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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/06/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 6526/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI FABIO e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. COLLAVINI FABIO
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
Posta in decisione all'udienza del 24.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alla parte costituita del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 il Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 per ottenere la riforma della sentenza n°32/2020, con la quale il Giudice di Pace di Bronte, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 43/2020, rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel valutare sia i principi che disciplinano la materia del risarcimento del danno da trasporto aereo ex Reg. Comun. 261/04, sia la documentazione depositata dalla compagnia aerea.
Pertanto chiedeva a questo Giudice di: “…ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previo annullamento ed e riforma della parte qua della sentenza n. 32, emessa dal Giudice di Pace di Bronte, qui impugnata, Nel Merito Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art. 5, 6, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE
261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto: CONDANNARE la convenuta, al pagamento della compensazione pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04 e dell'art. 22 della convenzione di Montreal;
Il tutto, come detto, per una domanda complessiva pari ad Euro 250,00 attesa la rinuncia di ogni ulteriore domanda svolta in considerazione dell'accaduto. Condannare, altresì, alla rifusione dei costi e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprensive CP_1 dei costi relativi al contributo unificato.”
L'appellata, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21.09.2021 il G.I. originariamente designato disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Successivamente, all'udienza cartolare del 17.01.2022, il Giudice rinviava al 02.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, a seguito di alcuni motivati rinvii dell'udienza , all'udienza del 24.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alla parte costituita termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata che non si è CP_1 costituita in giudizio benché citata nelle forme di legge.
Nei fatti, giova premettere che, l'appellante aveva citato innanzi al Gdp di Bronte la società per richiedere la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno previsto dalla CP_1
pagina 2 di 6 normativa, in conseguenza della cancellazione del volo Catania/Venezia del 12.06.2019 e dell'arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo.
In primo grado, si costituiva in giudizio, contestando in toto la pretesa attorea e CP_1 specificando che il volo in questione avrebbe subito un ritardo di sole 2 ore e 50 minuti, come risultante dal documento estratto dal sito FlightStatus (depositato in primo grado).
Orbene il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 32/20 oggi appellata, rigettando integralmente la domanda attorea, statuiva che: “l'attrice non ha fornito prova dell'arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, come indicato in citazione, né della dedotta mancata assistenza. La compagnia aerea convenuta, dal canto suo, invece ha dimostrato 8vedi report in atti) che il volo Catania – Venezia del
12/06/2019 non è atterrato nella destinazione finale con un ritardo di 3 ore o più, bensì di due ore e cinquanta minuti”.
Ciò premesso l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Bronte ha errato nel valutare sia i principi che disciplinano la materia del risarcimento del danno da trasporto aereo ex Reg. Comun.
261/04, sia la documentazione depositata dalla compagnia aerea.
La censura dell'appellante sul punto è da accogliere.
Entrando nel merito della questione, la richiesta attorea va risolta alla luce dell'applicazione del
Regolamento Comunitario n. 261/2004/CE.
Principalmente l'appellante ritiene che il Giudice di pace abbia errato nella determinazione del ritardo, identificando il momento dell'arrivo a destinazione con quello dell'atterraggio dell'aeromobile, basandosi su un documento estratto da un sito privato che non riveste carattere di ufficialità.
Orbene, con riferimento all'onere della prova è pacifico che in caso di ritardo del volo aereo, il passeggero che agisca per il risarcimento del danno deve provare quindi la fonte (negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, vale a dire che deve produrre in giudizio il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore.
Viceversa, incombe sulla compagnia aerea convenuta l'onere di provare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.(Tribunale Palermo sez. V, 02/08/2021, n.3242).
Nel caso in esame, l'appellante ha depositato documentazione idonea a provare il ritardo aereo suddetto, che legittimerebbe la richiesta della compensazione pecuniaria.
Contrariamente, parte appellata, contumace in questa sede, ha prodotto un documento (estratto dal sito statunitense Flightsts) – documento comunque non ufficiale- secondo il quale il ritardo sarebbe stato inferiore alle 3 ore (specificatamente sarebbe stato di 2 ore e 50 minuti) pagina 3 di 6 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel giudizio C-452/13, chiamata ad interpretare la nozione di «orario di arrivo» dei voli, usata per determinare la durata del ritardo subito dai passeggeri di un volo se l'arrivo è ritardato, ha chiarito che corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri siano autorizzati a lasciare il velivolo. La Commissione ritiene che il vettore aereo operativo dovrebbe registrare l'orario di arrivo in base, ad esempio, a una dichiarazione firmata dall'equipaggio di volo o dall'agente di assistenza a terra.
L'orario di arrivo dovrebbe essere fornito gratuitamente su richiesta all'organismo nazionale di applicazione e ai passeggeri, nel caso in cui il vettore aereo operativo intenda invocare l'orario di arrivo come prova del rispetto del regolamento.
Gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91, devono quindi essere interpretati nel senso ribadito dalla CGUE al fine di determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo. Tale principio risulta ormai pacifico e seguìto dalla giurisprudenza nazionale (Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8331/2022 del 22-09-2022, Tribunale di
Roma, Sentenza n. 13330/2022 del 14-09-2022).
Il vettore aereo che contesta il ritardo con cui è arrivato a destinazione deve rigorosamente fornire la prova ufficiale dell'orario di apertura dei portelloni, senza possibilità di ricorrere a presunzioni o a dichiarazioni di soggetti terzi, che non svolgono una specifica funzione di certificazione degli orari di arrivo.
Dalla comunicazione depositata dall'appellante nessuna informazione sull'orario di CP_1
“apertura dei portelloni” può dedursi.
Peraltro il documento su cui il Giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda attorea, non è una certificazione ufficiale, né una dichiarazione di un organo preposto ad accertare l'orario o le cause del ritardato arrivo a destinazione.
Invero, tale documentazione altro non è che la fotocopia raffigurante l'estratto di un sito web
(fligthstas.com) e per quanto tale, inidoneo a fornire il richiesto accertamento probatorio.
In ogni caso tale estratto fa riferimento solo al ground landing, cioè il momento in cui l'aeromobile tocca il suolo e ciò non è sufficiente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sul punto. non ha prodotto né un giornale di bordo sottoscritto dal Comandante, né documenti CP_1 provenienti dall'aeroporto di destinazione (certificazione torre di controllo) dotati di ufficialità.
Peraltro, l'unico documento estratto dal sito Flightsts, depositato dall'appellata, è inficiato dall'espresso divieto di produzione in giudizio. Difatti è proprio l'amministrazione della società che CP_2
pagina 4 di 6 espressamente prevede nei “termini e condizioni di utilizzo” del sito www.flightstats.com, che i relativi contenuti, non possono essere utilizzati nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti dei passeggeri. Gli orari indicati nel sito www.flightstats.com non sono dati ufficiali o certificati, in quanto autoprodotti da parte delle compagnie aeree e pertanto meramente indicativi.
Il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere probatorio da parte della compagnia non essendo la documentazione, depositata da questa, idonea a dimostrare di aver CP_1 avuto un ritardo inferiore alle 3 ore.
In definitiva, l'appello deve essere accolto integralmente e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta, ritenuta assorbita ogni altra deduzione e/o eccezione, va condannata a pagare CP_1 in favore dell'odierna appellante la somma complessiva di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
Nessun ulteriore somma a titolo risarcitorio, come invece richiesto, è dovuta all'appellante.
La sentenza di primo grado va riformata anche in punto di spese e, specificamente, atteso l'accoglimento dell'appello proposto, a carico di vanno poste anche le spese relative al CP_1 giudizio di primo grado, originariamente compensate tra le parti
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6526/2021 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n.32/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Bronte il 12.11.2020., accoglie la domanda proposta da e CONDANNA la Parte_1 compagnia in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 250,00.
CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese di lite CP_1 del primo grado di giudizio in favore di , che si liquidano in € 173,00 per compensi, Parte_1 oltre € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 300,00 per compensi, oltre € 91.50 per spese vive, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania,lì 27 giugno 2025 pagina 5 di 6 IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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