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Sentenza 23 giugno 2021
Sentenza 23 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2021, n. 24497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24497 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ME AR, n. ad Ancona il 12/05/1970, rappresentato ed assistito dall'avv. Maurizio Miranda e dall'avv. Giacomo Curzi, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 1786/2017, in data 10/01/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Domenico A.R. EC ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/01/2019, la Corte di appello di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24497 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 22/04/2021 Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in esito a giudizio abbreviato in data 14/03/2017, riduceva la pena inflitta a AR ME nella misura di anni due di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di AR ME, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Si contesta la decisione impugnata che ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante l'incompetenza territoriale, richiamando il fatto che l'eccezione non sarebbe stata riproposta "in limine" alla richiesta di giudizio abbreviato: in realtà, l'eccezione era stata tempestivamente proposta e poi reiterata con i motivi di appello. Altrettanto non condivisibile è la considerazione che quanto riferito dal ME non sia utilizzabile ai fini dell'eccezione proposta. Non si deve dimenticare che il medesimo rese dichiarazioni che, in relazione al reato di ricettazione, ben avrebbero potuto ritenersi "autoindizianti", e ciò in un procedimento penale che lo vedeva quale indagato (dichiarazioni pienamente utilizzabili essendo state rese alla presenza di difensore). Non da ultimo, il fatto che il ME fosse indagato per il reato di furto (della stessa merce che poi si ritiene sia stata dallo stesso ricettata), avrebbe dovuto escludere la sua imputabilità per il reato di ricettazione. La competenza, sulla base delle credibili dichiarazioni del ME, si radica in Verona (qualora si ritenga che in tale luogo il ME venne per la prima volta in possesso della merce) ovvero in Napoli (qualora si tenga conto della sola merce rinvenuta presso la sua abitazione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Dal consentito accesso agli atti si evince che, all'udienza dibattimentale del 05/05/2015 (il reato per cui si procede è a citazione diretta), il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, disponendo procedersi oltre. All'udienza del 20/09/2016, la difesa, munita di procura speciale, avanzava istanza di rito abbreviato, condizionandola alla produzione di un documento (e di successivi ulteriori nel prosieguo) nonchè all'esame dell'imputato; il Tribunale ammetteva l'imputato al rito abbreviato e fissava per il suo esame e la discussione l'udienza del 14/03/2017. In tale sede, sulle formalizzate conclusioni delle parti, il Tribunale pronunciava come da dispositivo. Fermo quanto precede, non risulta che la suindicata eccezione di incompetenza sia stata riproposta in limine alla richiesta di giudizio abbreviato ovvero sia stata nuovamente discussa e sollecitata in sede di discussione finale a margine del rito speciale: la circostanza ha comportato la decadenza della parte e la non riproponibilità della questione in sede di impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 12293 del 08/10/2019, dep. 2020, Foglia;
Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli). In ogni caso, come evidenziato dal Procuratore generale, i giudici di merito hanno radicato la competenza territoriale nel luogo in cui è accertata la detenzione dell'oggetto materiale del reato, che nel caso in esame è MO (con conseguente competenza territoriale dell'adito Tribunale di Ancona). In ogni caso, del tutto irrilevanti paiono le doglianze che ne focalizzano il luogo in quello del furto del bene che sono pertinenti ad un reato diverso, o alle dichiarazioni del ricorrente - al di là del profilo della loro utilizzabilità - relative alla detenzione della merce illecita in Napoli (criterio rimasto privo di necessari elementi di supporto). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/04/2021
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Domenico A.R. EC ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/01/2019, la Corte di appello di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24497 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 22/04/2021 Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in esito a giudizio abbreviato in data 14/03/2017, riduceva la pena inflitta a AR ME nella misura di anni due di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di AR ME, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Si contesta la decisione impugnata che ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante l'incompetenza territoriale, richiamando il fatto che l'eccezione non sarebbe stata riproposta "in limine" alla richiesta di giudizio abbreviato: in realtà, l'eccezione era stata tempestivamente proposta e poi reiterata con i motivi di appello. Altrettanto non condivisibile è la considerazione che quanto riferito dal ME non sia utilizzabile ai fini dell'eccezione proposta. Non si deve dimenticare che il medesimo rese dichiarazioni che, in relazione al reato di ricettazione, ben avrebbero potuto ritenersi "autoindizianti", e ciò in un procedimento penale che lo vedeva quale indagato (dichiarazioni pienamente utilizzabili essendo state rese alla presenza di difensore). Non da ultimo, il fatto che il ME fosse indagato per il reato di furto (della stessa merce che poi si ritiene sia stata dallo stesso ricettata), avrebbe dovuto escludere la sua imputabilità per il reato di ricettazione. La competenza, sulla base delle credibili dichiarazioni del ME, si radica in Verona (qualora si ritenga che in tale luogo il ME venne per la prima volta in possesso della merce) ovvero in Napoli (qualora si tenga conto della sola merce rinvenuta presso la sua abitazione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Dal consentito accesso agli atti si evince che, all'udienza dibattimentale del 05/05/2015 (il reato per cui si procede è a citazione diretta), il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, disponendo procedersi oltre. All'udienza del 20/09/2016, la difesa, munita di procura speciale, avanzava istanza di rito abbreviato, condizionandola alla produzione di un documento (e di successivi ulteriori nel prosieguo) nonchè all'esame dell'imputato; il Tribunale ammetteva l'imputato al rito abbreviato e fissava per il suo esame e la discussione l'udienza del 14/03/2017. In tale sede, sulle formalizzate conclusioni delle parti, il Tribunale pronunciava come da dispositivo. Fermo quanto precede, non risulta che la suindicata eccezione di incompetenza sia stata riproposta in limine alla richiesta di giudizio abbreviato ovvero sia stata nuovamente discussa e sollecitata in sede di discussione finale a margine del rito speciale: la circostanza ha comportato la decadenza della parte e la non riproponibilità della questione in sede di impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 12293 del 08/10/2019, dep. 2020, Foglia;
Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli). In ogni caso, come evidenziato dal Procuratore generale, i giudici di merito hanno radicato la competenza territoriale nel luogo in cui è accertata la detenzione dell'oggetto materiale del reato, che nel caso in esame è MO (con conseguente competenza territoriale dell'adito Tribunale di Ancona). In ogni caso, del tutto irrilevanti paiono le doglianze che ne focalizzano il luogo in quello del furto del bene che sono pertinenti ad un reato diverso, o alle dichiarazioni del ricorrente - al di là del profilo della loro utilizzabilità - relative alla detenzione della merce illecita in Napoli (criterio rimasto privo di necessari elementi di supporto). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/04/2021