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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 392/2025 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Mira De Zolt ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Teramo, alla via Ciotti 13/17 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Manola Di Pasquale che lo rappresenta e difende giusta procura come da separato foglio
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da note congiunte del 15.9.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio da cui nascevano le figlie (in Per_1
Per_ data 20/10/2015) e (in data 07/08/2023), chiedeva all'intestato Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con determinazione delle modalità di visita secondo quanto meglio specificato nel ricorso;
di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro
1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
di porre a carico di ciascun genitore il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie e di disporre l'attribuzione dell'assegno unico INPS in favore della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva di disciplinare le Controparte_1 modalità di vista e affidamento delle minori secondo quanto meglio descritto nella memoria di costituzione, tenuto conto della sua attività e della distanza geografica e di determinare in favore delle figlie un contributo di mantenimento pari ad euro 500,00.
Nelle more del procedimento le parti dichiaravano di aver raggiunto una soluzione condivisa e, in data 16.9.2025, depositavano nel fascicolo telematico scrittura di accordo del 15.9.2025, sottoscritta dalle parti e dai difensori.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 8.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto accordo non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando nella causa civile n.r.g.
392/2025, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nella scrittura del 15.9.2025, sottoscritta dalle parti stesse e dai difensori, non sono contrarie a norme imperative e corrispondono pagina 2 di 3 agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo che le condizioni che regolano le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei minori siano quelle indicate nel predetto accordo da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese compensate.
Teramo, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 392/2025 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Mira De Zolt ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Teramo, alla via Ciotti 13/17 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Manola Di Pasquale che lo rappresenta e difende giusta procura come da separato foglio
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da note congiunte del 15.9.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio da cui nascevano le figlie (in Per_1
Per_ data 20/10/2015) e (in data 07/08/2023), chiedeva all'intestato Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con determinazione delle modalità di visita secondo quanto meglio specificato nel ricorso;
di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro
1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
di porre a carico di ciascun genitore il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie e di disporre l'attribuzione dell'assegno unico INPS in favore della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva di disciplinare le Controparte_1 modalità di vista e affidamento delle minori secondo quanto meglio descritto nella memoria di costituzione, tenuto conto della sua attività e della distanza geografica e di determinare in favore delle figlie un contributo di mantenimento pari ad euro 500,00.
Nelle more del procedimento le parti dichiaravano di aver raggiunto una soluzione condivisa e, in data 16.9.2025, depositavano nel fascicolo telematico scrittura di accordo del 15.9.2025, sottoscritta dalle parti e dai difensori.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 8.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto accordo non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando nella causa civile n.r.g.
392/2025, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nella scrittura del 15.9.2025, sottoscritta dalle parti stesse e dai difensori, non sono contrarie a norme imperative e corrispondono pagina 2 di 3 agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo che le condizioni che regolano le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei minori siano quelle indicate nel predetto accordo da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese compensate.
Teramo, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Fanesi
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