Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2444 del 2025, proposto da
IA AR IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pascal Librizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Elisabetta Caruso e Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN SA, EM LL, AN AR ET ZZ, VI EN, EL IR, IA AN, IE NT e NT IR AB, tutti non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
per l'annullamento
a) della determinazione n. 3053 in data 20 agosto 2025, con i relativi allegati A e B, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla progressione verticale dall’Area degli operatori esperti all’Area degli istruttori (profilo contabile);
b) ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria definitiva degli idonei e dei vincitori e della relativa graduatoria;
c) del decreto del Sindaco Metropolitano n. 222/2024 di approvazione del regolamento sulle progressioni verticali tra le Aree e la determinazione n. 3765/2024 di approvazione dell’avviso, nella parte in cui tali atti possano essere interpretati nel senso fatto proprio dall’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. VO IO OS CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione Dirigenziale gen n. 3053 (ivi compresi i relativi allegati A. e B.) adottata dal Servizio D1.02 Politiche delle Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania in data 20/08/2025 la Sig.ra IA AR IT è stata esclusa dalla progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo contabile, nell’ambito della indetta procedura comparativa per la progressione tra le Aree, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città Metropolitana di Catania per la copertura di n. 113 posti, con la seguente motivazione “ esclusione ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso di indizione della procedura: il candidato non completa correttamente la procedura di presentazione della domanda perché inserisce in piattaforma il protocollo n. 18649 del 31.03.2025 che corrisponde ad una domanda presentata per altro profilo (istruttore amministrativo)”.
La Sig.ra IA AR IT ha impugnato tale provvedimento – nonché, ove dovesse occorrere, il Decreto del Sindaco metropolitano n. 222 del 18.11.2024 di approvazione del regolamento e della determinazione n. 3765 del 01.12.2024 di approvazione dell’avviso nella parte in cui possano essere interpretati nel senso reso dall’amministrazione, ed ove esistente, il verbale di approvazione della graduatoria definitiva degli idonei e dei vincitori e della relativa graduatoria; – con un ricorso notificato alla Città metropolitana di Catania il 28 ottobre 2025, ed ai controinteressati AN SA, EM LL, AN AR ET ZZ, VI EN, EL IR, IA AN, IE NT e NT IR AB in date differenziate (l’ultima delle quali è comunque quella dell’8 novembre 2025), al cui interno sono stati dedotti i seguenti vizi:
1) violazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento sull’espletamento della procedura selettiva approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 222 del 18/11/2024, violazione dell’art. 3 dell’avviso approvato con determinazione n. gen. 3765 del 02/12/2024, violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e favor partecipationis , nonché di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità manifesta e violazione del principio di par condicio tra i concorrenti;
2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli art. 1, 3 e 6 della L. n. 241/1990, nonché di eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Si è costituito in giudizio l’ente pubblico intimato, controdeducendo alle censure attoree nelle proprie difese secondo quando si esporrà in sede di contestuale scrutinio delle prime.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva accolta con ordinanza n. 406/2024 del 5 dicembre 2025, in forza della quale il ricorrente veniva ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo contabile in quanto, da un lato, “ le censure contemplate in ricorso … non appaiono del tutto sfornite del cosiddetto requisito del fumus boni juris, con particolare riferimento alla circostanza che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per aver inserito in piattaforma il protocollo n. 18649/2025 relativo ad una domanda presentata per il diverso profilo di istruttore amministrativo, sebbene anche altro candidato, individuato con l’istanza n. 345 in data 11 dicembre 2024, protocollo n. 2577/2025, abbia indicato in piattaforma un protocollo differente (n. 2571/2025, riferito alla domanda di un diverso candidato) e sia stato, invece, ammesso alle ulteriori fasi della procedura ”, mentre dall’altro “ nel prescritto bilanciamento dei contrapposti interessi non appare di particolare pregiudizio per l’Amministrazione l’ammissione con riserva della candidata alle ulteriori fasi della procedura, anche al fine di evitare complicazioni procedimentali e processuali che potrebbero derivare dall’ipotetico accoglimento del presente gravame nella fase di merito ”.
Il ricorrente depositava memoria in segreteria il 01/12/2025 per replicare alle argomentazioni di cui all’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania, ivi evidenziando:
(con riguardo alle censure di cui al primo motivo di ricorso) la inconferenza delle “ ulteriori massime giurisprudenziali individuate da controparte, tutte richiamate nella citata sentenza TAR Piemonte, che fondano su una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, ovvero riguardano situazioni processuali in cui la mancata allegazione documentale originaria non permetta di ricorrere, in alcun modo, a meccanismi integrativi successivi per la sussistenza di profili ostativi attinenti a titoli sostanziali e non a meri errori materiali di trascrizione ”; mentre “ la Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014, richiamata dalla difesa del resistente, qualora attenzionata integralmente, lungi dal confortare l’operato illegittimo dell’Amministrazione, conferma le ragioni della ricorrente. Il decisum plenari, difatti, preclude tassativamente il ricorso al c.d. soccorso istruttorio per ipotesi ontologicamente estranee alla fattispecie in esame, quali la produzione tardiva di documenti o dichiarazioni mancanti; di contra, ammette espressamente l'attivazione dell'istituto per “rettificare errori materiali” quale, in ispecie, l’imprecisa trascrizione del numero di protocollo poiché attinente ad elementi estrinseci al contenuto della documentazione già validamente trasmessa ”;
(con riguardo alle censure di cui al secondo motivo di ricorso) la necessità di adottare il medesimo “ criterio adottato con il candidato n. 18 … (sicchè) l’Ente avrebbe dovuto sanare d’ufficio la posizione della ricorrente atteso che era (ed è) in possesso sia del numero di protocollo attinente al profilo amministrativo sia di quello afferente al profilo contabile (come chiaramente emerge dal frontespizio della domanda di partecipazione ove è riportata l’etichetta adesiva rilasciata ed assegnata dall’ Ufficio protocollo);in subordine attivare il soccorso istruttorio per consentire alla ricorrente di confermare la volontà indicando correttamente il dato numerico parzialmente errato in ossequio al principio cardine del favor partecipationis; mentre “in merito ai candidati n. 8 e n. 408, le omissioni documentali che riguardano, rispettivamente, l’anzianità di servizio maturata e il titolo di studio posseduto, sono state riconosciute sanabili dall’Amministrazione medesima; è dunque singolare e sintomatico che alla ricorrente venga, invece, negata la possibilità di integrare una mera imprecisione materiale ”.
In data 12 marzo 2026 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver raccolto a verbale la dichiarazione del difensore di parte ricorrente circa l’effetto utile della disposta ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo contabile, la quale si era conclusa con la collocazione della propria assistita al quarto posto, rispetto ai nove utili disponibili.
Preliminarmente occorre rappresentare quali fatti hanno condotto alla adozione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe.
In ordine alla fase di ammissione/esclusione dei candidati, l’art. 11 del Regolamento adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 222 del 18.11.2024 stabilisce che essa si dispieghi nella preliminare verifica, demandata al Servizio Politiche delle Risorse Umane, del possesso dei requisiti dichiarati e che “ In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, sarà disposta l’ammissione dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati. […] In caso di ragionevole dubbio sui requisiti di ammissione, sia nell’interesse del candidato, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle selezioni, sarà disposta l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti”. A tal riguardo il regolamento puntualizza altresì che l’avviso debba necessariamente contenere “ l’indicazione delle modalità per l’eventuale regolarizzazione di vizi sanabili ”.
Con Determinazione n. gen. 3765 del 02/12/2024 la Città Metropolitana di Catania ha approvato l’Avviso di indizione della suddetta procedura selettiva oggetto della presente controversia, stabilendo:
i) All’art. 2, che la domanda di partecipazione (il cui termine ultimo di presentazione, originariamente stabilito alla data del 17.12.2024 è stato, da ultimo, prorogato al 31/03/2025 all.5) debba essere inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema intranet del sito istituzionale dell’Ente, mediante la compilazione di apposito modulo. Una volta “ completata la domanda, compilata attraverso il modulo dedicato, il candidato dovrà stamparla in duplice copia e presentarla all’ufficio protocollo dell’ente che rilascerà ricevuta con numero e data di protocollazione, questi saranno registrati dal candidato nella piattaforma informatica. Da questo momento la domanda presentata non potrà essere modificata o eliminata dal candidato che avrà la domanda disponibile solo in visione ”;
ii) All’art. 3 che “ Il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o l’eventuale mancata regolarizzazione di vizi sanabili contenuti nella domanda stessa tramite soccorso istruttorio nei termini perentori comunicati dall’Amministrazione, comportano l’esclusione dalla procedura ”.
L’attuale ricorrente
iii) con istanza n. 569 del 20.12.2024 ha presentato la domanda per essere ammessa alla procedura per la progressione verticale all’Area degli Istruttori - profilo professionale contabile; ricevuta la domanda l’ufficio protocollo ha censito la stessa nel sistema informatico ed assegnato il n. 18651 del 31.03.2025 riportando il predetto riferimento numerico anche sula prima pagina della domanda;
iv) con istanza censita con prot. gen. n. 18649 del 31.03.2025, n. 687 del 31.03.2025, la sig.ra IT ha presentato domanda di partecipazione per la progressione all’Area degli Istruttori - profilo amministrativo.
Tuttavia la procedura per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura per la progressione verticale all’Area degli Istruttori - profilo professionale contabile, come la stessa ricorrente riconosce essere avvenuto in punto di fatto, veniva dall’Amministrazione intimata ritenuta non correttamente completata dalla prima “ perché inserisce in piattaforma il protocollo n. 18649 del 31.03.2025 che corrisponde ad una domanda presentata per altro profilo (istruttore amministrativo )”. Dove invece le posizioni della ricorrente e dell’Amministrazione intimata divergono è sulle conseguenze giuridiche da trarre da quel fatto. Mentre infatti la prima vede in quel fatto un mero errore materiale correggibile ex officio dalla stessa Amministrazione intimata – o tutt’al più emendabile attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio -, la seconda ritiene che esso inveri una causa di doverosa esclusione a norma dell’art. 11 del Regolamento adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 222 del 18.11.2024.
Si può ora passare all’esame distintamente proposte con ciascuno dei due motivi di ricorso.
I – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta di aver ritualmente osservato le prescrizioni di cui all’art. 2 dell’Avviso adottato con determinazione n. 3765 del 01.12.2024”[perchè “ la domanda è stata compilata e caricata sulla piattaforma, debitamente sottoscritta e corredata da documento d’identità, con le generalità complete, riportando sulla prima pagina il corretto numero di protocollo n. 18651 del 31.03.2025 generato e acquisito dal sistema dell’Ente nonché il profilo professionale (istruttore contabile) cui la candidata ha inteso partecipare ”]; mentre “ la mera imprecisione riscontrata riguarda un momento successivo per cui, una volta caricata nel sistema la domanda, la candidata avrebbe dovuto trascrivere nuovamente nel sistema il numero di protocollo già assegnato e registrato dal medesimo Ufficio e quindi in possesso dell’Amministrazione resistente che, tra l’altro, è anche chiaramente riportato sulla prima pagina della domanda stessa ”. Il che renderebbe “ indubbio che l’imprecisione in cui è incorsa la ricorrente (che non altera la sostanza dell’atto di partecipazione), lungi dal comportarne l’esclusione dalla procedura concorsuale, avrebbe dovuto condurre il Responsabile del procedimento a fare uso del c.d. soccorso istruttorio giusta quanto stabilito dall’ art. 6, comma I, lett. b), Legge n. 241/1990 che attribuisce all’Amministrazione il potere–dovere di richiedere rettifiche o chiarimenti in presenza di irregolarità meramente formali o di incompletezze documentali ”.
A ciò replica l’Amministrazione intimata affermando che “ l’art.11 del regolamento, recante la disciplina di “ammissione ed esclusione dei candidati”, e l’art. 2 dell’avviso di indizione della procedura comparativa per la progressione tra le aree, ove erano state specificate, nel dettaglio, le modalità e i termini per la presentazione della domanda partecipazione e per il suo conseguente inserimento nel sistema informatico, mediante la corretta compilazione del format predisposto dall’Ente resistente … sono espressione e, conseguente, applicazione dei principi di “autoresponsabilità del cittadino” (nella specie, del candidato ad una procedura concorsuale) e di par condicio tra i concorrenti, che, secondo la consolidata giurisprudenza, costituiscono un limite alla possibilità per la P.A. di attivare il soccorso istruttorio per sanare delle irregolarità non sanabili, in quanto imputabili alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti ”.
A giudizio del Collegio tali repliche non persuadono. I limiti che possono essere posti alla operatività del soccorso istruttorio, in ragione della deroga che essi comportano al principio, invece sicuramente generale, della massima officiosità del potere istruttorio esercitabile dalla P.A. a mente dell’art. 6 della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali (o comunque: nell’ambito delle procedure selettive per merito comparativo, così come per quelle di progressione verticale nell’ambito delle PP.AA.) riguardano la impossibilità di attribuire - pel suo tramite - un maggior tempo a taluni soltanto fra i concorrenti per il reperimento o dei titoli di partecipazione, o dei titoli suscettibili un’attribuzione di maggior punteggio o dei titoli di preferenza. Soltanto in simili ipotesi, invero, può risultare esser messa effettivamente a rischio la “ par condicio tra i concorrenti ”, che invece l’Amministrazione intimata invoca a sproposito con riguardo al caso di specie. Infatti, come da condiviso precedente, “L'art. 6 L. n. 241 del 1990, invocato dal ricorrente (al pari dell'art. 71 co. 3, del D.P.R. n. 445 del 2000, non richiamato in atti) impone all'Amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. In materia di procedure selettive, tale meccanismo trova applicazione "qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'amministrazione (TAR Campania, Napoli, 3250/2021; T.A.R. Veneto, n. 465/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 58/2016)" (TAR Lombardia (Milano), Sez. III, 06/04/2022 n. 778). La norma si applica dunque ad ipotesi di meri refusi o errori materiali, consistenti nella fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale (Cons. Stato, Sez. V, 26/01/2021, n. 796; Cons. Stato, Sez. III, 09/12/2020, n. 7758), rilevabili ictu oculi dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (Cons. Stato, Sez. III, 20/03/2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. V, 11/01/2018, n. 113). Si tratta di errori che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono incidere sulla par condicio dei concorrenti, poiché non modificano il contenuto sostanziale della domanda, ma oscurano la volontà del candidato, la quale è rimasta fortuitamente inespressa ma è nondimeno desumibile dal documento presentato all'Amministrazione. L'eliminazione dell'errore dichiarativo non comporta quindi l'esercizio di alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per riallineare l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione (Cons Stato, Sez. V, 13/10/2016, n. 4237). Il soccorso istruttorio non può invece sopperire a omissioni documentali, né consentire la rimessione in termini di un candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente dedotti o prodotti all'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 04/06/2018 n. 3373). "Diversamente opinando, infatti, la correzione dell'errore diverrebbe un indebito strumento di modifica o integrazione dell'offerta correlato al compimento di una inammissibile attività manipolativa da parte della Commissione di gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 28 maggio 2019, n. 6690), dando luogo alla violazione dei principi di par condicio, di affidamento nelle regole di gara, di trasparenza e di certezza dei traffici giuridici (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1998 del 20 marzo 2020; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 889 del 13 febbraio 2013; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4592 del 22 agosto 2012)" (TAR Lazio, Sez III, 15/04/2024 n. 7410)” [T.A.R. Piemonte, Sez. III, sentenza 5 marzo 2025, n. 468].
Nel caso di specie la ricorrente, nella prima pagina della domanda di partecipazione alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo contabile, ha riportato correttamente il protocollo il n. 18651 attribuitole dall’Amministrazione (poi) intimata. La inserzione, in una parte successiva della domanda, del protocollo n. 18649 – relativo invece alla presentata domanda alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo amministrativo, perfetta in ogni altra sua parte; e quindi tale da escludere ex ante , con ragionevole certezza, che l’attuale ricorrente avesse voluto partecipare soltanto alla seconda, piuttosto che non (anche) alla prima, così come consentito dal sesto comma dell’art. 2 dell’Avviso adottato con determinazione n. 3765 del 01.12.2024 (alla cui stregua “i candidati possono inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa al massimo per due profili nell’ambito della stessa “Famiglia professionale ”) -, costituisce pertanto, a giudizio del Collegio, un mero “ error( e) material (e), consistent (e) nella fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale (Cons. Stato, Sez. V, 26/01/2021, n. 796; Cons. Stato, Sez. III, 09/12/2020, n. 7758), rilevabili ictu oculi dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (Cons. Stato, Sez. III, 20/03/2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. V, 11/01/2018, n. 113)”: ovvero di uno fra gli errori che, “ per le loro caratteristiche intrinseche, non possono incidere sulla par condicio dei concorrenti, poiché non modificano il contenuto sostanziale della domanda, ma oscurano la volontà del candidato, la quale è rimasta fortuitamente inespressa ma è nondimeno desumibile dal documento presentato all'Amministrazione ”.
Sussistono quindi i vizi, dedotti con il primo motivo di ricorso, di violazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 241/1990, di violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento sull’espletamento della procedura selettiva approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 222 del 18/11/2024 (e più in particolare: del secondo periodo del suo quarto comma, alla cui stregua “ in caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, sarà disposta l’ammissione dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati ”, piuttosto che la loro immediata esclusione) e di violazione dell’art. 3 dell’avviso approvato con determinazione n. gen. 3765 del 02/12/2024 – in relazione al terzo comma del suo art. 3 (alla cui stregua “ il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o l’eventuale mancata regolarizzazione di vizi sanabili contenuti nella domanda stessa tramite soccorso istruttorio nei termini perentori comunicati dall’Amministrazione, comportano l’esclusione dalla procedura ”), ed alla natura senz’altro sanabile dell’errore commesso dalla ricorrente nella compilazione della domanda: che non avrebbe consentito di escluderla se non in esito ad una “ mancata regolarizzazione … tramite soccorso istruttorio (invece in concreto mai attivato) nei termini perentori comunicati dall’Amministrazione ”.
II - Ma in realtà l’errore commesso dall’Amministrazione intimata è ancor più grave, ed ancor meno scusabile, ove si considerino le circostanze che hanno indotto la ricorrente a postulare un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento con il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente lì sottopone a critica “ la condotta valutativa tenuta nei confronti della posizione contrassegnata con il n. 18) di cui all’ elenco predisposto in seno alla Determinazione gravata. In parte motiva della suddetta Determinazione è dato, infatti, testualmente leggere: “Considerato che, con riferimento alla domanda n. 345 del 11.12.2024 – prot. 2577 del 16.01.2025, l’indicazione in piattaforma del prot. 2571 del 16.01.2025 costituisce un errore materiale sanabile in quanto da un controllo effettuato dall’Ufficio il prot. 2571 del 16.01.2025 riguarda una domanda di un altro candidato ”.
Osserva il Collegio che se l’Amministrazione intimata avesse impiegato il medesimo canone di diligenza nell’esame della domanda di partecipazione alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo contabile presentata dalla ricorrente, si sarebbe agevolmente avveduta che “ l’indicazione in piattaforma (qui) del prot. 18649 costituisce un errore materiale sanabile in quanto da un controllo effettuato dall’Ufficio il prot. 18649 riguarda una (altra) domanda di (uno stesso) candidato”: ovvero una condotta perfettamente legittima della ricorrente, che si è avvalsa della facoltà di cui al sesto comma dell’art. 2 dell’Avviso adottato con determinazione n. 3765 del 01.12.2024, alla cui stregua “ i candidati possono inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa al massimo per due profili nell’ambito della stessa “Famiglia professionale ”.
L’Amministrazione intimata cerca di sfuggire alla palesemente consumata disparità di trattamento con la seguente argomentazione:
“mentre il candidato identificato con domanda n. 18, ha inoltrato istanza per la partecipazione ad un unico profilo della procedura in esame, l’odierna ricorrente ha, invece, inoltrato due distinte istanze per profili differenti (amministrativo e contabile), contrassegnate da due distinti numeri di protocollo. Nel primo caso, la volontà del candidato di partecipare allo specifico profilo di istruttore contabile, pur in presenza di un errore nella compilazione del format, risultava chiara e ciò a differenza del caso all’esame ove l’errata indicazione del numero di protocollo della domanda è risultato determinante ai fini dell’esclusione della candidata dalla procedura di progressione per entrambi i profili, in ragione della richiesta di partecipazione a due profili, con impossibilità, pertanto, dell’Amministrazione e per essa del Servizio competente di sostituirsi alla volontà dell’istante, non esplicitata in modo chiaro ed inequivocabile ”.
Ma poiché la domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo amministrativo era assolutamente corretta, nel caso di specie non vi era materia per alcun dubbio da parte dell’Amministrazione intimata: che in applicazione dell’art. 1367 c.c. (alla cui stregua “ nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno ”) avrebbe dovuto qualificare la domanda contraddistinta alla sua prima pagina dal protocollo n. 18651 come domanda di partecipazione alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo contabile - perché altrimenti essa non avrebbe avuto alcun effetto giuridico, in quanto mero duplicato di quella (già) presentata di partecipazione della ricorrente alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori -, affetta da “ un errore materiale sanabile in quanto da un controllo effettuato dall’Ufficio ” essa avrebbe dovuto esser riconosciuta come autonoma e distinta rispetto a quella presentata da uno stesso dipendente per la partecipazione alla procedura di progressione verticale nell’Area degli Istruttori – profilo amministrativo.
Il non aver operato ex officio quella correzione, così come per il candidato in posizione n. 18), pone peraltro la ricorrente in una posizione ancor più deteriore che se fosse stato concretamente effettuato – come invece non è concretamente avvenuto – il soccorso istruttorio. In quest’ultimo caso, infatti, il secondo periodo del quarto comma dell’art. dell’art. 11 del Regolamento sull’espletamento della procedura selettiva approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 222 del 18/11/2024 ed il terzo comma dell’art. 3 dell’avviso approvato con determinazione n. gen. 3765 del 2/12/2024 pongono termini perentori per ottemperare alle richieste dell’Amministrazione, la cui mancata osservanza costituisce causa di esclusione del candidato. Non si capisce pertanto perché, versando la ricorrente nelle medesime condizioni del candidato in posizione 18), soltanto quest’ultimo avrebbe dovuto beneficiare di un essere rimesso in corsa dalla stessa amministrazione, senza esser gravato da adempimenti ulteriori per conservare il proprio diritto alla partecipazione alla procedura di progressione verticale per la quale è controversia.
Quanto poi alla considerazione di parte ricorrente secondo cui “ in merito ai candidati n. 8 e n. 408, le omissioni documentali che riguardano, rispettivamente, l’anzianità di servizio maturata e il titolo di studio posseduto, sono state riconosciute sanabili dall’Amministrazione medesima; è dunque singolare e sintomatico che alla ricorrente venga, invece, negata la possibilità di integrare una mera imprecisione materiale ”, il Collegio non ritiene di dover estendere ad esse il proprio scrutinio per carenza d’interesse della ricorrente al riguardo, tenuto conto che per loro tramite viene semplicemente rafforzata la trama argomentativa a supporto di una censura, la cui fondatezza è comunque già stata riconosciuta con l’esame del differente trattamento riservato dall’Amministrazione intimata al candidato in posizione n. 18).
III – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla esclusivamente la Determinazione Dirigenziale gen n. 3053 (ivi compresi i relativi allegati A. e B.) adottata dal Servizio D1.02 Politiche delle Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania in data 20/08/2025; non essendovi, in conseguenza di ciò, alcun (ulteriore) interesse del ricorrente a contestare il decreto del Sindaco Metropolitano n. 222/2024 di approvazione del regolamento sulle progressioni verticali tra le Aree e la determinazione n. 3765/2024 di approvazione dell’avviso - ove tali atti fossero stati interpretati nel senso fatto proprio (ma non correttamente, a giudizio del Collegio) dall’Amministrazione intimata nelle proprie difese -, o – dopo la rappresentata collocazione della ricorrente al quarto posto su nove posti utili in sede di sopravvenuta approvazione della graduatoria definitiva – il verbale di approvazione della graduatoria definitiva degli idonei e dei vincitori.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla esclusivamente la Determinazione Dirigenziale gen n. 3053 (ivi compresi i relativi allegati A. e B.) adottata dal Servizio D1.02 Politiche delle Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania in data 20/08/2025.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite, che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e con applicazione della riduzione di cui all’ultimo paragrafo del primo comma del suo art. 4 in misura massima, liquida in 3.612,00 (tremilaseicentododici/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UR, Presidente
VO IO OS CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VO IO OS CU | AN UR |
IL SEGRETARIO