TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 826
TAR
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione norme sul soccorso istruttorio e principi di buon andamento

    Il Collegio ritiene che l'errore commesso dalla ricorrente nell'inserire il numero di protocollo sia un mero errore materiale, rilevabile dal contesto dell'atto, che non incide sul contenuto sostanziale della domanda e che non altera la par condicio tra i concorrenti. Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o correggere d'ufficio l'errore, anziché procedere all'esclusione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il Collegio rileva che l'amministrazione ha trattato diversamente la ricorrente rispetto al candidato n. 18, pur in presenza di errori analoghi. L'amministrazione non ha fornito una giustificazione valida per tale disparità di trattamento, non potendo sostenere che la volontà della ricorrente fosse meno chiara rispetto a quella dell'altro candidato, dato che la domanda per il profilo contabile, se interpretata come mero duplicato, non avrebbe avuto alcun effetto giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 826
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 826
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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