Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2026, proposto dalla sig.ra SA Giudice, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società “ Domus Girò di Giudice SA & C. ”, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
avverso e per l’annullamento - previa sospensione:
a- dell’ordinanza n. 132 del 10.10.2025, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell’Area E.Q. del Comune di Capaccio Paestum ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Laura n. 79 - località Laura;
b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RT RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. A seguito di sopralluogo effettuato dal competente settore di vigilanza urbanistico-edilizia del Comune di Capaccio Paestum ha emesso l’ordinanza di demolizione n../2025 impugnata nel presente giudizio, rilevando l’abusiva realizzazione delle opere così indicate. : “struttura tipo padiglione adibito a sala ricevimenti con dimensioni complessive di circa m 22,00 x 17,60 x 3,50 di altezza massima e m 3,20 circa di altezza alla gronda, a sviluppare una superficie coperta di m2 360,00 circa, edificata su platea in calcestruzzo pavimentata di dimensioni di m 22,00 x 21,00 x 0,10 fuori terra in media e con pergolato in legno su lato est; realizzato con strutture in legno, composte da pilastri in legno sez. cm 20 x 14 bullonati a piastre in acciaio fondate a terra sulla platea in calcestruzzo pavimentata con mattonelle in gres ed alla copertura a falde inclinata con orditura con travi in legno, tavolato e manto di copertura in telone pesante in pvc., completa di grondaie e pluviali; chiuso perimetralmente con invetriate in legno fisse e scorrevoli, dotato di impianti elettrici e di climatizzazione. Presenta sul lato est un pergolato in legno e lungo il lato nord un massetto pavimentato con betonelle in cemento della lunghezza di circa 30,00 x 2,50 di larghezza”.
2. Mediante il ricorso in epigrafe la sig.ra Giudice ha contestato l’ingiunzione demolitoria affidandosi alle nove censure così rubricate : “I. Violazione di legge (artt. 3, 6, 6 bis, 10, 22, 27 e 37 d.p.r. n. 380/2001) - (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - sviamento - erroneità) ; 2. Violazione di legge (artt. 3, 6, 6bis, 10, 22, 27 e 37 d.p.r. n. 380/2001; artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004 in relazione agli artt. 2, 17 ed all’allegato a del d.p.r. n. 31/2017) - (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità); 3. Violazione di legge (artt. 3, 6, 6bis, 10, 22, 27 e 37 d.p.r. n. 380/2001; artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004 in relazione agli artt. 2, 17 ed all’allegato a del d.p.r. n. 31/2017) - (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità); IV. Violazione di legge (artt. 3, 6, 6bis, 10, 22, 27 e 37 d.p.r. n. 380/2001; artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004 in relazione agli artt. 2, 17 ed all’allegato a del d.p.r. n. 31/2017) - (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - sviamento - erroneità); 5. Violazione di legge (art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 17 del d.p.r. n. 31/2017) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto- di istruttoria - erroneità – sviamento; 6. Violazione di legge (artt. 3, 6, 6bis, 10, 22, 27 e 37 d.p.r. n. 380/2001; artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004 in relazione agli artt. 2, 17 ed all’allegato a del d.p.r. n. 31/2017) - (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità); 7. Violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 – art. 97 cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di motivazione - arbitrarietà - sviamento); 8. Violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 - art. 97 cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - erroneità - travisamento);9 – Violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 in relazione agli artt. 36 e 36 bis d.p.r. n. 380/2001) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - erroneità - travisamento)”.
2.1 In estrema sintesi parte ricorrente ha contestato la natura di nuova edificazione ascritta dal Comune alle opere de quibus e segnatamente ha sostenuto che il complesso delle opere si risolverebbe nella realizzazione di un dehors , assentibile in quanto nemmeno necessitante di permesso di costruire e, comunque, congruente con gli strumenti urbanistici e tantomeno abbisognevole di autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR n. 31/2017, nemmeno in forma semplificata.
2.2 Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità del provvedimento e sottolineando che il complesso delle opere realizzate avrebbe necessitato sia di permesso di costruire che di autorizzazione paesaggistica.
2.3 In vista dell’udienza cautelare fissata parte ricorrente, in data 16.2.2026 ha depositato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria dichiarando altresì di reputare, a questo punto, improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
3. All’odierna camera di consiglio, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato dato altresì avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato nella memoria del 16.2.2026 e confermato a verbale dalla parte ricorrente.
5. Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
5.1 Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
5.2 Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
5.3 Non guasta soggiungere, in disparte la decisiva dichiarazione della parte ricorrente, che il Collegio addiviene al medesimo esito d’improcedibilità seguendo l’orientamento, costantemente ribadito dalla Sezione, in base al quale, “la presentazione dell’istanza in sanatoria costituisce “atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori “potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, nn. 1104/2025 e 1616/2024).
5.4 Quanto sopra basta al Collegio per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
6. Stante la natura processuale della presente decisione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO