CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34637 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL UI nato a [...] il [...] ER NO nato a [...] il [...] TT AB nato a [...] il [...] TT RO nato a [...] il [...] EL GE nato a [...] il [...] EL ER nato a [...] il [...] EL AN nato a [...] il [...] EL AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/3/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19/3/2024 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 6/7/2021, che aveva condannato NI IE, UI EL, IO OT, OC OT, GE EL, GU EL, TE EL e IM EL per i 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34637 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/07/2024 reati loro ascritti, riduceva ad euro mille la somma al cui pagamento era stata subordinata la sospensione condizionale della pena per NI IE, IO OT, TE EL e IM EL, confermando nel resto la sentenza. 2. NI IE, UI EL, IO OT, OC OT, GE EL, GU EL, TE EL e IM EL, a mezzo del comune difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad unico motivo, articolato sotto un duplice profilo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per mancanza della motivazione. Ritiene la difesa che, quanto alla minaccia, la Corte territoriale non ha considerato che la persona offesa non si è sentita intimorita e che l'estensione della responsabilità a tutti gli imputati a titolo di rafforzamento del proposito criminoso solo per la loro appartenenza al gruppo è operazione ermeneutica errata, tenuto conto che il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. esige un contributo causale, che nel caso di specie non si ravvisa;
con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., osserva che nel caso di specie non è configurabile, atteso che l'esercizio commerciale danneggiato è protetto da un cancello esterno e da fittoni di cemento, nonché sorvegliato da telecamere, con la conseguenza che non può dirsi esposto alla pubblica fede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo cui è affidato il ricorso è inammissibile, per non essere consentito sotto plurimi profili, atteso che reitera pedissequamente le stesse argomentazioni prospettate alla Corte territoriale e da questa respinte con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, è costituito da doglianze in fatto ed è, altresì, aspecifico. La sentenza impugnata, in punto di responsabilità, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella dei Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che, con riferimento al concorso degli odierni ricorrenti nel reato di minaccia aggravata di cui al capo 1) ed alla ricorrenza della circostanza aggravante contestata al capo 2), il ricorso è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una 2 rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto 3 che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 1.2. Inoltre, il motivo è anche aspecifico, atteso che non tiene conto del tessuto argomentativo della sentenza impugnata che, con riferimento alla minaccia di cui al capo 1), ha valorizzato la carica intimidatoria delle frasi minacciose proferite, tenuto conto che si accompagnavano al danneggiamento del locale ed a quella che è stata una vera e propria spedizione punitiva, portata in maniera coesa e condivisa dagli odierni ricorrenti nei confronti di RM PA, che, ha riferito il teste Brini, ne aveva determinato la successiva fuga;
con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ha evidenziato come il cancello esterno del locale costituisse un bene esposto alla pubblica fede. Ebbene, con tali decisive circostanze di fatto il ricorso non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione già disattesa da entrambe le sentenze di merito, che, tuttavia, nulla argomenta rispetto alle puntuali osservazioni della Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.3 Resta da esaminare il profilo della mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo 2), a seguito della novella apportata dall'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, entrato in vigore dal 4/4/2024, che ha reso perseguibile a querela anche il danneggiamento aggravato per essere il bene esposto per necessità alla pubblica fede e che ha stabilito con la disposizione transitoria di cui all'art. 9 che il termine di novanta giorni per proporre querela decorra dall'entrata in vigore del decreto stesso, dunque, dal 4/4/2024. Sul punto, rileva il Collegio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal citato d.lgs. n. 31 del 2024 (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36; Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01, con riferimento al d.lgs. 10 4 ottobre 2022, n. 150). Dunque, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, non opera quale ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 - 01, sempre con riferimento al d.lgs. n. 150/2022), dovendo escludersi che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Nel caso di specie, dunque, non risultando che sia stata proposta querela, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento anche a tale reato. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19/3/2024 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 6/7/2021, che aveva condannato NI IE, UI EL, IO OT, OC OT, GE EL, GU EL, TE EL e IM EL per i 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34637 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/07/2024 reati loro ascritti, riduceva ad euro mille la somma al cui pagamento era stata subordinata la sospensione condizionale della pena per NI IE, IO OT, TE EL e IM EL, confermando nel resto la sentenza. 2. NI IE, UI EL, IO OT, OC OT, GE EL, GU EL, TE EL e IM EL, a mezzo del comune difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad unico motivo, articolato sotto un duplice profilo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per mancanza della motivazione. Ritiene la difesa che, quanto alla minaccia, la Corte territoriale non ha considerato che la persona offesa non si è sentita intimorita e che l'estensione della responsabilità a tutti gli imputati a titolo di rafforzamento del proposito criminoso solo per la loro appartenenza al gruppo è operazione ermeneutica errata, tenuto conto che il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. esige un contributo causale, che nel caso di specie non si ravvisa;
con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., osserva che nel caso di specie non è configurabile, atteso che l'esercizio commerciale danneggiato è protetto da un cancello esterno e da fittoni di cemento, nonché sorvegliato da telecamere, con la conseguenza che non può dirsi esposto alla pubblica fede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo cui è affidato il ricorso è inammissibile, per non essere consentito sotto plurimi profili, atteso che reitera pedissequamente le stesse argomentazioni prospettate alla Corte territoriale e da questa respinte con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, è costituito da doglianze in fatto ed è, altresì, aspecifico. La sentenza impugnata, in punto di responsabilità, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella dei Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che, con riferimento al concorso degli odierni ricorrenti nel reato di minaccia aggravata di cui al capo 1) ed alla ricorrenza della circostanza aggravante contestata al capo 2), il ricorso è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una 2 rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto 3 che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 1.2. Inoltre, il motivo è anche aspecifico, atteso che non tiene conto del tessuto argomentativo della sentenza impugnata che, con riferimento alla minaccia di cui al capo 1), ha valorizzato la carica intimidatoria delle frasi minacciose proferite, tenuto conto che si accompagnavano al danneggiamento del locale ed a quella che è stata una vera e propria spedizione punitiva, portata in maniera coesa e condivisa dagli odierni ricorrenti nei confronti di RM PA, che, ha riferito il teste Brini, ne aveva determinato la successiva fuga;
con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ha evidenziato come il cancello esterno del locale costituisse un bene esposto alla pubblica fede. Ebbene, con tali decisive circostanze di fatto il ricorso non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione già disattesa da entrambe le sentenze di merito, che, tuttavia, nulla argomenta rispetto alle puntuali osservazioni della Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.3 Resta da esaminare il profilo della mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo 2), a seguito della novella apportata dall'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, entrato in vigore dal 4/4/2024, che ha reso perseguibile a querela anche il danneggiamento aggravato per essere il bene esposto per necessità alla pubblica fede e che ha stabilito con la disposizione transitoria di cui all'art. 9 che il termine di novanta giorni per proporre querela decorra dall'entrata in vigore del decreto stesso, dunque, dal 4/4/2024. Sul punto, rileva il Collegio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal citato d.lgs. n. 31 del 2024 (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36; Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01, con riferimento al d.lgs. 10 4 ottobre 2022, n. 150). Dunque, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, non opera quale ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 - 01, sempre con riferimento al d.lgs. n. 150/2022), dovendo escludersi che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Nel caso di specie, dunque, non risultando che sia stata proposta querela, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento anche a tale reato. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.