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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 25.12.1992– CF , difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NN
E
n. ad Atessa il 07.12.1987 – CF , difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DA FO
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 28.10.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni: A) GL MI
- Affidamento e collocamento: i figli minori, e sono affidati in regime di affidamento Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Parte_1 presso la residenza di Paglieta alla Via C.da Colle Caringi n. 19;
Responsabilità Genitoriale: la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente dal genitore presso cui i figli si troveranno in quel momento.
Diritto di visita: il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, nel pieno rispetto Parte_2 delle loro esigenze e previo accordo con la madre, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
Assegnazione casa familiare: l'immobile sito in Paglieta (CH), Via C. da Colle Caringi n. 19, concesso in comodato d'uso dalla zia, è assegnato alla sig.ra quale genitore collocatario dei Parte_1 figli minori, affinché vi continui a vivere con loro.
B) ASPETTI ECONOMICI:
Mantenimento figli: Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), Per_1 Per_2 da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative ai figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) da ciascun genitore e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere sempre previamente concordate per iscritto.
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione da parte dei genitori sono le seguenti:
Mediche: acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o medico curante, ad eccezione di quelli da banco, tickets sanitari per visite o esami, visite specialistiche urgenti.
Scolastiche: tasse di iscrizione e contributi per la scuola pubblica, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, mensa e trasporto scolastico pubblico.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono le seguenti: Mediche: visite specialistiche private (non urgenti), cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche, trattamenti sanitari non coperti dal SSN, interventi chirurgici programmati, cure termali o fisioterapiche.
Scolastiche: iscrizione a scuole private, corsi di recupero o lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di specializzazione, acquisto di strumenti informatici (es. computer).
Extrascolastiche: corsi di lingue, musica, attività sportive e relative attrezzature, centri estivi, viaggi e vacanze senza i genitori.
Tutte le spese straordinarie subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
I coniugi concordano che per le spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la concertazione da parte dei genitori) il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, avverrà entro un mese dalla richiesta salvo diversa pattuizione. Invece, quanto alle modalità di rimborso delle sole spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso consenso alla spesa. Per tutto quanto non espressamente indicato troverà applicazione il Protocollo contenente le Linee Guida del
CNF del 27.11.2017.
Assegno Unico Universale: La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico universale erogato dall' per i figli e CP_1 Per_1 Per_2
Assegno divorzile: Le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere a titolo di assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti, e pertanto vi rinunciano espressamente.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il
20.06.2019 in Paglieta alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paglieta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2019, n. 2, parte II Serie A Ufficio 1.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
GE Di GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 25.12.1992– CF , difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NN
E
n. ad Atessa il 07.12.1987 – CF , difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DA FO
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 28.10.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni: A) GL MI
- Affidamento e collocamento: i figli minori, e sono affidati in regime di affidamento Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Parte_1 presso la residenza di Paglieta alla Via C.da Colle Caringi n. 19;
Responsabilità Genitoriale: la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente dal genitore presso cui i figli si troveranno in quel momento.
Diritto di visita: il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, nel pieno rispetto Parte_2 delle loro esigenze e previo accordo con la madre, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
Assegnazione casa familiare: l'immobile sito in Paglieta (CH), Via C. da Colle Caringi n. 19, concesso in comodato d'uso dalla zia, è assegnato alla sig.ra quale genitore collocatario dei Parte_1 figli minori, affinché vi continui a vivere con loro.
B) ASPETTI ECONOMICI:
Mantenimento figli: Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), Per_1 Per_2 da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative ai figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) da ciascun genitore e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere sempre previamente concordate per iscritto.
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione da parte dei genitori sono le seguenti:
Mediche: acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o medico curante, ad eccezione di quelli da banco, tickets sanitari per visite o esami, visite specialistiche urgenti.
Scolastiche: tasse di iscrizione e contributi per la scuola pubblica, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, mensa e trasporto scolastico pubblico.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono le seguenti: Mediche: visite specialistiche private (non urgenti), cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche, trattamenti sanitari non coperti dal SSN, interventi chirurgici programmati, cure termali o fisioterapiche.
Scolastiche: iscrizione a scuole private, corsi di recupero o lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di specializzazione, acquisto di strumenti informatici (es. computer).
Extrascolastiche: corsi di lingue, musica, attività sportive e relative attrezzature, centri estivi, viaggi e vacanze senza i genitori.
Tutte le spese straordinarie subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
I coniugi concordano che per le spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la concertazione da parte dei genitori) il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, avverrà entro un mese dalla richiesta salvo diversa pattuizione. Invece, quanto alle modalità di rimborso delle sole spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso consenso alla spesa. Per tutto quanto non espressamente indicato troverà applicazione il Protocollo contenente le Linee Guida del
CNF del 27.11.2017.
Assegno Unico Universale: La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico universale erogato dall' per i figli e CP_1 Per_1 Per_2
Assegno divorzile: Le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere a titolo di assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti, e pertanto vi rinunciano espressamente.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il
20.06.2019 in Paglieta alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paglieta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2019, n. 2, parte II Serie A Ufficio 1.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
GE Di GI