Articolo 11 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 marzo 1991
Art. 11. 1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 33 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 33 (Divieto di iscrizione in piu' albi o elenchi speciali. Trasferimenti). - Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari.
Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale".
Entrata in vigore il 14 marzo 1991