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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1152/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO NT, Presidente
ES NT, OR
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3816/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TD3CR1I002572023 RECUPERO CONTRI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, la Ricorrente_1
a RL ha impugnato l'atto di recupero indicato in epigrafe, emesso per la complessiva somma di euro
7.192,00, di cui euro 1.027,00 per contributo a fondo perduto concesso ai sensi dell'art. 25 DL 34/20 ed euro
6.165,00 per contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell'art. 1 DL 137/20.
Con il ricorso si denuncia che l'amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto dei ravvedimenti e relative restituzioni operate dalla cooperativa ricorrente, che ha concluso per il parziale annullamento dell'atto opposto e per la illegittimità delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 23.2.26 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve essere definita dichiarando il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario.
Tanto sulla base della pronuncia di costituzionalità n° 124/25 e della pronuncia delle Sezioni Unite n° 34559/25
(cui si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.), sulla cui base deve affermarsi, da un lato, che i contributi a fondo perduto oggetto di causa non costituiscono benefici o agevolazioni fiscali, ma misure di aiuto e sostegno economico e, dall'altro e quale logico e naturale corollario, che “una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro … non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria”.
Spese compensate tenuto conto che le pronunce decisive per la definizione del presente giudizio sono intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 9^ Sezione, in composizione collegiale:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario con termini di legge per la riassunzione del processo;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso il 23.2.26 Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr. Angelo Antonio Genise
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO NT, Presidente
ES NT, OR
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3816/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TD3CR1I002572023 RECUPERO CONTRI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, la Ricorrente_1
a RL ha impugnato l'atto di recupero indicato in epigrafe, emesso per la complessiva somma di euro
7.192,00, di cui euro 1.027,00 per contributo a fondo perduto concesso ai sensi dell'art. 25 DL 34/20 ed euro
6.165,00 per contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell'art. 1 DL 137/20.
Con il ricorso si denuncia che l'amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto dei ravvedimenti e relative restituzioni operate dalla cooperativa ricorrente, che ha concluso per il parziale annullamento dell'atto opposto e per la illegittimità delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 23.2.26 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve essere definita dichiarando il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario.
Tanto sulla base della pronuncia di costituzionalità n° 124/25 e della pronuncia delle Sezioni Unite n° 34559/25
(cui si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.), sulla cui base deve affermarsi, da un lato, che i contributi a fondo perduto oggetto di causa non costituiscono benefici o agevolazioni fiscali, ma misure di aiuto e sostegno economico e, dall'altro e quale logico e naturale corollario, che “una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro … non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria”.
Spese compensate tenuto conto che le pronunce decisive per la definizione del presente giudizio sono intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 9^ Sezione, in composizione collegiale:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario con termini di legge per la riassunzione del processo;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso il 23.2.26 Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr. Angelo Antonio Genise