Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia, Guardia di Finanza - Compagnia di Martina Franca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- della “scheda valutativa per sottoufficiali” compilata nei confronti del Maresciallo -OMISSIS- per il periodo 14 marzo 2024 - 31 agosto 2024;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31/01/2025 emesso dalla Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia e della Guardia di Finanza - Compagnia di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. NO LL EI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 31.1.2025 dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso proposto; viene contestata, inoltre, la scheda valutativa per sottoufficiali relativa al periodo di servizio compreso tra il 14.3.2024 e il 31.8.2024, unitamente a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
1.1. La vicenda trae origine dalla sottoposizione del Maresciallo -OMISSIS- a valutazione caratteristica ai sensi dell’articolo 1025 del D. Lgs. n. 66/2010, in relazione al servizio prestato come Ispettore sottordine presso il Nucleo Mobile della Compagnia di Martina Franca.
1.2. A seguito della notifica in data 17.10.2024 della scheda valutativa recante il giudizio complessivo di “superiore alla media”, il militare, ritenendo tale esito lesivo e ingiustificato, presentava ricorso gerarchico in data 12.11.2024, stigmatizzando la flessione negativa rispetto alla precedente valutazione relativa al periodo 31/05/2022-16/02/2023, nella quale aveva ottenuto la qualifica di “eccellente”.
1.3. Con il già citato provvedimento del 31.1.2025, l’Amministrazione respingeva il mezzo di tutela giustiziale.
1.4. Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente innanzi a questo Tribunale, deducendo a sostegno della domanda annullatoria e della richiesta di misure cautelari i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 689 del d.p.r. 15 marzo 2010 nr. 90” ; II. “Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per motivazione erronea, illogica ed incongrua, per abnormità, per errore nei presupposti, manifesta contraddittorietà e difetto di ragionevolezza”.
1.5. La difesa attorea ha concluso chiedendo, pertanto, al Tribunale adìto di annullare – previa sospensione dell’efficacia in via cautelare – i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
2. Con atto del 4.4.2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando successivamente memoria difensiva con annessa documentazione, a mezzo della quale ha chiesto il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
2.1. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 28.4.2025, la Sezione ha disposto la sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., fissando all’uopo udienza di trattazione.
2.2. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Con il primo motivo di censura, il ricorrente deduce l’illegittimità della scheda valutativa per violazione dell’articolo 689, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
3.2. Il ricorrente si duole che l’Autorità compilatrice, identificata nel Capitano -OMISSIS-, sia venuta a coincidere illegittimamente con la figura del primo revisore, contravvenendo all’obbligo normativo che impone la diversità tra i soggetti chiamati alla compilazione e alla revisione dei documenti caratteristici; nella prospettazione attorea, tale commistione di ruoli lederebbe il principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della Costituzione, rendendo l’operato dell’Amministrazione opaco e privo di quella necessaria distinzione funzionale posta a garanzia del militare.
3.3. Come esattamente eccepito dalla Difesa erariale, il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto in sede di ricorso gerarchico (cfr. all. 3 produzione di parte resistente).
3.4. In materia di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, è stato pacificamente affermato dalla giurisprudenza prevalente che, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella prefata sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l’originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso.
3.5. Tale assunto si basa sulla necessità di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa ( per saltum ) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale (Cons. Stato sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6491; T.A.R. Roma sez. III, 11 maggio 2021, n. 5497; T.A.R. Bari, sez. III, 20 dicembre 2022, n.1769).
3.6. Il ricorso giurisdizionale si propone contro l’atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento impugnato con il detto ricorso, assumendo la veste di parte resistente l’organo che ha pronunziato la decisione sul ricorso; vale però la regola cd. dell’assorbimento, in forza della quale la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale può estendersi ai motivi fatti valere col ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso ( ex multis, cfr. T.A.R. Campobasso, sez. I, 27 novembre 2020, n.334; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 22 agosto 2017, n. 9385).
3.7. In ogni caso, il motivo di censura è infondato, non riscontrandosi nella specie la violazione del disposto dell’art. 689 del d.P.R. n. 90 del 2010, alla stregua del quale, in assenza del compilatore o di uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1 dell’articolo in esame, ovvero l’autorità dal quale il militare dipende per l’impiego secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
3.8. Dalla documentazione in atti, risulta invero che il compilatore (capitano -OMISSIS-), nel periodo oggetto di valutazione ed all’epoca dei fatti contestati, rivestiva contestualmente il ruolo di comandante della Compagnia di Martina Franca, nonché quello di comandante in sede vacante del Nucleo mobile della medesima Compagnia, ed in tale veste è intervenuto nella formazione del documento caratteristico riguardante il ricorrente.
3.9. A tanto deve soggiungersi che la supervisione della scheda valutativa in argomento è stata garantita dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, intervenuto in qualità di secondo revisore.
4. Con il secondo ordine di censure, la difesa attorea argomenta che l’Amministrazione, pur godendo di discrezionalità, ha l’onere di fornire una motivazione puntuale ed esauriente in presenza di un giudizio peggiorativo rispetto a precedenti valutazioni di eccellenza, specialmente quando lo scarto coinvolga caratteristiche “personali” tendenzialmente stabili nel tempo, come quelle riferibili a qualità fisiche o culturali.
4.1. Viene in particolare stigmatizzata l’illogicità del declassamento della voce “cultura generale” da “buona” a “superiore alla media”, avvenuto proprio dopo che il ricorrente aveva superato con successo il 23° Corso Allievi Marescialli; analogamente, viene contestata la riduzione del punteggio per la “resistenza fisica” in assenza di patologie documentate, nonché l’utilizzo di formule stereotipate per il “rendimento in servizio”, in contrasto con le direttive della Circolare n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza.
4.2. Anche tali doglianze non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
4.3. Osserva il Collegio che - come chiarito dalla giurisprudenza - non esiste un diritto acquisito dell’interessato ad una valutazione costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quella positiva conseguita in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare in ragione di molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva, quali le condizioni personali, la sede di servizio, il mutamento di incarico e delle correlative responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 590 del 2024).
4.4. L’abbassamento di qualifica non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità: i giudizi devono corrispondere solo al complessivo rendimento del militare ed è del tutto possibile che le capacità e le doti di un militare possano subire variazioni anche altalenanti nel corso del tempo. In questo sta, infatti, la specifica ratio dei giudizi espressi nelle schede di valutazione: nel dare conto del rendimento del valutato in un intervallo di tempo considerato (Cons. Stato, sez. I, parere n. 742 del 2024, sez. IV, n. 3799 del 2021);
4.5. Inoltre, i giudizi analitici e quello complessivo, formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere.
4.6. In sostanza, la cadenza temporale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili. In tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 828).
5. Le schede di valutazione dei militari rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento di un soggetto proprio sotto il profilo diacronico, di tal che è del tutto irrilevante che, per periodi antecedenti, il medesimo soggetto abbia conseguito giudizi valutativi migliori (si veda, in tal senso, Cons. Stato, Sez. II, n. 5692/2023), non potendosi ravvisare alcuna prassi tesa a indurre l’Amministrazione, stante l’autonomia delle singole schede e rapporti informativi, a mantenere le qualifiche finali e considerato, altresì, che tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 7427/2005, nonché T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis , n. 3552/2018).
5.1. In senso similare, è stato espressamente evidenziato che “ I giudizi sul personale militare, formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, sia quelli analitici che quello complessivo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica ” (così espressamente T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, n. 13634/2019).
5.2. D’altro canto, secondo condivisibile lettura, i giudizi contenuti nelle schede valutative non esigono una motivazione ulteriore rispetto a quelle risultanti dalla analitica compilazione della scheda stessa (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, n. 1039/2009), non imponendo, dunque, alcun obbligo di menzionare specifici fatti o circostanze dai cui ricavare la coerenza del giudizio riportato, soprattutto in assenza di attribuzione al soggetto di “ valori estremi ” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, n. 109/2022), come nella vicenda di causa, ove la qualifica complessiva assegnata al ricorrente, id est ”superiore alla media”, costituisce il livello immediatamente inferiore rispetto a quella “eccellente” precedentemente ottenuta.
6. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta in esame, il Collegio non ravvisa elementi sintomatici di scorretto esercizio di potere nel dedotto improvviso abbassamento di qualifica o di voci interne rispetto a quelle riportate in precedenza dal dipendente.
6.1. Nella compilazione dei documenti caratteristici la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale deve ritenersi congruamente motivato allorquando - come nella specie - esso sia in rapporto di armonia e consequenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce.
6.2. Ciò implica che nella redazione di ogni documento caratteristico la motivazione è in re ipsa , nel senso che il giudizio complessivo finale e la qualifica finale, discendono direttamente dalle voci analitiche interne: tra questi tre elementi deve sussistere un necessario rapporto di armonia e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione.
6.3. Peraltro, ai fini della valutazione del servizio prestato da un militare, non è necessario che nel documento caratteristico vengano riportati specifici fatti, dato che tale documento, per sua natura, non contiene un elenco analitico di fatti e circostanze relativi alla carriera del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sulle qualità e capacità riscontrate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1832/2019; T.A.R. Basilicata, Sez. I, n. 870/2022; T.A.R. Puglia, Sez. Un., n. 1798/2022; T.A.R. Piemonte, Sez. III, n. 643/2023).
6.4. In altre parole, i documenti caratteristici dei militari, per loro natura, non devono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi da parte del militare per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 225/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 421/2021; T.A.R. Lazio, Sez. I bis , n. 7190/2015).
7. Relativamente al profilo di doglianza con cui la parte si duole della contraddittorietà del giudizio impugnato con i precedenti documenti caratteristici, osserva il Collegio – conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata – che le schede di valutazione ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è necessariamente costante nel tempo, oltreché delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o dei mutamenti medio tempore intervenuti.
7.1. È ben evidente, infatti, che nel corso della carriera lavorativa del militare sono possibili cali di rendimento, tanto che, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 4562/2022; T.A.R. Catania, Sez. III n. 840/2021; T.A.R. Milano, Sez. III, n. 421/2021).
7.2. Ad ulteriore confutazione delle tesi attoree, va rimarcato che, per condivisa e costante giurisprudenza amministrativa, non è necessaria una motivazione particolare in caso di « fisiologici » cali di rendimento, ma si richiede un’adeguata e specifica motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio (T.A.R. Palermo, Sez. III, n. 1528/2024; T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 1798/2017), ovvero solo quando si verifichi un sensibile scostamento rispetto alle valutazioni passate (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 173/2017), come nel caso in cui si verifichi un abbassamento della qualifica finale di due (o più) livelli, che - nel caso in esame - non si è verificato.
7.3. Anche sul piano fisico ed intellettuale, non è irragionevole né inverosimile il fatto che vi possa essere una fase della vita professionale (fisiologica e non patologica) caratterizzata da un decadimento temporaneo, dovuto anche a fattori personali, ambientali, relazionali, familiari anche transitori.
7.4. Nella specie, trattasi di apprezzamento discrezionale, che non risulta, sotto il profilo del sindacato di legittimità, illogico, anche laddove riferito ai precedenti culturali del ricorrente.
7.5. L’essere umano è mutevole per natura e il cambiamento può certamente consistere anche in un peggioramento; peraltro, com’è noto, “ la valutazione caratteristica si estrinseca nell’espressione di giudizi sulle singole qualità, naturali ed acquisite, messe in luce dal valutato, nonché sul rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico; ne consegue che l’apprezzamento in tempi diversi anche di qualità ritenute oggettivamente immodificabili, può comunque – senza per questo soffrire di illegittimità – generare valutazioni differenti, sia perché la loro manifestazione, attraverso i comportamenti e le determinazioni del valutando, può non essere costante, sia perché il giudizio si fonda non solo sulla mera cognizione del possesso di quelle qualità, quanto soprattutto sulla valutazione della sensibilità e capacità, evidenziata dall’interessato, di saperne fare un sapiente ed appropriato utilizzo, in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. I, parere n. 923/2020).
7.6. In definitiva, trattandosi, nella fattispecie concreta in esame, di apprezzamenti qualitativi (costituenti autonomo giudizio di valore) sull’esercizio dell’attività svolta dal ricorrente, le doglianze prospettate impingono nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali della Pubblica Amministrazione, non essendo le censure medesime (per tutto quanto sopra illustrato) idonee a fondare la manifesta e palese abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto del gravato giudizio (che - soltanto - giustificherebbero il sindacato di questo giudice).
8. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in esame va respinto.
9. Si ravvisano, tuttavia, eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce. Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta di parte e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
NO LL EI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LL EI | RE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.