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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, LA
DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300968-2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300968-2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SPA impugna l'Avviso di Accertamento n T9H03A300968/2023, emesso e notificato il 18 gennaio 2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli, relativamente all'anno d'imposta 2018.
L'Ufficio procede nei confronti della società Ricorrente_1 S.p.A., con due recuperi a tassazione.
Il primo recupero riguarda il c.d. transfer pricing;
più precisamente, secondo l'Ufficio Ricorrente_1 avrebbe acquistato dalla consociata prodotti a un prezzo superiore al valore di libera concorrenza.
Il secondo recupero riguarda il presunto omesso riaddebito alle proprie controllate di costi sostenuti per compensi agli amministratori. L'Ufficio accerta: ai fini dell'IRES, ai sensi degli art. 39, comma 1, lettera d),
40 e 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 un maggior reddito d'impresa di € 196.694,64; ai fini dell'IRAP, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 446/1997 un maggior valore della produzione netta di €196.694,64. Liquida maggiori imposte per euro 47.206,00 per IRES, euro 7.671,00 per IRAP, oltre sanzioni e interessi.
La società Ricorrente_1 SPA, impugna l'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2018 sotto diversi profili, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva con le seguenti eccezioni:
“Sull'illegittimità e sull'infondatezza - in via generale - della pretesa erariale in materia di transfer pricing”;
“Sull'illegittimità e sull'infondatezza dell'avviso di accertamento per i vizi che inficiano la concreta applicazione del metodo TNMM operata dall'ufficio”; “In via subordinata - non applicabilità di sanzioni relativamente alla ripresa a tassazione in materia di transfer pricing, per violazione dell'art. 6, co. 1 del D. lgs. 472/97”; ”Infondatezza nel merito del recupero a tassazione concernente il presunto omesso riaddebito alle proprie controllate di costi sostenuti per compensi di amministratori”.
Conclude la ricorrente chiedendo: in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in via subordinata la rideterminazione del maggior valore della produzione ai fini IRAP e l'annullamento delle sanzioni irrogate relativamente alla ripresa a tassazione in materia di transfer pricing.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, conferma la legittimità e la regolarità dell'atto impugnato, replicando punto per punto alle eccezioni della ricorrente. Conclude l'Ufficio resistente per il rigetto dell'impugnazione e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
L'esito sfavorevole all'Amministrazione Finanziaria, sia in primo che in secondo grado dei giudizi promossi avverso gli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2015 e 2016, aventi ad oggetto una pretesa impositiva fondata su rilievi e contestazioni identiche, ha provocato quale immediata conseguenza la necessità, da parte della stessa, di riesaminare la fondatezza e la sostenibilità in giudizio dell'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2018.
In data 12/12/2025 viene sottoscritto dalle parti l'accordo di conciliazione n. 500207/2025 prot. n.
394707/2025 (Art. 48 D.Lgs 546/1992) e l'Ufficio, alla luce delle circostanze sopra addotte, chiede a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e sussistendone le condizioni, ritiene debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, avendo l'Ufficio acquisito l'assenso del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 D.Lgs n.546/1992.
Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, LA
DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300968-2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A300968-2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SPA impugna l'Avviso di Accertamento n T9H03A300968/2023, emesso e notificato il 18 gennaio 2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli, relativamente all'anno d'imposta 2018.
L'Ufficio procede nei confronti della società Ricorrente_1 S.p.A., con due recuperi a tassazione.
Il primo recupero riguarda il c.d. transfer pricing;
più precisamente, secondo l'Ufficio Ricorrente_1 avrebbe acquistato dalla consociata prodotti a un prezzo superiore al valore di libera concorrenza.
Il secondo recupero riguarda il presunto omesso riaddebito alle proprie controllate di costi sostenuti per compensi agli amministratori. L'Ufficio accerta: ai fini dell'IRES, ai sensi degli art. 39, comma 1, lettera d),
40 e 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 un maggior reddito d'impresa di € 196.694,64; ai fini dell'IRAP, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 446/1997 un maggior valore della produzione netta di €196.694,64. Liquida maggiori imposte per euro 47.206,00 per IRES, euro 7.671,00 per IRAP, oltre sanzioni e interessi.
La società Ricorrente_1 SPA, impugna l'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2018 sotto diversi profili, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva con le seguenti eccezioni:
“Sull'illegittimità e sull'infondatezza - in via generale - della pretesa erariale in materia di transfer pricing”;
“Sull'illegittimità e sull'infondatezza dell'avviso di accertamento per i vizi che inficiano la concreta applicazione del metodo TNMM operata dall'ufficio”; “In via subordinata - non applicabilità di sanzioni relativamente alla ripresa a tassazione in materia di transfer pricing, per violazione dell'art. 6, co. 1 del D. lgs. 472/97”; ”Infondatezza nel merito del recupero a tassazione concernente il presunto omesso riaddebito alle proprie controllate di costi sostenuti per compensi di amministratori”.
Conclude la ricorrente chiedendo: in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in via subordinata la rideterminazione del maggior valore della produzione ai fini IRAP e l'annullamento delle sanzioni irrogate relativamente alla ripresa a tassazione in materia di transfer pricing.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, conferma la legittimità e la regolarità dell'atto impugnato, replicando punto per punto alle eccezioni della ricorrente. Conclude l'Ufficio resistente per il rigetto dell'impugnazione e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
L'esito sfavorevole all'Amministrazione Finanziaria, sia in primo che in secondo grado dei giudizi promossi avverso gli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2015 e 2016, aventi ad oggetto una pretesa impositiva fondata su rilievi e contestazioni identiche, ha provocato quale immediata conseguenza la necessità, da parte della stessa, di riesaminare la fondatezza e la sostenibilità in giudizio dell'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2018.
In data 12/12/2025 viene sottoscritto dalle parti l'accordo di conciliazione n. 500207/2025 prot. n.
394707/2025 (Art. 48 D.Lgs 546/1992) e l'Ufficio, alla luce delle circostanze sopra addotte, chiede a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e sussistendone le condizioni, ritiene debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, avendo l'Ufficio acquisito l'assenso del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 D.Lgs n.546/1992.
Spese compensate.