Art. 2.
Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennita' per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.
Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennita' per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.