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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6697/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TUNDO SARA ROSARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n. 359 2023 00003041 32 000
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 00003041 32 000 CP_ emesso dall' e notificato il 25/05/2023, relativo a contributi dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2009, chiedendo: in via preliminare, previa declaratoria dell'invalidità e/o nullità dell'Avviso di Addebito stanti le sue gravissime lacune, carenze e mancanze, dichiarare la nullità dell'atto opposto;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito già coperto da giudicato CP_ vantato dall' in relazione ai contributi oggetto della richiesta di pagamento e per l'effetto dichiarare inefficace, nullo od annullare l'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione;
in via gradata, accertare e dichiarare la prescrizione, ai sensi della L. 335/1995, del credito vantato CP_ dall' in relazione ai contributi oggetto della richiesta di pagamento e per l'effetto dichiarare inefficace, nulla od annullare l'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione;
in ogni caso dichiararsi l'avviso opposto gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo per le motivazioni di cui in narrativa.
L' ha chiesto: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso avversario, confermando CP_1 integralmente l'avviso di addebito sopra indicato;
in ulteriore subordine previa, eventualmente, revoca e/o annullamento dell'avviso di addebito, condannare l'opponente al pagamento di quelle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
1 Dagli atti risulta che, come dedotto dall nella memoria di costituzione, “la contribuzione CP_1 richiesta consegue all'accertamento unificato emesso da Agenzia Entrate CodiceFiscale_1 riferito al periodo di imposta 2009, notificato all'odierno opponente in data 5.9.2013 (v.doc.3)”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tale verbale non è stato annullato all'esito del giudizio promosso dal ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria.
Infatti dagli atti risulta che, come dedotto dall al punto 3) della memoria, “La sentenza CP_1 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 3.8.2016 n.1883/04 (v.doc.4) – con la quale il suddetto avviso di accertamento era stato annullato in primo grado, n.d.r. - è stata impugnata da Commissione Tributaria Regionale e il giudizio ha assunto il numero di Parte_2 ruolo RGA 1251/2017. Nel corso del giudizio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Lecce,
l'odierno opponente proponeva istanza di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi dell'art.6 DL n.119/2018, convertito in L.n.136/2018 e provvedeva a versare la prima rata della definizione agevolata. Con provvedimento del 28.10.2020, la Commissione
Tributaria Regionale dichiarava la cessazione della materia del contendere nell'ambito della lite fiscale (v.doc.5). Di conseguenza, diversamente da quanto affermato da controparte, il giudizio tributario non si è concluso con l'annullamento dell'atto di accertamento n. TVM010502241, in quanto la sentenza della CTP di Lecce n.1883/04 è stata impugnata da Agenzia Entrate e il giudizio nanti la CTR di Lecce è stato definito con adesione del contribuente alla definizione agevolata e quindi con la cessazione della materia del contendere. La definizione della lite tributaria di cui CP_ all'art.6 DL n.119/2018 non ha alcun effetto nei confronti delle somme dovute all a titolo di contribuzione e quindi non ha alcun effetto nell'odierna vertenza, neppure sotto il profilo di voler ritenere superato o annullato l'accertamento fiscale che ha determinato il maggior reddito di impresa dell'odierno opponente da cui deriva il maggior reddito di partecipazione e quindi la maggiore contribuzione a percentuale sul reddito richiesta con l'avviso opposto”.
La tesi dell è corretta, in quanto “La definizione concordata della lite tributaria non incide CP_1 sull'obbligazione previdenziale né sull'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva, conservando comunque quest'ultima valore probatorio e potendo essere vinta solamente da prove di senso contrario, non incidendo in alcun modo sulle regole del riparto dell'onere probatorio” (Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, n.22391).
Nello stesso senso, si veda poi la seguente massima: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del CP_ calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva” (Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, n.24774).
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dall , i fatti oggetto di accertamento da CP_1 parte dell'Agenzia delle Entrate (e i maggiori redditi posti a base della pretesa contributiva per cui è causa) non sono smentiti da prove contrarie e, anzi, devono ritenersi provati ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione.
2 In particolare, al punto 6) della memoria l ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: CP_1 CP_ 6.1. Con l'avviso di addebito n. n.35920230000304132000, notificato in data 25.5.2023, l ha chiesto il versamento della contribuzione dovuta alla (matricola 1426234310) sul Parte_3 reddito eccedente il minimale, per il periodo dall'1/2009 al 12/2009, oltre sanzioni per evasione ai sensi dell'art.116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, interessi di mora e spese di notifica, per un totale di €
3.558,57. Come chiaramente evidenziato nell'avviso di addebito, la contribuzione richiesta consegue all'accertamento unificato emesso da Agenzia Entrate n.TVM010502241 riferito al periodo di imposta 2009, notificato all'odierno opponente in data 5.9.2013.
6.2. L'odierno opponente risulta socio al 33,333 % della “Civilsedia di LL SA SI Snc”, per l'attività di fabbricazione di mobili da ufficio, con sede legale in Poggiardo, Via Bortone 4. Per il periodo di imposta 2009 la società ha dichiarato un reddito di impresa di € 54165,00; il socio Pt_1 odierno opponente ha dichiarato, con modello Unico 2010 periodo di imposta 2009, un reddito CP_ personale di € 14.240,00, determinando la contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani cui è pacificamente iscritto, in € 2848,00. 6.3.Con atto di accertamento n.TVM020502132/2013 l'Agenzia
Entrate ha accertato che il reddito di impresa della “Civilsedia di LL SA SI Snc” era invece pari ad € 70.668,00, maggiore di € 16.503,00 rispetto al reddito dichiarato, cui dovevano aggiungersi redditi da fabbricati, per un complessivo di € 70.898,00. Con conseguente atto di accertamento n.TVM10502241/2013 emesso nei confronti del socio odierno opponente, l'Agenzia
Entrate ha quindi accertato e rideterminato il reddito personale del LL del periodo di imposta
2009 in € 23.632,00, ricalcolando altresì, come previsto dalla legge, i contributi previdenziali a percentuale dovuti sul reddito di impresa in € 4726,00. Pertanto, la contribuzione a percentuale dovuta dall'opponente per l'anno 2009 è pari alla differenza fra quanto inizialmente determinato dall'opponente medesimo (€ 2848,00) e quanto dovuto (€ 4726,00), ossia € 1878,00, cui devono aggiungersi sanzioni per evasione e interessi di mora (v.doc.7).
6.4. Il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società è stato rideterminato in seguito al recupero di costi indebitamente detratti dalla società medesima, pari ad € 16.503,00, nonché a redditi per fabbricati per € 230,00; come si è detto il reddito di impresa complessivo 2009 accertato dall'Ufficio è pari ad € 70.898,00. In particolare, Agenzia Entrate ha ritenuto non inerente all'esercizio dell'impresa il costo del carburante per autotrazione, vista la non regolare compilazione della scheda carburante e l'omessa indicazione del chilometraggio mensilmente effettuato da ciascun veicolo aziendale.
6.5. Come si è visto i contributi richiesti si riferiscono alla contribuzione a percentuale IVS dovuta alla Gestione Artigiani sulla posizione personale del ricorrente per l'anno 2009 in ragione di maggior reddito d'impresa.
Rispetto a tali circostanze di fatto, nel ricorso non vengono svolte deduzioni di segno contrario.
In applicazione dei suddetti principi di diritto enunciati dalla S.C. (che vengono qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), i fatti oggetto dell'accertamento da parte di CP_2
devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
[...]
Come dedotto dall , l'avviso di accertamento di “costituisce elemento CP_1 Controparte_2 CP_ presuntivo del maggior credito vantato dall' (v. anche Corte Appello Genova 20 marzo 2015), con la conseguenza che, nella fattispecie, era onere di controparte allegare e provare le circostanze di fatto per cui i fatti e le circostanze accertati dall' sarebbero Controparte_2 errati o insussistenti e a tale onere controparte non ha provveduto”.
3 Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto al punto 7) della memoria , essa è stata tempestivamente interrotta prima con la notifica del CP_1 verbale di accertamento da parte di in data 05.09.2013; poi con la notifica Controparte_2 dell'avviso di addebito n. 35020140004340905000 in data 8.1.2015 da parte dell . CP_1
La prescrizione è quindi rimasta sospesa in pendenza dei due giudizi promossi dal ricorrente, sia dinanzi alla Commissione Tributaria (in opposizione al verbale di accertamento di CP_2
) fino alla cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite
[...] fiscale dichiarata in data 28.10.2020, sia dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce (in opposizione all'avviso di addebito n. 35020140004340905000), fino alla sentenza del 25.7.2018,
n.2605, passata in giudicato il 26.1.2019; con tale sentenza, l'avviso di addebito opposto è stato annullato solo per motivi formali (violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/99, in quanto emesso in pendenza del giudizio di impugnazione avverso il verbale di accertamento presupposto), per cui non si è formato alcun giudicato sul merito della pretesa contributiva dell'istituto.
Considerati poi gli ulteriori periodi di sospensione previsti dalla normativa emessa in periodo di emergenza Covid-19, la prescrizione quinquennale è stata tempestivamente interrotta in data
25.05.2023 con la notifica dell'avviso di addebito opposto, per cui non è maturata.
Il ricorso deve essere quindi rigettato;
non rileva in senso contrario il fatto che al ricorrente in data 27.04.2023 fosse stato comunicato un provvedimento di annullamento del debito oggetto di causa, in quanto esso deve ritenersi travolto e superato dalla notifica dell'avviso di addebito opposto;
tale circostanza giustifica però la compensazione integrale delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 14/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6697/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TUNDO SARA ROSARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n. 359 2023 00003041 32 000
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 00003041 32 000 CP_ emesso dall' e notificato il 25/05/2023, relativo a contributi dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2009, chiedendo: in via preliminare, previa declaratoria dell'invalidità e/o nullità dell'Avviso di Addebito stanti le sue gravissime lacune, carenze e mancanze, dichiarare la nullità dell'atto opposto;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito già coperto da giudicato CP_ vantato dall' in relazione ai contributi oggetto della richiesta di pagamento e per l'effetto dichiarare inefficace, nullo od annullare l'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione;
in via gradata, accertare e dichiarare la prescrizione, ai sensi della L. 335/1995, del credito vantato CP_ dall' in relazione ai contributi oggetto della richiesta di pagamento e per l'effetto dichiarare inefficace, nulla od annullare l'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione;
in ogni caso dichiararsi l'avviso opposto gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo per le motivazioni di cui in narrativa.
L' ha chiesto: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso avversario, confermando CP_1 integralmente l'avviso di addebito sopra indicato;
in ulteriore subordine previa, eventualmente, revoca e/o annullamento dell'avviso di addebito, condannare l'opponente al pagamento di quelle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
1 Dagli atti risulta che, come dedotto dall nella memoria di costituzione, “la contribuzione CP_1 richiesta consegue all'accertamento unificato emesso da Agenzia Entrate CodiceFiscale_1 riferito al periodo di imposta 2009, notificato all'odierno opponente in data 5.9.2013 (v.doc.3)”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tale verbale non è stato annullato all'esito del giudizio promosso dal ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria.
Infatti dagli atti risulta che, come dedotto dall al punto 3) della memoria, “La sentenza CP_1 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 3.8.2016 n.1883/04 (v.doc.4) – con la quale il suddetto avviso di accertamento era stato annullato in primo grado, n.d.r. - è stata impugnata da Commissione Tributaria Regionale e il giudizio ha assunto il numero di Parte_2 ruolo RGA 1251/2017. Nel corso del giudizio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Lecce,
l'odierno opponente proponeva istanza di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi dell'art.6 DL n.119/2018, convertito in L.n.136/2018 e provvedeva a versare la prima rata della definizione agevolata. Con provvedimento del 28.10.2020, la Commissione
Tributaria Regionale dichiarava la cessazione della materia del contendere nell'ambito della lite fiscale (v.doc.5). Di conseguenza, diversamente da quanto affermato da controparte, il giudizio tributario non si è concluso con l'annullamento dell'atto di accertamento n. TVM010502241, in quanto la sentenza della CTP di Lecce n.1883/04 è stata impugnata da Agenzia Entrate e il giudizio nanti la CTR di Lecce è stato definito con adesione del contribuente alla definizione agevolata e quindi con la cessazione della materia del contendere. La definizione della lite tributaria di cui CP_ all'art.6 DL n.119/2018 non ha alcun effetto nei confronti delle somme dovute all a titolo di contribuzione e quindi non ha alcun effetto nell'odierna vertenza, neppure sotto il profilo di voler ritenere superato o annullato l'accertamento fiscale che ha determinato il maggior reddito di impresa dell'odierno opponente da cui deriva il maggior reddito di partecipazione e quindi la maggiore contribuzione a percentuale sul reddito richiesta con l'avviso opposto”.
La tesi dell è corretta, in quanto “La definizione concordata della lite tributaria non incide CP_1 sull'obbligazione previdenziale né sull'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva, conservando comunque quest'ultima valore probatorio e potendo essere vinta solamente da prove di senso contrario, non incidendo in alcun modo sulle regole del riparto dell'onere probatorio” (Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, n.22391).
Nello stesso senso, si veda poi la seguente massima: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del CP_ calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva” (Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, n.24774).
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dall , i fatti oggetto di accertamento da CP_1 parte dell'Agenzia delle Entrate (e i maggiori redditi posti a base della pretesa contributiva per cui è causa) non sono smentiti da prove contrarie e, anzi, devono ritenersi provati ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione.
2 In particolare, al punto 6) della memoria l ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: CP_1 CP_ 6.1. Con l'avviso di addebito n. n.35920230000304132000, notificato in data 25.5.2023, l ha chiesto il versamento della contribuzione dovuta alla (matricola 1426234310) sul Parte_3 reddito eccedente il minimale, per il periodo dall'1/2009 al 12/2009, oltre sanzioni per evasione ai sensi dell'art.116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, interessi di mora e spese di notifica, per un totale di €
3.558,57. Come chiaramente evidenziato nell'avviso di addebito, la contribuzione richiesta consegue all'accertamento unificato emesso da Agenzia Entrate n.TVM010502241 riferito al periodo di imposta 2009, notificato all'odierno opponente in data 5.9.2013.
6.2. L'odierno opponente risulta socio al 33,333 % della “Civilsedia di LL SA SI Snc”, per l'attività di fabbricazione di mobili da ufficio, con sede legale in Poggiardo, Via Bortone 4. Per il periodo di imposta 2009 la società ha dichiarato un reddito di impresa di € 54165,00; il socio Pt_1 odierno opponente ha dichiarato, con modello Unico 2010 periodo di imposta 2009, un reddito CP_ personale di € 14.240,00, determinando la contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani cui è pacificamente iscritto, in € 2848,00. 6.3.Con atto di accertamento n.TVM020502132/2013 l'Agenzia
Entrate ha accertato che il reddito di impresa della “Civilsedia di LL SA SI Snc” era invece pari ad € 70.668,00, maggiore di € 16.503,00 rispetto al reddito dichiarato, cui dovevano aggiungersi redditi da fabbricati, per un complessivo di € 70.898,00. Con conseguente atto di accertamento n.TVM10502241/2013 emesso nei confronti del socio odierno opponente, l'Agenzia
Entrate ha quindi accertato e rideterminato il reddito personale del LL del periodo di imposta
2009 in € 23.632,00, ricalcolando altresì, come previsto dalla legge, i contributi previdenziali a percentuale dovuti sul reddito di impresa in € 4726,00. Pertanto, la contribuzione a percentuale dovuta dall'opponente per l'anno 2009 è pari alla differenza fra quanto inizialmente determinato dall'opponente medesimo (€ 2848,00) e quanto dovuto (€ 4726,00), ossia € 1878,00, cui devono aggiungersi sanzioni per evasione e interessi di mora (v.doc.7).
6.4. Il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società è stato rideterminato in seguito al recupero di costi indebitamente detratti dalla società medesima, pari ad € 16.503,00, nonché a redditi per fabbricati per € 230,00; come si è detto il reddito di impresa complessivo 2009 accertato dall'Ufficio è pari ad € 70.898,00. In particolare, Agenzia Entrate ha ritenuto non inerente all'esercizio dell'impresa il costo del carburante per autotrazione, vista la non regolare compilazione della scheda carburante e l'omessa indicazione del chilometraggio mensilmente effettuato da ciascun veicolo aziendale.
6.5. Come si è visto i contributi richiesti si riferiscono alla contribuzione a percentuale IVS dovuta alla Gestione Artigiani sulla posizione personale del ricorrente per l'anno 2009 in ragione di maggior reddito d'impresa.
Rispetto a tali circostanze di fatto, nel ricorso non vengono svolte deduzioni di segno contrario.
In applicazione dei suddetti principi di diritto enunciati dalla S.C. (che vengono qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), i fatti oggetto dell'accertamento da parte di CP_2
devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
[...]
Come dedotto dall , l'avviso di accertamento di “costituisce elemento CP_1 Controparte_2 CP_ presuntivo del maggior credito vantato dall' (v. anche Corte Appello Genova 20 marzo 2015), con la conseguenza che, nella fattispecie, era onere di controparte allegare e provare le circostanze di fatto per cui i fatti e le circostanze accertati dall' sarebbero Controparte_2 errati o insussistenti e a tale onere controparte non ha provveduto”.
3 Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto al punto 7) della memoria , essa è stata tempestivamente interrotta prima con la notifica del CP_1 verbale di accertamento da parte di in data 05.09.2013; poi con la notifica Controparte_2 dell'avviso di addebito n. 35020140004340905000 in data 8.1.2015 da parte dell . CP_1
La prescrizione è quindi rimasta sospesa in pendenza dei due giudizi promossi dal ricorrente, sia dinanzi alla Commissione Tributaria (in opposizione al verbale di accertamento di CP_2
) fino alla cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite
[...] fiscale dichiarata in data 28.10.2020, sia dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce (in opposizione all'avviso di addebito n. 35020140004340905000), fino alla sentenza del 25.7.2018,
n.2605, passata in giudicato il 26.1.2019; con tale sentenza, l'avviso di addebito opposto è stato annullato solo per motivi formali (violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/99, in quanto emesso in pendenza del giudizio di impugnazione avverso il verbale di accertamento presupposto), per cui non si è formato alcun giudicato sul merito della pretesa contributiva dell'istituto.
Considerati poi gli ulteriori periodi di sospensione previsti dalla normativa emessa in periodo di emergenza Covid-19, la prescrizione quinquennale è stata tempestivamente interrotta in data
25.05.2023 con la notifica dell'avviso di addebito opposto, per cui non è maturata.
Il ricorso deve essere quindi rigettato;
non rileva in senso contrario il fatto che al ricorrente in data 27.04.2023 fosse stato comunicato un provvedimento di annullamento del debito oggetto di causa, in quanto esso deve ritenersi travolto e superato dalla notifica dell'avviso di addebito opposto;
tale circostanza giustifica però la compensazione integrale delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 14/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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