tra le condizioni reddituali tra le parti.
Ebbene, come anticipato, la resistente non ha depositato i documenti reddituali, bancari e patrimoniali ed economici in violazione dell'obbligo imposto con l'ordinanza del 9.03.2024 del Tribunale.
Trattasi di comportamento che si sottrae all'obbligo di lealtà specifico nei procedimenti in materia di famiglia, ricavabile dagli artt. 29 e 30 Cost., la cui sanzione processuale non può, dunque, che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” della singola parte nel procedimento di divorzio.
Ed invero, nei procedimenti di separazione o divorzio, la omessa produzione della documentazione reddituale, bancaria oppure di quella afferente alla percezione dei cosiddetti
“redditi terzi” (tra cui quelli da partecipazioni societarie), senza giustificato motivo, può ritenersi fonte di presunzione di disponibilità economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate. Invero, nei suddetti giudizi, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune“, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., del maggior reddito della parte, nel senso sopra indicato
(vedi l'autorevole Tribunale di Roma n. 765/2019).
In materia di famiglia, infatti, è previsto un vero e proprio “dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova” (Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1996, n. 97567; Cass. civ.
Sez. I, 8 novembre 1996, n. 9756 (Famiglia e Diritto, 1997) e una “discovery” completa delle sostanze economiche e patrimoniali degli interessati.
Non avendo ottemperato la resistente al deposito completo della documentazione reddituale, patrimoniale e bancaria è possibile inferire che le sue condizioni economiche non siano peggiorate rispetto all'adozione delle statuizioni presidenziali le quali, confermando sul punto le condizioni di separazione, nulla prevedevano a titolo di mantenimento della (la CP_1
Pagina 14 di 15 relativa domanda era stata, infatti, rigettata dal Collegio per non avere la resistente depositato documentazione attestante la sua situazione reddituale e, quindi, assolto l'onere di prova sulla sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento in suo favore).
La domanda di assegno divorzile deve, quindi, essere rigettata.
La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lamezia Terme (Cz) il
24.06.2010 (matrimonio trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lamezia Terme (Cz) per l'anno 2010, atto n. 8, parte II, serie A, Uff. 2), definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida la FI in via esclusiva a , collocandola presso il Per_1 Controparte_1 domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e FI come in parte motiva;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 250,00 mensili, titolo di mantenimento della FI , entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) pone le spese straordinarie per la FI a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno;
4) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente, disponendo che ognuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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