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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario RT CA, nella causa iscritta al N. 2180/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to FAZIO Parte_1
AU ed elettivamente domiciliata in via A. Di Rudinì 30, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 13/02/2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il
CTU dott. riconobbe l'handicap grave, ma non anche l'inabilità totale né l'indennità di Persona_2 accompagnamento (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità totale con diritto alla pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento o in subordine della sola pensione d'inabilità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto e non contestando il riconoscimento dell'handicap grave, avvenuto in fase di ATP.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Considerando la patologia relativa alla Signora
[...] ed accertata nel corso della presente consulenza tecnica, si conclude affermando Parte_1 che la stessa ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale invalidante dell'80% (ottanta per cento). Non sussistono i presupposti né per il riconoscimento di inabilità lavorativa, né per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.”
Nulla in merito alla richiesta di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 104/92, stante che la prestazione era stata già riconosciuta in fase di ATP a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dal 20.10.2021 (cfr. produzione ricorrente).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è da ritenersi in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dal 20.10.2021, ma NON può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari necessari per fruire della pensione d'inabilità, né dell'indennità d'accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, CP_1 disponendone la distrazione in favore dell'avv. Laura Fazio, che si è dichiarata antistataria.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dal 20.10.2021, ma NON può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari necessari per fruire della pensione d'inabilità, né dell'indennità
d'accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Laura Fazio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 05/11/2025
IL GIUDICE O.
RT CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario RT CA, nella causa iscritta al N. 2180/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to FAZIO Parte_1
AU ed elettivamente domiciliata in via A. Di Rudinì 30, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 13/02/2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il
CTU dott. riconobbe l'handicap grave, ma non anche l'inabilità totale né l'indennità di Persona_2 accompagnamento (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità totale con diritto alla pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento o in subordine della sola pensione d'inabilità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto e non contestando il riconoscimento dell'handicap grave, avvenuto in fase di ATP.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Considerando la patologia relativa alla Signora
[...] ed accertata nel corso della presente consulenza tecnica, si conclude affermando Parte_1 che la stessa ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale invalidante dell'80% (ottanta per cento). Non sussistono i presupposti né per il riconoscimento di inabilità lavorativa, né per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.”
Nulla in merito alla richiesta di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 104/92, stante che la prestazione era stata già riconosciuta in fase di ATP a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dal 20.10.2021 (cfr. produzione ricorrente).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è da ritenersi in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dal 20.10.2021, ma NON può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari necessari per fruire della pensione d'inabilità, né dell'indennità d'accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, CP_1 disponendone la distrazione in favore dell'avv. Laura Fazio, che si è dichiarata antistataria.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dal 20.10.2021, ma NON può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari necessari per fruire della pensione d'inabilità, né dell'indennità
d'accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Laura Fazio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 05/11/2025
IL GIUDICE O.
RT CA