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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato LORENZO RAVAGLIA e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
EMANUELA LINI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Mairago (LO) in data
22.9.2002 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 2, Parte II, Serie
C, anno 2002) e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (n. il 9.5.1986), maggiorenne ed Per_1 Per_ economicamente indipendente, e (n. l'11.3.1999), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che il Tribunale di Lodi, con sentenza 149/2024 pubblicata il 21.06.2024 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di divorzio cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mairago.
2. Confermare le condizioni disposte in sede di separazione.
3. a titolo di Una Tantum il Signor si impegna ed obbliga a versare alla Signora Parte_1 , immediatamente, al deposito della sentenza di divorzio, accreditandola sul conto Parte_2 corrente acceso presso BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO, filiale di
Casalpusterlengo, intestato a la somma di € 20.000,00 (ventimila), netta, oltre a Parte_2 successivo eventuale rimborso di tasse od oneri che la stessa sarà tenuta a versare su detto importo.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. All'udienza cartolare del 29.01.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della maggiore età della figlia non indipendente.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2 Parte_1 contratto in Mairago (LO) in data 22.9.2002 (atto trascritto nel registro dello
[...]
Stato Civile del suddetto Comune al n. 2, Parte II, Serie C, anno 2002);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese della procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mairago (LO), perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato LORENZO RAVAGLIA e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
EMANUELA LINI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Mairago (LO) in data
22.9.2002 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 2, Parte II, Serie
C, anno 2002) e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (n. il 9.5.1986), maggiorenne ed Per_1 Per_ economicamente indipendente, e (n. l'11.3.1999), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che il Tribunale di Lodi, con sentenza 149/2024 pubblicata il 21.06.2024 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di divorzio cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mairago.
2. Confermare le condizioni disposte in sede di separazione.
3. a titolo di Una Tantum il Signor si impegna ed obbliga a versare alla Signora Parte_1 , immediatamente, al deposito della sentenza di divorzio, accreditandola sul conto Parte_2 corrente acceso presso BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO, filiale di
Casalpusterlengo, intestato a la somma di € 20.000,00 (ventimila), netta, oltre a Parte_2 successivo eventuale rimborso di tasse od oneri che la stessa sarà tenuta a versare su detto importo.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. All'udienza cartolare del 29.01.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della maggiore età della figlia non indipendente.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2 Parte_1 contratto in Mairago (LO) in data 22.9.2002 (atto trascritto nel registro dello
[...]
Stato Civile del suddetto Comune al n. 2, Parte II, Serie C, anno 2002);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese della procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mairago (LO), perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello