Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 4.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 .
Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 .
Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Sassari, sentenza 16/11/2021, n. 422Provvedimento: […] Deduceva di essere stato dipendente a tempo indeterminato dalla società Org_2 corrente in Olbia ed era anche iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Sassari con iscrizione alla Organizzazione_3 192203 presso la quale versava il previsto contributo integrativo. Eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione per violazione art. 4 legge 153/1969 e art. 3 co.9 e 10 L. 335/1995. I contributi pretesi si riferivano al reddito professionale conseguito nell'anno 2011 il cui versamento doveva essere eseguito entro il termine previsto per il versamento dell'IRPEF e cioè il 18.06.2012, termine applicabile al ricorrente in quanto non soggetto a studi di Settore.Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- dichiarazione dei redditi·
- dies a quo prescrizione·
- sospensione prescrizione·
- art. 2 comma 26 L. 335/1995·
- obbligo di iscrizione·
- occultamento debito contributivo·
- contributo integrativo·
- gestione separata INPS