CASS
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2025, n. 9576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9576 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De TE IL, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Taranto;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 25/9/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da De TE IL avverso la sentenza emessa il 12/4/2023 dal Giudice di pace di Taranto, che l'aveva condannata per il delitto di diffamazione al danni di NO NC, commesso a Taranto il 30/8/2020: ciò per il mancato deposito, con l'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata. Dopo aver trattato il merito della vicenda (sostenendo essersi in presenza, nella specie, non di diffamazione, bensì di ingiuria, oramai depenalizzata) ed aver argomentato di una assunta diffamazione di cui, per contro, l'odierna imputata 7 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9576 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 23/01/2025 sarebbe stata vittima e posta in essere da NO NC, parte ricorrente rimarca come l'elezione di domicilio dell'imputata, effettuata nel primo grado di giudizio, fosse in atti, unitamente alla procura speciale conferita al difensore, e come fosse in essa specificato che l'elezione valesse anche per i gradi successivi al primo. La stessa, si assume ancora, era stata richiamata nell'atto d'appello. La ricorrente ha, dunque, chiesto annullarsi la menzionata ordinanza di inammissibilità, evitando interpretazioni formalistiche dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite Penali di questa Corte, come da informativa provvisoria n. 15 del 24/10/2024, hanno ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata, a far data dal 25/8/2024, dalla I. 114/2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al giorno precedente detta abrogazione (24/8/2024) e che, tuttavia, la stessa debba essere interpretata nel senso che sia sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la pregressa elezione di domicilio del 24/9/2021 presso lo studio dell'avvocato LE NT, espressamente richiamata con l'appello ed inserita nella procura alle liti conferita al difensore, sicché non avrebbe potuto, anche solo per questo, essere di incerta individuazione nel fascicolo. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il giudizio. Così è deciso, 23/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 25/9/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da De TE IL avverso la sentenza emessa il 12/4/2023 dal Giudice di pace di Taranto, che l'aveva condannata per il delitto di diffamazione al danni di NO NC, commesso a Taranto il 30/8/2020: ciò per il mancato deposito, con l'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata. Dopo aver trattato il merito della vicenda (sostenendo essersi in presenza, nella specie, non di diffamazione, bensì di ingiuria, oramai depenalizzata) ed aver argomentato di una assunta diffamazione di cui, per contro, l'odierna imputata 7 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9576 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 23/01/2025 sarebbe stata vittima e posta in essere da NO NC, parte ricorrente rimarca come l'elezione di domicilio dell'imputata, effettuata nel primo grado di giudizio, fosse in atti, unitamente alla procura speciale conferita al difensore, e come fosse in essa specificato che l'elezione valesse anche per i gradi successivi al primo. La stessa, si assume ancora, era stata richiamata nell'atto d'appello. La ricorrente ha, dunque, chiesto annullarsi la menzionata ordinanza di inammissibilità, evitando interpretazioni formalistiche dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite Penali di questa Corte, come da informativa provvisoria n. 15 del 24/10/2024, hanno ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata, a far data dal 25/8/2024, dalla I. 114/2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al giorno precedente detta abrogazione (24/8/2024) e che, tuttavia, la stessa debba essere interpretata nel senso che sia sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la pregressa elezione di domicilio del 24/9/2021 presso lo studio dell'avvocato LE NT, espressamente richiamata con l'appello ed inserita nella procura alle liti conferita al difensore, sicché non avrebbe potuto, anche solo per questo, essere di incerta individuazione nel fascicolo. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il giudizio. Così è deciso, 23/01/2025