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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 27337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27337 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza emessa in data 05/12/2024 dalla Corte di Appello di Palermo, nel procedimento a carico di: EL IN, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Umberto Coppola - di fiducia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo;
udito il difensore avv. Umberto Coppola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria difensiva datata 11/06/2025 con la quale l'Avv. Coppola ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso con conseguente rigetto;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27337 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/12/2024 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 7 luglio 2023 dal tribunale di Trapani di condanna, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 c.p. alla pena ritenuta di anni 16 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa), appellata da CA AC, ha assolto quest'ultimo per non avere commesso il fatto in relazione al reato di concorso, con CO PP e IM ET (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente con giudizio abbreviato), in rapina aggravata commesso in Trapani il 6 luglio 2020 (artt. 110, 112, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.), con volto travisato e mediante minacce, ai danni dell'istituto bancario Credem, alla presenza di dipendenti, del direttore e di clienti, facendosi aprire le casseforti dalle cassiere EL e SA e facendosi consegnare la somma complessiva di euro 63.679,15. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Sostituto Procuratore generale, deducendo la violazione dell'articolo 606 comma 1 lettera e), per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, assolto l'onere di motivazione rafforzata;
si deduce anche la violazione del principio disposto dall'articolo 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria. 2.1 Ti ricorrente osserva che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha erroneamente ritenuto che la pronuncia impugnata si fonda unicamente sui seguenti elementi: le intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra il coimputato IM ET (giudicato separatamente) e terzi;
l'analisi dei tabulati telefonici e dei contatti tra l'utenza di AL ON, moglie del CA, e quella di IM ET;
le sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone presenti presso l'istituto di credito al momento della rapina. In particolare, osserva il ricorrente, la Corte di appello ha omesso di analizzare le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali (allegate al ricorso) dalle quali emergono importanti indizi circa la partecipazione alla rapina di tale "Iachino" identificato in AC CA: nella conversazione ambientale n. 64 del 22 luglio 2020 tra il coimputato PP CO e RA Oliveri, il primo, nel raccontare la spartizione della refurtiva della rapina, fa riferimento ad altro correo indicato in "Iachino" e alla moglie di quest'ultimo, tale NE, che corrisponde al soprannome della moglie di AC CA, ON AL;
nella conversazione ambientale n. 65 del 22 luglio 2020, tra i medesimi soggetti, CO riferisce che, durante la spartizione del bottino, "Iachino" aveva proposto un extra di euro 250,00 per il concorrente che aveva utilizzato la propria automobile durante la rapina, ma il concorrente IM si era opposto con espressione triviale, tanto da irritare "Iachino", attesa la presenza della moglie NE e indurre IM a scusarsi, giustificando l'espressione volgare con la loro confidenza, considerando la donna come una sorella e confermando così il loro rapporto di conoscenza, emerso anche dai numerosi contatti telefonici registrati tra loro, come attestato da i tabulati acquisiti;
dalla conversazione telefonica n. 20 in data 1 agosto 2020, tra ET IM e il 2 fratello EN si evince che IM aveva intenzione di cedere la vettura acquistata con i proventi della rapina a "Iachino" e che quest'ultimo, prima di quel momento, non aveva avuto la disponibilità economica utile;
effettivamente, risulta che in data 1 agosto 2020 IM aveva ceduto la propria vettura modello Smart, acquistata due giorni dopo la rapina, ad ON AL, moglie del CA, e poi regalata al figlio Anthony CA;
nella conversazione ambientale n. 612 del 29 agosto 2020 tra IM ET e un amico, tale AL, il primo lamenta l'ingratitudine di "Iachino", il quale, a fronte della richiesta di un prestito di 200,00 euro, gli aveva prestato soltanto 140,00 euro, dicendogli che si trattava di denaro della moglie NE, e nonostante egli lo avesse aiutato ad ottenere 20.000,00 euro, per essere stato coinvolto da "Iachino" nella rapina per avere più possibilità di successo;
viene sottolineata nel ricorso la rilevanza di tale conversazione, laddove emergono diversi dati identificativi di "Iachino", ossia il nome di battesimo "AC", l'età anagrafica di cinquantenne, gli anni di reclusione scontati (20 anni di carcere), l'età del figlio diciottenne, il nome della moglie NE, quale depositaria della somma di 20.000,00 euro, perfettamente corrispondente al provento della rapina oggetto del presente ricorso;
infine, si segnala la conversazione telefonica n. 240 datata 1 settembre 2020, tra il CA e la moglie ON vitale, in cui i due parlano proprio della restituzione della somma di 140,00 euro. A fronte dei dati indicati, il P.G. ricorrente ritiene non decisivi gli elementi valorizzati dalla Corte di appello ai fini dell'esclusione della penale responsabilità di CA, individuati nell'esito negativo della perquisizione presso il CA, nella mancanza di esame antropometrico di confronto dei tratti sonnatici del CA con quelli del "rapinatore 2" ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in atti e nell'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai dipendenti dell'istituto di credito in ordine alle fattezze fisiche dell'imputato: deduce il ricorrente come la perquisizione domiciliare della vettura dell'imputato sia avvenuta a distanza di molti mesi dopo la commissione del reato, risalente al 6 luglio 2020; parimenti, appaiono elementi neutri l'assenza di indagini antropometriche , come anche le ritenute contraddizioni dei testi, che non inficiano la validità della tesi accusatoria;
in particolare, le descrizioni dei testi EL e IN convergono sostanzialmente verso l'imputato CA, soggetto alto m. 1.80, cinquantunenne al momento della rapina e originario di Palermo;
i due testi hanno infatti descritto il "rapinatore 2", individuato in AC CA, come un uomo di circa 40-45 anni, dell'altezza di m. 1.75-1.80, di carnagione scura e con cadenza dialettale palermitana;
aggiunge il ricorrente che eventuali imprecisioni sono spiegabili con il particolare stato di agitazione e panico in cui si trovavano il testimoni presi in ostaggio durante la rapina. Il ricorrente ha quindi concluso che la Corte di Appello, con motivazione inadeguata, senza un attento vaglio del complessivo quadro indiziario, ha svilito le acquisizioni probatorie agli atti, attribuendo valore dirimente ad elementi neutri. Ha pertanto chiesto di annullare la sentenza emessa in data 05/12/2024 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di CA AC con rinvio ad altro giudice per il giudizio. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. E' utile innanzitutto ricordare le linee guida giurisprudenziali che governano il metro di giudizio in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado. La riforma della sentenza da parte della Corte di merito di Palermo impone la verifica, sollecitata dal Procuratore Generale, dell'osservanza del principio della motivazione rafforzata. Nella specie, trattandosi di ribaltamento assolutorio, è sufficiente ricordare la sentenza delle Sezioni unite IS (n. 14800 del 21/12/2017 Ud,. Dep.. 03/04/2018, Rv. 272430 - 01), secondo la quale non è possibile "far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata" ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione, accomunandovi obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, perché derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata", pervenendo all'affermazione di principio secondo la quale "il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte". 2.2. Ciò premesso, occorre prendere atto che la Corte d'appello di Palermo si è conformata a tali principi ed ha riformato in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado seguendo un adeguato percorso logico motivazionale, scevro da valutazioni parziali e frammentarie lamentate dal P.G. ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale avrebbe svilito le acquisizioni probatorie senza motivare "le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado" (p.3 ricorso), e si sarebbe così posta in contrasto anche con il principio sancito dall'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria, che impone al giudice di merito di non limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi ovvero alla mera sommatoria di questi ultimi, dovendo invece, preliminarmente, verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa, per procedere, poi, all'esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale indiziaria (cfr. Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 04/03/2021, Rv. 280605 - 02). 4 E' d'uopo ricordare anche l'orientamento di legittimità, pure citato dalla Corte territoriale, secondo il quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato - come nel caso di specie con riferimento all'imputato CA - costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Sez. 5, sent. n. 42981 del 28/06/2016 Ud., dep. 12/10/2016, Rv. 268042 - 01) Orbene, la Corte territoriale, nella motivazione della sentenza impugnata, ha compiutamente disaminato gli elementi indiziari ed i passaggi argomentativi in forza dei quali il primo giudice era pervenuto alla condanna (pp. 2 e 3): gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche avvenute tra il coimputato IM e soggetti terzi;
l'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza di IM e dei suoi contatti;
le dichiarazioni dei testimoni (direttore, dipendenti e clienti dell'istituto di credito e dell'ispettore di polizia giudiziaria D'Amico); la visione dei filmati della banca Credem in cui è avvenuta la rapina del 6 luglio 2020 da parte di tre soggetti travisati. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato il dato, certamente pregnante, della "macchiatura" delle banconote frutto della rapina narrata nelle conversazioni intercettate, che il P.G. ha totalmente omesso di considerare nel ricorso. Più specificamente, dalle conversazioni acquisite (v. in particolare conversazione n. 612 del 29.8.2020 riportata a p. 32 della sentenza impugnata) emerge che le banconote, sottratte durante la rapina di cui IM discorre, risultavano macchiate a causa dell'avvenuta esplosione della cassa. Come precisato dalla Corte territoriale (p.4) tale dato, di elevato significato individualizzante, non contraddistingue la rapina commessa il 6 luglio 2020, per cui è processo;
ciò trova convergente conferma nell'analisi dei filmati di videosorveglianza dell'istituto di credito e nella testimonianza del direttore dell'istituto, delle cassiere e della polizia giudiziaria intervenuta: da nessuna di tali mezzi di prova emerge l'esplosione della cassa e, quindi, la macchiatura delle banconote. Con motivazione immune da vizi logici, la Corte di appello (pp. 2 e 4 sentenza impugnata), ai fini dell'esclusione della penale responsabilità del CA, ha invece valorizzato tale elemento, spiegando come le prove acquisite, ed in primis le intercettazioni ricordate dal ricorrente, non presentino natura individualizzante con specifico riferimento alla rapina commessa presso la Credem di Trapani il 6 luglio 2020, potendo riferirsi ad altra rapina commessa da CA in concorso con IM. Si tratta di dubbio ragionevole anche in rapporto alla tenuta degli altri elementi indiziari non oggetto di completa e specifica critica da parte del ricorso. La Corte di appello, invero, ha rilevato altresì che le conversazioni telefoniche tra ON AL, moglie di CA, e il coimputato ET IM, risalendo a gennaio e febbraio 2020, sono molto precedenti alla rapina commessa il 6 luglio 2020 (p.5); ha pure rilevato il difetto di acquisizione della mappatura delle celle agganciate dai telefoni in uso a CA e alla AL nei 5 periodi immediatamente antecedenti e successivi alla rapina del 6 luglio 2020; ha inoltre evidenziato l'assenza di accertamenti di polizia giudiziaria circa impronte papillari o tracce biologiche eventualmente riconducibili a CA, oltre al difetto di indagini antropometriche e di confronto dei tratti dell'imputato CA con quelli del "rapinatore 2", (visibile nelle immagini di videosorveglianza delle telecamere poste presso gli esercizi commerciali limitrofi all'istituto di credito) che, lungi dal costituire un elemento neutro, come prospettato dal ricorrente, è un ulteriore elemento negativo che rende il quadro indiziario non individualizzante rispetto alla partecipazione del CA quale concorrente, con IM e CO, alla rapina del 6 luglio 2020. La Corte di appello segnala in proposito (p.3) una significativa intercettazione ambientale (n. 612 del 29/09/2020) nella quale IM (conversando a bordo della sua vettura con "AL") conferma di avere già commesso diverse rapine con CA. 2.2 L'impugnazione risulta quindi aspecifica perché avulsa da un concreto e completo confronto con il contenuto della decisione impugnata e con il complesso degli elementi indiziari in essa apprezzati, con riferimento particolare all'elemento della "macchiatura" delle banconote, che nel ricorso non viene nemmeno invocato ed allegato. 2.3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo;
udito il difensore avv. Umberto Coppola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria difensiva datata 11/06/2025 con la quale l'Avv. Coppola ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso con conseguente rigetto;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27337 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/12/2024 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 7 luglio 2023 dal tribunale di Trapani di condanna, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 c.p. alla pena ritenuta di anni 16 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa), appellata da CA AC, ha assolto quest'ultimo per non avere commesso il fatto in relazione al reato di concorso, con CO PP e IM ET (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente con giudizio abbreviato), in rapina aggravata commesso in Trapani il 6 luglio 2020 (artt. 110, 112, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.), con volto travisato e mediante minacce, ai danni dell'istituto bancario Credem, alla presenza di dipendenti, del direttore e di clienti, facendosi aprire le casseforti dalle cassiere EL e SA e facendosi consegnare la somma complessiva di euro 63.679,15. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Sostituto Procuratore generale, deducendo la violazione dell'articolo 606 comma 1 lettera e), per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, assolto l'onere di motivazione rafforzata;
si deduce anche la violazione del principio disposto dall'articolo 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria. 2.1 Ti ricorrente osserva che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha erroneamente ritenuto che la pronuncia impugnata si fonda unicamente sui seguenti elementi: le intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra il coimputato IM ET (giudicato separatamente) e terzi;
l'analisi dei tabulati telefonici e dei contatti tra l'utenza di AL ON, moglie del CA, e quella di IM ET;
le sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone presenti presso l'istituto di credito al momento della rapina. In particolare, osserva il ricorrente, la Corte di appello ha omesso di analizzare le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali (allegate al ricorso) dalle quali emergono importanti indizi circa la partecipazione alla rapina di tale "Iachino" identificato in AC CA: nella conversazione ambientale n. 64 del 22 luglio 2020 tra il coimputato PP CO e RA Oliveri, il primo, nel raccontare la spartizione della refurtiva della rapina, fa riferimento ad altro correo indicato in "Iachino" e alla moglie di quest'ultimo, tale NE, che corrisponde al soprannome della moglie di AC CA, ON AL;
nella conversazione ambientale n. 65 del 22 luglio 2020, tra i medesimi soggetti, CO riferisce che, durante la spartizione del bottino, "Iachino" aveva proposto un extra di euro 250,00 per il concorrente che aveva utilizzato la propria automobile durante la rapina, ma il concorrente IM si era opposto con espressione triviale, tanto da irritare "Iachino", attesa la presenza della moglie NE e indurre IM a scusarsi, giustificando l'espressione volgare con la loro confidenza, considerando la donna come una sorella e confermando così il loro rapporto di conoscenza, emerso anche dai numerosi contatti telefonici registrati tra loro, come attestato da i tabulati acquisiti;
dalla conversazione telefonica n. 20 in data 1 agosto 2020, tra ET IM e il 2 fratello EN si evince che IM aveva intenzione di cedere la vettura acquistata con i proventi della rapina a "Iachino" e che quest'ultimo, prima di quel momento, non aveva avuto la disponibilità economica utile;
effettivamente, risulta che in data 1 agosto 2020 IM aveva ceduto la propria vettura modello Smart, acquistata due giorni dopo la rapina, ad ON AL, moglie del CA, e poi regalata al figlio Anthony CA;
nella conversazione ambientale n. 612 del 29 agosto 2020 tra IM ET e un amico, tale AL, il primo lamenta l'ingratitudine di "Iachino", il quale, a fronte della richiesta di un prestito di 200,00 euro, gli aveva prestato soltanto 140,00 euro, dicendogli che si trattava di denaro della moglie NE, e nonostante egli lo avesse aiutato ad ottenere 20.000,00 euro, per essere stato coinvolto da "Iachino" nella rapina per avere più possibilità di successo;
viene sottolineata nel ricorso la rilevanza di tale conversazione, laddove emergono diversi dati identificativi di "Iachino", ossia il nome di battesimo "AC", l'età anagrafica di cinquantenne, gli anni di reclusione scontati (20 anni di carcere), l'età del figlio diciottenne, il nome della moglie NE, quale depositaria della somma di 20.000,00 euro, perfettamente corrispondente al provento della rapina oggetto del presente ricorso;
infine, si segnala la conversazione telefonica n. 240 datata 1 settembre 2020, tra il CA e la moglie ON vitale, in cui i due parlano proprio della restituzione della somma di 140,00 euro. A fronte dei dati indicati, il P.G. ricorrente ritiene non decisivi gli elementi valorizzati dalla Corte di appello ai fini dell'esclusione della penale responsabilità di CA, individuati nell'esito negativo della perquisizione presso il CA, nella mancanza di esame antropometrico di confronto dei tratti sonnatici del CA con quelli del "rapinatore 2" ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in atti e nell'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai dipendenti dell'istituto di credito in ordine alle fattezze fisiche dell'imputato: deduce il ricorrente come la perquisizione domiciliare della vettura dell'imputato sia avvenuta a distanza di molti mesi dopo la commissione del reato, risalente al 6 luglio 2020; parimenti, appaiono elementi neutri l'assenza di indagini antropometriche , come anche le ritenute contraddizioni dei testi, che non inficiano la validità della tesi accusatoria;
in particolare, le descrizioni dei testi EL e IN convergono sostanzialmente verso l'imputato CA, soggetto alto m. 1.80, cinquantunenne al momento della rapina e originario di Palermo;
i due testi hanno infatti descritto il "rapinatore 2", individuato in AC CA, come un uomo di circa 40-45 anni, dell'altezza di m. 1.75-1.80, di carnagione scura e con cadenza dialettale palermitana;
aggiunge il ricorrente che eventuali imprecisioni sono spiegabili con il particolare stato di agitazione e panico in cui si trovavano il testimoni presi in ostaggio durante la rapina. Il ricorrente ha quindi concluso che la Corte di Appello, con motivazione inadeguata, senza un attento vaglio del complessivo quadro indiziario, ha svilito le acquisizioni probatorie agli atti, attribuendo valore dirimente ad elementi neutri. Ha pertanto chiesto di annullare la sentenza emessa in data 05/12/2024 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di CA AC con rinvio ad altro giudice per il giudizio. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. E' utile innanzitutto ricordare le linee guida giurisprudenziali che governano il metro di giudizio in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado. La riforma della sentenza da parte della Corte di merito di Palermo impone la verifica, sollecitata dal Procuratore Generale, dell'osservanza del principio della motivazione rafforzata. Nella specie, trattandosi di ribaltamento assolutorio, è sufficiente ricordare la sentenza delle Sezioni unite IS (n. 14800 del 21/12/2017 Ud,. Dep.. 03/04/2018, Rv. 272430 - 01), secondo la quale non è possibile "far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata" ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione, accomunandovi obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, perché derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata", pervenendo all'affermazione di principio secondo la quale "il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte". 2.2. Ciò premesso, occorre prendere atto che la Corte d'appello di Palermo si è conformata a tali principi ed ha riformato in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado seguendo un adeguato percorso logico motivazionale, scevro da valutazioni parziali e frammentarie lamentate dal P.G. ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale avrebbe svilito le acquisizioni probatorie senza motivare "le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado" (p.3 ricorso), e si sarebbe così posta in contrasto anche con il principio sancito dall'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria, che impone al giudice di merito di non limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi ovvero alla mera sommatoria di questi ultimi, dovendo invece, preliminarmente, verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa, per procedere, poi, all'esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale indiziaria (cfr. Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 04/03/2021, Rv. 280605 - 02). 4 E' d'uopo ricordare anche l'orientamento di legittimità, pure citato dalla Corte territoriale, secondo il quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato - come nel caso di specie con riferimento all'imputato CA - costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Sez. 5, sent. n. 42981 del 28/06/2016 Ud., dep. 12/10/2016, Rv. 268042 - 01) Orbene, la Corte territoriale, nella motivazione della sentenza impugnata, ha compiutamente disaminato gli elementi indiziari ed i passaggi argomentativi in forza dei quali il primo giudice era pervenuto alla condanna (pp. 2 e 3): gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche avvenute tra il coimputato IM e soggetti terzi;
l'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza di IM e dei suoi contatti;
le dichiarazioni dei testimoni (direttore, dipendenti e clienti dell'istituto di credito e dell'ispettore di polizia giudiziaria D'Amico); la visione dei filmati della banca Credem in cui è avvenuta la rapina del 6 luglio 2020 da parte di tre soggetti travisati. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato il dato, certamente pregnante, della "macchiatura" delle banconote frutto della rapina narrata nelle conversazioni intercettate, che il P.G. ha totalmente omesso di considerare nel ricorso. Più specificamente, dalle conversazioni acquisite (v. in particolare conversazione n. 612 del 29.8.2020 riportata a p. 32 della sentenza impugnata) emerge che le banconote, sottratte durante la rapina di cui IM discorre, risultavano macchiate a causa dell'avvenuta esplosione della cassa. Come precisato dalla Corte territoriale (p.4) tale dato, di elevato significato individualizzante, non contraddistingue la rapina commessa il 6 luglio 2020, per cui è processo;
ciò trova convergente conferma nell'analisi dei filmati di videosorveglianza dell'istituto di credito e nella testimonianza del direttore dell'istituto, delle cassiere e della polizia giudiziaria intervenuta: da nessuna di tali mezzi di prova emerge l'esplosione della cassa e, quindi, la macchiatura delle banconote. Con motivazione immune da vizi logici, la Corte di appello (pp. 2 e 4 sentenza impugnata), ai fini dell'esclusione della penale responsabilità del CA, ha invece valorizzato tale elemento, spiegando come le prove acquisite, ed in primis le intercettazioni ricordate dal ricorrente, non presentino natura individualizzante con specifico riferimento alla rapina commessa presso la Credem di Trapani il 6 luglio 2020, potendo riferirsi ad altra rapina commessa da CA in concorso con IM. Si tratta di dubbio ragionevole anche in rapporto alla tenuta degli altri elementi indiziari non oggetto di completa e specifica critica da parte del ricorso. La Corte di appello, invero, ha rilevato altresì che le conversazioni telefoniche tra ON AL, moglie di CA, e il coimputato ET IM, risalendo a gennaio e febbraio 2020, sono molto precedenti alla rapina commessa il 6 luglio 2020 (p.5); ha pure rilevato il difetto di acquisizione della mappatura delle celle agganciate dai telefoni in uso a CA e alla AL nei 5 periodi immediatamente antecedenti e successivi alla rapina del 6 luglio 2020; ha inoltre evidenziato l'assenza di accertamenti di polizia giudiziaria circa impronte papillari o tracce biologiche eventualmente riconducibili a CA, oltre al difetto di indagini antropometriche e di confronto dei tratti dell'imputato CA con quelli del "rapinatore 2", (visibile nelle immagini di videosorveglianza delle telecamere poste presso gli esercizi commerciali limitrofi all'istituto di credito) che, lungi dal costituire un elemento neutro, come prospettato dal ricorrente, è un ulteriore elemento negativo che rende il quadro indiziario non individualizzante rispetto alla partecipazione del CA quale concorrente, con IM e CO, alla rapina del 6 luglio 2020. La Corte di appello segnala in proposito (p.3) una significativa intercettazione ambientale (n. 612 del 29/09/2020) nella quale IM (conversando a bordo della sua vettura con "AL") conferma di avere già commesso diverse rapine con CA. 2.2 L'impugnazione risulta quindi aspecifica perché avulsa da un concreto e completo confronto con il contenuto della decisione impugnata e con il complesso degli elementi indiziari in essa apprezzati, con riferimento particolare all'elemento della "macchiatura" delle banconote, che nel ricorso non viene nemmeno invocato ed allegato. 2.3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente