Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 861
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza della Corte d'Appello presupposto dell'avviso di liquidazione

    La sentenza che definisce il giudizio, anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato, è soggetta a tassazione. L'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi propri. L'eventuale riforma della decisione nei successivi gradi di giudizio non incide sull'avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 861
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 861
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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