TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 220
TAR
Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 689 del d.p.r. 15 marzo 2010 nr. 90

    Il motivo è inammissibile perché non proposto in sede di ricorso gerarchico. In ogni caso, il motivo è infondato poiché non vi è stata violazione dell'art. 689 del D.P.R. n. 90 del 2010, dato che il compilatore rivestiva anche il ruolo di comandante in sede vacante del Nucleo mobile e la supervisione è stata garantita dal Comandante Provinciale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per motivazione erronea, illogica ed incongrua, per abnormità, per errore nei presupposti, manifesta contraddittorietà e difetto di ragionevolezza

    Le doglianze non sono meritevoli di positivo apprezzamento. Non esiste un diritto ad una valutazione costante nel tempo; il rendimento è suscettibile di mutare. I giudizi sono autonomi e non influenzati da valutazioni passate. La motivazione del giudizio finale è insita nei giudizi parziali e non richiede la menzione di specifici fatti, soprattutto quando la qualifica complessiva non è estrema. I cali di rendimento sono fisiologici e non richiedono motivazione specifica a meno di notevole caduta di punteggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 220
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 220
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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