Sentenza breve 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 09/03/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2026, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane – IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Donadon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , e del Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Invitalia S.p.A. e di Infratel Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
- dell’atto n. 304 del 30.12.2025, con cui, a rettifica parziale del precedente atto unico n. 302 del 29.12.2025, il Comune di Capannori ha rigettato definitivamente l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 presentata da IN per la realizzazione della SRB NIN3146 prevista nel PNRR;
- della determinazione del Segretario generale n. 1903 del 30.12.2025 di parziale rettifica della determinazione n. 1899 del 29.12.2025, di conclusione negativa della conferenza di servizi;
- dell’atto unico n. 302 del 29.12.2025 e della determinazione n. 1899 del 29.12.2025 e di ogni atto e parere ad essi presupposto e connesso, anche endoprocedimentale, con cui è stata negata l’autorizzazione all’installazione della SRB, tra cui:
- l’atto di conferma del parere negativo del Settore assetto del territorio prot. n. 90951 del 23.12.2025;
- il parere negativo prot. n. 83373 del 18.12.2025 dell’Ufficio edilizia privata;
- la determinazione del Segretario generale comunale n. 1662 del 2.12.2025;
- il parere negativo prot. n. 72012 del 13.11.2025 dell’Ufficio edilizia;
- ove occorrer possa, il parere negativo prot. n. 69985 del 5.11.2025;
- ove occorrer possa, il programma comunale degli impianti e la coeva deliberazione del Consiglio comunale di approvazione n. 44/2025 e relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capannori e della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. DE De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 1.08.2025, IN presentava al SUAP del Comune di Capannori l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) nel sito denominato “NIN3146” (via Sottomonte s.n.c.), funzionale alla copertura delle aree “ a fallimento di mercato ” oggetto del bando di Infratel per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili, assegnati all’esito di procedura di gara e finanziati con le risorse del PNRR.
Alla domanda erano allegati il progetto architettonico, l’analisi di impatto elettromagnetico e la relazione paesaggistica.
2. – Il Comune procedeva all’indizione della conferenza di servizi, nel corso della quale venivano acquisiti il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio e i nullaosta dell’Aeronautica militare, dell’Enac e dell’Arpat.
Si pronunciavano sfavorevolmente, invece, il Settore opere pubbliche PNRR e il Settore assetto del territorio – Ufficio edilizia privata e qualità urbana del Comune di Capannori.
Il primo rilevava che il sito indicato nell’istanza non era conforme al Programma comunale degli impianti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 2025.
Il secondo evidenziava che sull’area prescelta per la localizzazione vigeva un divieto evincibile dall’art. 105 della legge regionale n. 65/2014, essendo essa divenuta “non pianificata” a seguito della decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio, con la conseguenza che nella stessa dovevano ritenersi consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo.
3. – Con determinazione del 2.12.2025, veniva dunque conclusa negativamente la conferenza di servizi, circostanza della quale veniva data comunicazione alla società istante ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
4. – Con nota del 9.12.2025 IN formulava le proprie osservazioni.
5. – L’Amministrazione trasmetteva le note della società agli uffici che si erano espressi sfavorevolmente.
Il parere sfavorevole motivato dall’applicazione dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014 veniva confermato.
Il Settore opere pubbliche PNRR riteneva necessario acquisire dall’operatore ulteriori elementi istruttori per verificare la riconducibilità dell’intervento al Piano “Italia 5G”.
6. – In data 29.12.2025 il Segretario generale del Comune, ritenuti non superabili i nuovi pareri espressi, rigettava l’istanza, rigetto che veniva formalizzato con il provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 302 del 29.12.2025.
7. – Con nota del 29.12.2025 IN faceva pervenire al Comune la documentazione integrativa riguardante l’inquadramento dell’intervento nell’ambito del Piano “Italia 5G”.
8. – In data 30.12.2025, il Segretario generale, preso atto delle integrazioni documentali pervenute, adottava la determinazione n. 1903, con la quale considerava superato, in forza della deroga prevista dall’art. 4, co. 7- bis , del decreto legge n. 60/2024, come convertito, solo il parere negativo del Settore opere pubbliche relativo alla non conformità del progetto al Programma comunale degli impianti, mentre riteneva non superabile il parere sfavorevole relativo alla inammissibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014. Quindi, pur con parziale rettifica della precedente determinazione, il rigetto dell’istanza veniva confermato.
9. – Con atto n. 304 del 30.12.2025, veniva dunque disposta la parziale rettifica del provvedimento del 29.12.2025 e l’istanza di IN veniva rigettava definitivamente in considerazione dei limiti agli interventi edilizi nelle aree non pianificate ai sensi dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014.
10. – Con ricorso notificato e depositato il 10.02.2026, IN ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale i suddetti atti della procedura di autorizzazione, così come meglio specificati in epigrafe, e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari.
Trattandosi di procedura relativa a intervento finanziato con risorse a valere sul PNRR, il ricorso è stato notificato anche alle amministrazioni centrali titolari dei relativi interventi, come prescritto dall’art. 12- bis del decreto legge n. 68/2022, come convertito.
Con il primo motivo di ricorso, IN deduce la violazione degli artt. 8, 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: rilevato che, a seguito delle rettifiche operate dall’Amministrazione comunale, l’unico motivo di diniego dell’autorizzazione all’installazione dell’infrastruttura è costituito dall’asserita inammissibilità della stessa ai sensi dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014, la ricorrente sostiene che tale disposizione è finalizzata a disciplinare i nuovi interventi edilizi nelle zone non pianificate e, dunque, non potrebbe applicarsi all’installazione delle stazioni radio base, che non costituiscono interventi edilizi propriamente detti, essendo esse assimilabili a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità ed essendo per ciò compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, mentre le previsioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. e) , del d.P.R. n. 380/2001 sarebbero finalizzate a prevedere la necessità del titolo edilizio, che, per la realizzazione di interventi come quello che qui interessa, si rinviene nell’autorizzazione di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Con il secondo motivo, formulato in via condizionata, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili sintomatici, rilevando l’infondatezza della contestazione – invero superata dalla stessa Amministrazione comunale con la rettifica disposta con l’ultimo provvedimento del 30.12.2025 – relativa alla non compatibilità della localizzazione dell’antenna con il Piano comunale degli impianti approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2025.
11. – Il Ministero dell’industria e del made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei ministri si sono costituiti in giudizio depositando una memoria del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio con la quale viene chiesto l’accoglimento del ricorso di IN, rientrando l’intervento in questione tra quelli previsti nell’ambito della strategia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
12. – Il Comune di Capannori si è invece costituito per resistere al ricorso di IN.
13. – Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026, come da verbale, il collegio ha rappresentato alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e le ha sentite sul punto.
Quindi, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. – Sussistono le condizioni per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, dal momento che con il secondo motivo di ricorso – peraltro proposto «[ i ] n via condizionata » – la parte ricorrente ha contestato la sussistenza di motivi ostativi che la stessa Amministrazione comunale resistente, con gli atti di rettifica del 30.12.2025, ha ritenuto superati, con la conseguenza che rimane da scrutinare solo il primo motivo.
15. – Tanto premesso, il collegio ritiene fondate le critiche affidate da IN al primo mezzo di impugnazione.
L’art. 105 della legge regionale n. 65/2014 prevede, al comma 2, che «[ n ] elle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso o aumento del numero delle unità immobiliari ».
L’Amministrazione comunale ritiene che la disposizione appena citata sia d’ostacolo alla realizzazione nell’area prescelta da IN di una stazione radio base, dal momento che detta installazione, pur se qualificabile alla stregua di opera di urbanizzazione primaria (art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 259/2003), si configurerebbe come “intervento di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.2) ed e.4) , del d.P.R. n. 380/2001 e, come tale, richiederebbe un titolo (il permesso di costruire) diverso da quello che invece è previsto per gli interventi edilizi menzionati nel citato art. 105 della legge regionale n. 65/2014.
A giudizio del collegio, però, l’art. 105 della legge regionale deve essere interpretato nel senso della riferibilità dei limiti con esso stabiliti ai soli interventi edilizi propriamente detti, ovvero a quelli che determinano creazione di superficie o volumetria, i soli ai quali possono logicamente associarsi i concetti di « manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso o aumento del numero delle unità immobiliari ».
Le infrastrutture quali quella di cui si discute costituiscono, invece, manufatti funzionali alla diffusione dei servizi di telecomunicazione e per questa ragione la legge li considera opere di pubblica utilità, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni particolari, funzionali al perseguimento di altri interessi, come ad es. quello paesaggistico e quello della sicurezza della circolazione stradale) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti né ai vincoli previsti per gli edifici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10298; Id., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5257; Id., 25 novembre 2014 n. 5837; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 gennaio 2026, n. 29; TAR Sardegna, sez. I, 2 maggio 2025, n. 355; TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , 28 febbraio 2017, n. 2964).
Dunque, il fatto che la legge assegna alle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche carattere di pubblica utilità, assimilandole ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, comporta la loro compatibilità con tutte le zone urbanistiche del territorio comunale al fine della capillare diffusione dei servizi di comunicazione (Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2025, n. 5157; TAR Toscana, sez. I, 26 marzo 2024, n. 349), dovendosi pertanto ritenere illegittimo un diniego di autorizzazione motivato dal contrasto di tale tipo di interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica generale (cfr., tra le più recenti, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 febbraio 2026, n. 1260; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20 gennaio 2026, n. 283).
La circostanza, poi, che detti interventi, rientranti nella categoria della “nuova costruzione” ( ex art. 3, co. 1, lett. e.2) ed e.4) , del d.P.R. n. 380/2001), siano perciò subordinati al previo ottenimento del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. a) , dello stesso Testo unico dell’edilizia non comporta, quale automatica conseguenza, l’applicabilità ad essi dei limiti previsti dall’art. 105 della legge regionale n. 65/2014, determinando solo la necessità che la realizzazione dell’intervento sia preceduta da un’autorizzazione edilizia, che nel caso delle infrastrutture di cui si discute è integrata nell’autorizzazione di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 (il cui comma 8 stabilisce che «[ l ] a determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati (…)»).
16. – In conclusione, il ricorso di IN è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati.
17. – La peculiarità della vicenda controversa induce il collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LV De FE, Presidente FF
DE De GR, Primo Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De GR | LV De FE |
IL SEGRETARIO