Art. 11. 1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 33 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 33 (Divieto di iscrizione in piu' albi o elenchi speciali. Trasferimenti). - Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari.
Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale".
"Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 33 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 33 (Divieto di iscrizione in piu' albi o elenchi speciali. Trasferimenti). - Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari.
Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale".