CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2024, n. 27668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27668 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IN1ERESE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette r1i14j le conclusioni del PG ?cttgl "4..à./I• N aNe_ C\eyel".Qk !b‘•)\ \,4•\3\.\ .kI \N.A. get3.II• 4SX-\'‘ aII••'S3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 27668 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di GI LL, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. legge Cartabia), la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero altra individuata dal Giudice. Ciò decideva - quanto alla misura del lavoro di pubblica utilità - sul presupposto della gravità dei fatti commessi dall'istante e dei precedenti penali di cui lo stesso risulta gravato;
quanto, poi, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, in considerazione dell'inaffidabilità del condannato che, nonostante la presa in carico da parte del Sert per il trattamento dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva commesso i reati di lesioni in due giornate consecutive, tornando a casa a tarda notte, ubriaco e in preda a furia aggressiva incontrollabile. Da tali elementi inferiva l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi riguardi. 2. GI EL, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione. cizo.gr‘ La sentenza che radica la competenza è stata emessa dal Tribunale, mentre il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale in composizione monocratica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e vizio di motivazione, in punto di diniego delle sanzioni sostitutive. Nel formulare il giudizio il prognostico sfavorevole, il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione difensiva depositata a mezzo pec in data 11 e 15 settembre 2023, attestante la predisposizione di un programma terapeutico e l'ingresso del condannato presso la relativa comunità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, intervenuto con requisitoria scritta in data 12 gennaio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Gonfi. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008, Gonfi. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771). Si è specificamente chiarito che, in tema di esecuzione, la competenza attribuita al tribunale collegiale dall'art. 665, comma 4-bis cod. proc. pen. nell'ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dal medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica e collegiale - in deroga alla regola generale fissata al comma 4 dello stesso articolo - ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la sua inosservanza può, pertanto, essere dedotta mediante ricorso per cassazione. 3. Nel caso che ci occupa, la situazione fattuale risultante dagli atti, il cui esame diretto è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è quella segnalata dal ricorrente, ovverosia la sentenza in data 25 settembre 2020 che radica la competenza del giudice dell'esecuzione è stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale, sicché il Tribunale di Termini Imerese in funzione monocratica avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza a decidere. L'ordinanza impugnata risulta viziata decisivamente dall'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa, per cui essa, in accoglimento 3 Il Consigliere estensore , Il Presidente dell'impugnazione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Innerese in composizione collegiale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale. Così deciso, il 1° febbraio 2024
lette r1i14j le conclusioni del PG ?cttgl "4..à./I• N aNe_ C\eyel".Qk !b‘•)\ \,4•\3\.\ .kI \N.A. get3.II• 4SX-\'‘ aII••'S3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 27668 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di GI LL, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. legge Cartabia), la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero altra individuata dal Giudice. Ciò decideva - quanto alla misura del lavoro di pubblica utilità - sul presupposto della gravità dei fatti commessi dall'istante e dei precedenti penali di cui lo stesso risulta gravato;
quanto, poi, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, in considerazione dell'inaffidabilità del condannato che, nonostante la presa in carico da parte del Sert per il trattamento dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva commesso i reati di lesioni in due giornate consecutive, tornando a casa a tarda notte, ubriaco e in preda a furia aggressiva incontrollabile. Da tali elementi inferiva l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi riguardi. 2. GI EL, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione. cizo.gr‘ La sentenza che radica la competenza è stata emessa dal Tribunale, mentre il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale in composizione monocratica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e vizio di motivazione, in punto di diniego delle sanzioni sostitutive. Nel formulare il giudizio il prognostico sfavorevole, il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione difensiva depositata a mezzo pec in data 11 e 15 settembre 2023, attestante la predisposizione di un programma terapeutico e l'ingresso del condannato presso la relativa comunità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, intervenuto con requisitoria scritta in data 12 gennaio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Gonfi. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008, Gonfi. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771). Si è specificamente chiarito che, in tema di esecuzione, la competenza attribuita al tribunale collegiale dall'art. 665, comma 4-bis cod. proc. pen. nell'ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dal medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica e collegiale - in deroga alla regola generale fissata al comma 4 dello stesso articolo - ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la sua inosservanza può, pertanto, essere dedotta mediante ricorso per cassazione. 3. Nel caso che ci occupa, la situazione fattuale risultante dagli atti, il cui esame diretto è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è quella segnalata dal ricorrente, ovverosia la sentenza in data 25 settembre 2020 che radica la competenza del giudice dell'esecuzione è stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale, sicché il Tribunale di Termini Imerese in funzione monocratica avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza a decidere. L'ordinanza impugnata risulta viziata decisivamente dall'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa, per cui essa, in accoglimento 3 Il Consigliere estensore , Il Presidente dell'impugnazione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Innerese in composizione collegiale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale. Così deciso, il 1° febbraio 2024