Articolo 3 della Legge 25 luglio 1959, n. 543
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 agosto 1959
Art. 3.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'esercizio 1959-60, in lire 7.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959