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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
CA US, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5544/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 002 SC 000001246 0 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, parte ricorrente in epigrafe Ricorrente_2 (CF: CF_Ricorrente_2), Data di nascita_2 ed ivi residente in [...]; Ricorrente_3: CF_1), Data di nascita_3; Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), Data di nascita_1 ; e Ricorrente_4 (C.F. CF_Ricorrente_4), Data di nascita_4 rappresentati e difesi dagli avvocati Difensore_2
e Difensore_1 impugnano l'avviso di liquidazione di imposta di registro, notificato a mezzo pec in data 28.05.2025 a tutti i coobbligati in solido, con il n. progressivo. 2022/002/SC/000001246/0/001;
2022/002/SC/000001246/0/002; 2022/002/SC/000001246/0/003: e 2022/002/SC/000001246/0/004 per l'importo di euro 24.882,00; imposta proporzionale di registro (aliquota 3%) sull'importo complessivo di euro
829.403,99 (di cui euro 263.315,50 a titolo di risarcimento danni ed euro 566.087,99 per interessi legali e rivalutazione), in relazione alla sentenza n. 863/2022 – rep. n. 1246/2022 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, emessa tra le parti: Ricorrente_4 + altri /Comune di Reggio Calabria;
in applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. Con unico motivo di ricorso eccepiscono che la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello, pertanto, la stessa sarebbe da considerarsi nulla ed inesistente così motivando sul punto: << Cassazione con rinvio: effetti vincolanti e natura della sentenza cassata Quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione, ma la decisione cassata non è più suscettibile di produrre effetti giuridici sostanziali tra le parti, finché non interviene una nuova sentenza di merito conforme al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Viceversa, l'imposta di registro, per essere dovuta, richiede che l'atto esista e sia produttivo di effetti giuridici attuali, anche se provvisori. Di conseguenza, nel caso che ci occupa, la sentenza della Corte D'Appello n 863/2022 – rep. n. 1246/2022, presupposto dell'avviso di liquidazione qui impugnato, ha perso la sua efficacia quale titolo esecutivo e non può più costituire il presupposto per la liquidazione e pagamento della corrispondente imposta di registro>>. Concludono per l'annullamento dellatto impugnato.
Si è costituito l'Ufficio per difendersi.
All'udienza del 23.1.25 la causa è stata decisa come da dispositivo emesso in esito alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Giova rilevare, come sostenuto dalla Suprema Corte, che: “ In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1 stabilisce che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio(come nella specie) "sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili..., salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".
Ora, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorché non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile;
sicché, l'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell'imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all'atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma Banca_1 un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione cfr. Cass. n. 12757/2006; Cass. n. 6943/2001; Cass. n. 23468 del 12/11/2007;
Cass. n. 9835/11; Cass. n. 6116/11.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso in forza dei principi sopra riportati.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 07, riunita in udienza il
23/01/2026: rigetta il ricorso compensa le spese. Reggio Calabria, 23.1.26 il relatore il presidente Ginevra
Chinè IU CA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
CA US, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5544/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 002 SC 000001246 0 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, parte ricorrente in epigrafe Ricorrente_2 (CF: CF_Ricorrente_2), Data di nascita_2 ed ivi residente in [...]; Ricorrente_3: CF_1), Data di nascita_3; Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), Data di nascita_1 ; e Ricorrente_4 (C.F. CF_Ricorrente_4), Data di nascita_4 rappresentati e difesi dagli avvocati Difensore_2
e Difensore_1 impugnano l'avviso di liquidazione di imposta di registro, notificato a mezzo pec in data 28.05.2025 a tutti i coobbligati in solido, con il n. progressivo. 2022/002/SC/000001246/0/001;
2022/002/SC/000001246/0/002; 2022/002/SC/000001246/0/003: e 2022/002/SC/000001246/0/004 per l'importo di euro 24.882,00; imposta proporzionale di registro (aliquota 3%) sull'importo complessivo di euro
829.403,99 (di cui euro 263.315,50 a titolo di risarcimento danni ed euro 566.087,99 per interessi legali e rivalutazione), in relazione alla sentenza n. 863/2022 – rep. n. 1246/2022 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, emessa tra le parti: Ricorrente_4 + altri /Comune di Reggio Calabria;
in applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. Con unico motivo di ricorso eccepiscono che la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello, pertanto, la stessa sarebbe da considerarsi nulla ed inesistente così motivando sul punto: << Cassazione con rinvio: effetti vincolanti e natura della sentenza cassata Quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione, ma la decisione cassata non è più suscettibile di produrre effetti giuridici sostanziali tra le parti, finché non interviene una nuova sentenza di merito conforme al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Viceversa, l'imposta di registro, per essere dovuta, richiede che l'atto esista e sia produttivo di effetti giuridici attuali, anche se provvisori. Di conseguenza, nel caso che ci occupa, la sentenza della Corte D'Appello n 863/2022 – rep. n. 1246/2022, presupposto dell'avviso di liquidazione qui impugnato, ha perso la sua efficacia quale titolo esecutivo e non può più costituire il presupposto per la liquidazione e pagamento della corrispondente imposta di registro>>. Concludono per l'annullamento dellatto impugnato.
Si è costituito l'Ufficio per difendersi.
All'udienza del 23.1.25 la causa è stata decisa come da dispositivo emesso in esito alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Giova rilevare, come sostenuto dalla Suprema Corte, che: “ In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1 stabilisce che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio(come nella specie) "sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili..., salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".
Ora, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorché non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile;
sicché, l'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell'imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all'atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma Banca_1 un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione cfr. Cass. n. 12757/2006; Cass. n. 6943/2001; Cass. n. 23468 del 12/11/2007;
Cass. n. 9835/11; Cass. n. 6116/11.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso in forza dei principi sopra riportati.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 07, riunita in udienza il
23/01/2026: rigetta il ricorso compensa le spese. Reggio Calabria, 23.1.26 il relatore il presidente Ginevra
Chinè IU CA