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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5279/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ME OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5279/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Mora del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Del Monte Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 28 giugno 2014, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 5 aprile 2018 e il 26 marzo 2021) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alle loro paritetiche frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, ribadivano la volontà di non conciliarsi e chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie e strumentali.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il 28 giugno 2014 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 70, p. 2, s. A, anno 2014).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 1 luglio 2025, depositato in data 8 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
MO ME OT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ME OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5279/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Mora del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Del Monte Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 28 giugno 2014, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 5 aprile 2018 e il 26 marzo 2021) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alle loro paritetiche frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, ribadivano la volontà di non conciliarsi e chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie e strumentali.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il 28 giugno 2014 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 70, p. 2, s. A, anno 2014).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 1 luglio 2025, depositato in data 8 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
MO ME OT
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