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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5852/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2025 90069042 19/000 notificata alla ricorrente in data 23 giugno 2025 di importo complessivo pari ad
€ 3.361,01, relativa a TARI 2015, 2016 e 2017 e tassa automobilistica anni 2011 e 2012. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione, la mancanza di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Non si costituisce in giudizio la parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve prendersi atto della mancata costituzione in giudizio di
Agenzia delle entrate – Riscossione e, quindi, della circostanza che difetta la prova della regolare notificazione degli atti prodromici all'intimazione impugnata. Da tale circostanza consegue che i termini di prescrizione appaiono decisamente spirati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglie il ricorso e condanna la parte resistente contumace al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 27.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5852/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006904219000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2025 90069042 19/000 notificata alla ricorrente in data 23 giugno 2025 di importo complessivo pari ad
€ 3.361,01, relativa a TARI 2015, 2016 e 2017 e tassa automobilistica anni 2011 e 2012. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione, la mancanza di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Non si costituisce in giudizio la parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve prendersi atto della mancata costituzione in giudizio di
Agenzia delle entrate – Riscossione e, quindi, della circostanza che difetta la prova della regolare notificazione degli atti prodromici all'intimazione impugnata. Da tale circostanza consegue che i termini di prescrizione appaiono decisamente spirati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglie il ricorso e condanna la parte resistente contumace al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 27.1.2026