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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1973/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv.GUIDETTI PAOLO e Parte_1 C.F._1
TATIANA PAGANELLI, (cf. rappresentata e difesa dall'avv.PAGANELLI C.F._2
GIUDITTA CATERINA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 10 I ricorrenti, genitori dei figli nata il [...] e nato il [...] hanno ottenuto Per_1 Per_2
dal Tribunale di Modena decreto n. 425/2020 del 23.1.2020, a conclusione del procedimento giudiziale iscritto al n. 2112/2019 R.g.Vol. che ha fino ad oggi regolamentato le condizioni di affidamento e mantenimento della prole che tra le altre cose prevedeva in capo al padre il mantenimento dei figli pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% delle rate del mutuo della casa familiare.
Con ricorso del 16/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I figli minori e , rispettivamente di anni 17 e 10, rimarranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le questioni di straordinaria amministrazione;
Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla loro salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi.
2) La casa familiare sita in Finale IA (MO) - frazione Massa Finalese, Piazzale S. Pertini n. 3 in comproprietà, per pari quote, al sig. ed alla sig.ra AG, rimane assegnata alla SI.ra Pt_1
AG IA, presso la quale i minori sono e saranno collocati in via prevalente e manterranno la residenza, anche ai fini anagrafici.
La sig.ra AG, si impegna a volturare a sé l'utenza della TARI ancora intestata alla sig. Pt_1
mentre le altre utenze sono già intestate alla SI.ra AG.
Il sig. che si è già trasferito altrove allontanandosi dalla casa familiare, si impegna e si Pt_1
obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica dall'abitazione sita in Finale IA (MO),
Piazzale Sandro Pertini n. 3 facendo domanda di cambio residenza entro 1 mese dal deposito del presente ricorso.
pagina 2 di 10 3) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé e quando lo vorrà, compatibilmente Per_1 Per_2
con i loro impegni e interessi, e comunque potrà vederli e tenerli con sé un week-end ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 circa al lunedì mattina alle ore 7.50, avendo cura di prelevarli da casa della madre e lì riaccompagnarli.
Le festività scolastiche (giorno del patrono, la festa della liberazione il 25 aprile, la festa dei lavoratori il 1° maggio, la festa della Repubblica il 2 giugno, il 15 agosto per l'Assunzione, il 1°
novembre per Ognissanti, l'8 dicembre per l'Immacolata Concezione) verranno ripartiti equamente tra i genitori, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo e tenendo conto dei supremi interessi dei minori e dei loro impegni e interessi che si paleseranno con la crescita.
Durante le ferie estive, in aggiunta al calendario ordinario, i figli trascorreranno una settimana in vacanza con il padre e una settimana in vacanza con la madre, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra loro. Il padre si impegna ad aumentare i giorni di vacanza con i figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
I figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze di
Pasqua, alternando un anno la Pasqua e l'altro la Pasquetta, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e la volontà dei figli.
Nel caso in cui il calendario qui stabilito non venga rispettato, le parti convengono sin d'ora di incontrarsi per rivalutare l'importo dell'assegno di mantenimento.
In caso di indisposizione e malattia dei figli minori, i genitori convengono che il diritto di frequentazione del padre sarà sospeso, fatto salvo la facoltà di quest'ultimo di recuperare le giornate perdute per tali ragioni.
, prossima a compiere 18 anni, potrà vedere e stare con il padre quanto lo vorrà. Per_1
I genitori si impegnano a non ostacolare i desideri di assecondandola nelle sue future scelte Per_1
di vita.
pagina 3 di 10 4) A titolo di contributo al mantenimento di e , il padre verserà, con decorrenza dal Per_1 Per_2
mese di maggio 2025, ed entro la fine di ogni mese, alla madre, tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che la stessa gli indicherà, la somma mensile di € 500,00, somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. L'assegno unico familiare, ed ogni altro sussidio che dovesse sostituire o affiancare tale misura, ed ogni altro beneficio spettante per i figli, sarà percepito per intero dalla sig.ra AG.
Le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per e saranno portate in Per_1 Per_2
detrazione dal padre e dalla madre in parti eguali, ed anche nella dichiarazione dei redditi i figli saranno indicati al 50 %.
Le parti sono già concordi a fissare l'assegno di mantenimento per il solo , quando Per_2 Per_1
avrà raggiunto la piena indipendenza economica, ad € 300,00 mensili, somma sempre soggetta a indicizzazione annuale per legge e maggiorata di rivalutazione Istat, decorrente del mese di maggio
2026.
5) Le spese straordinarie per e saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno. Per_1 Per_2
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di
Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 10 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
6) Entrambi i genitori si impegnano a permettere ai rispettivi parenti di instaurare con e Per_1
un rapporto significato degno di tutela e nell'interesse dei figli. Per_2
7) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno di e e alle Per_1 Per_2
eventuali celebrazioni e eventi che li riguardano (Battesimo, Comunione, Cresima, eventi sportivi ecc…) siano entrambi presenti e permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici.
8) I genitori si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei figli e per espatrio a scopi turistici e Per_1 Per_2
culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
pagina 5 di 10 9) La sig.ra IA AG si impegna e si obbliga a corrispondere all'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo ipotecario, le restanti rate mensili previste nel contratto di mutuo, dal mese di maggio
2025 compreso e fino alla naturale scadenza (prevista per il mese di 31.12.2038), manlevando e tenendo indenne il sig. da qualsivoglia pretesa che sia azionata dall'Istituto Bancario Parte_1
successiva al maggio 2025. A tal fine la sig.ra IA AG farà addebitare il mutuo su un nuovo e/o diverso conto corrente a lei sola intestato che all'uopo diverrà la fonte di addebito per le rate del mutuo e dichiara altresì di non avere alcuna pretesa riguardo al saldo attivo del conto corrente intestato al sig. utilizzato dall'Istituto Bancario fino ad oggi per prelevare la rata del mutuo. Pt_1
Il SI. dichiara e garantisce di aver regolarmente corrisposto le rate del mutuo sino al mese di Pt_1
aprile 2025 compreso, manlevando e tenendo indenne la SI.ra AG da qualsivoglia pretesa dell'Istituto Bancario maturata antecedentemente all'aprile 2025.
10) Il sig. riconosce di proprietà esclusiva della sig.ra AG i beni mobili e gli arredi Pt_1
presenti nella abitazione familiare.
11) Le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, si impegnano ad abbandonare, ai sensi degli artt.
181 – 309 cpc, il procedimento iscritto presso il Tribunale di Modena al n. 7626/2020 R.g., non comparendo alla prossima udienza fissata per il giorno 9/7/2025, ed a quella successiva;
le spese legali del predetto giudizio sono integralmente compensate tra le parti, le quali rinunciano alle domande tutte proposte in detto giudizio.
12) Le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, si impegnano altresì ad estinguere il procedimento iscritto presso il Giudice di Pace di Finale IA al n. 501/2024 R.g. mediante l'impegno a formalizzare, con la creditrice accordo transattivo alle condizioni già indicate Controparte_1
dalla società ed ad oggi non ancora accettate, importo che verrà corrisposto dalle parti al 50 %
ciascuno. Le spese legali del predetto giudizio sono integralmente compensate tra le parti, le quali rinunciano alle domande tutte proposte in detto giudizio.
pagina 6 di 10 13) (Rapporti patrimoniali tra le parti: riconoscimenti) Le parti si danno reciprocamente atto di aver entrambi contribuito, senza riserva alcuna, alla costruzione del futuro della loro famiglia, il cui benessere è frutto del lavoro di entrambi;
gli stessi si danno altresì reciproca-mente atto di avere attinto alle loro risorse in maniera assolutamente paritaria e liberamente, ognuno utilizzando al meglio i proventi del proprio lavoro, e che anche eventuali benefici ed aiuti ricevuti dalle reciproche famiglie d'origine, sono stati sempre utilizzati per il benessere della famiglia, sicché le parti danno atto di non vantare crediti o debiti l'uno verso l'altra, e/o verso le rispettive famiglie.
14 - (Rapporti patrimoniali tra le parti: rinunce) Con la firma del presente ricorso, le parti rinunciano reciprocamente a ogni e qualsivoglia pretesa di carattere economico, sia quelle già esplicitate che quelle ad oggi non avanzate, riconoscendo di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra.
In via esemplificativa e non esaustiva: il SI. rinuncia alle richieste economiche formulate nel Pt_1
giudizio Rg 7626/2020, nonché al rimborso delle rate del mutuo ipotecario o di altri finanziamenti da lui corrisposte, a provviste asseritamente utilizzate per l'acquisto o l'arreda-mento o ristrutturazione dell'immobile costituente la casa familiare, nonché ad ogni e qualsi-voglia pretesa economica nei confronti della SI.ra AG, e della famiglia della medesima, anche a titolo di risarcimento di eventuali danni patiti;
la SI.ra AG rinuncia alle somme richieste nell'ambito del giudizio RG
7626/2020, nonché agli assegni di mantenimento arretrati, al rimborso delle rate dei finanziamenti dalla stessa pagate, nonché ad ogni e qualsivoglia pre-tesa economica nei confronti del SI. e Pt_1
della famiglia del medesimo, anche a titolo di risarcimento di eventuali danni patiti.
15) La sig.ra IA AG ed il sig. si impegnano a chiudere, entro 1 mese Parte_1
dall'accoglimento del presente ricorso, il conto corrente acceso presso Reale Mutua – Agenzia di
Mirandola n. 1113650/4 50 che risultata cointestato;
si dà atto che tale conto è stato alimentato con i soli proventi dell'attività lavorativa della SI.ra AG, per cui l'eventuale saldo positivo alla chiusura sarà prelevato da quest'ultima, senza che il SI. possa avanzare alcuna pretesa. Pt_1
pagina 7 di 10 16) (immobile) I SIg.ri e IA AG sono comproprietari, per la quota di ½ Parte_1
ciascuno, dell'immobile sito in Finale IA (MO), Piazzale Sandro Pertini n. 3 (censito al Catasto
dei Fabbricati del Comune di Finale IA (Mo) al Foglio 54, Particella 461, Cat. A/7, cl. 3, vani 3,5,
R.C. 361,52 € oltre le parti comuni), da loro acquistato con rogito di compravendita stipulato a ministero del Notaio Notaio in Carpi, in data 25 febbraio 2006 (Repertorio Persona_3
240106/22818 del 08/02/2006) con contestuale stipulazione di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (Repertorio 240107/22819 del 08/02/2006) in favore di Cassa di
Risparmio di Mirandola S.p.a., ora Intesa San Paolo Spa, successivamente sostituita da mutuo ipotecario del 5/4/07 contratto con Cassa di Firenze Spa, ora Intesa San Paolo Spa, e stipulato a ministero del medesimo Notaio Per_3
Premesso quanto sopra le parti, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il sig. si impegna ed obbliga a cedere alla sig.ra IA AG, senza Parte_1
corrispettivo alcuno, la quota di sua proprietà dell'immobile precedentemente descritto e relative quote comuni, entro il termine di 1 mese dall'avvenuto e formale accollo della quota integrale del mutuo in capo alla SI.ra AG, ovvero comunque estinzione, anche in via anticipata, o surroga dell'attuale mutuo ipotecario con l'istituto di credito Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.a., ora
Intesa San Paolo Spa, che ha iscritto ipoteca sull'immobile adibito a casa familiare (Repertorio
240107/22819 del 08/02/2006).
La sig.ra IA AG, per quanto occorrer possa, si impegna ad estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario dell'immobile precedentemente descritto entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Quanto a detto trasferimento, le parti, dichiarano che sarà effettuato senza spirito di liberalità,
rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali attivi e passivi tra ex conviventi all'atto dello scioglimento della comunione legale tra loro. Detto trasferimento sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bolli e anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile ai pagina 8 di 10 sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/19996, e della sentenza della
Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, 14 gennaio – 17 febbraio 2016, n. 3110, ed in conformità
alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, nonché della nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162.
Anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e/o divorzio e/o dagli ex conviventi nei ricorsi che riguardano la regolamentazione dei rapporti per i figli. Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Le richiamate cessioni senza corrispettivo rientrano nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra le parti ex conviventi.
Le spese di rogito per addivenire all'atto di cessione senza corrispettivo saranno a carico della sig.ra
IA AG, mentre le eventuali spese del geometra incaricato di redigere Ape e Are, se necessari, saranno a carico delle parti per pari quote. Per quanto di loro conoscenza, le parti,
dichiarano che la planimetria dell'immobile è conforme a quella in catasto.
17) La sig.ra IA AG si impegna a estinguere eventuali posizioni debitorie legate al mancato pagamento della TARI dell'abitazione sito in Finale IA (MO), Piazzale Sandro Pertini n. 3.
18) Le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
19) Le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori hanno rinunciato al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13L.P.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 9 di 10 Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto n.425/2020 del 23.1.2020, 2112/2019 R.g.Vol
del del Tribunale di Modena
-provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 27/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1973/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv.GUIDETTI PAOLO e Parte_1 C.F._1
TATIANA PAGANELLI, (cf. rappresentata e difesa dall'avv.PAGANELLI C.F._2
GIUDITTA CATERINA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 10 I ricorrenti, genitori dei figli nata il [...] e nato il [...] hanno ottenuto Per_1 Per_2
dal Tribunale di Modena decreto n. 425/2020 del 23.1.2020, a conclusione del procedimento giudiziale iscritto al n. 2112/2019 R.g.Vol. che ha fino ad oggi regolamentato le condizioni di affidamento e mantenimento della prole che tra le altre cose prevedeva in capo al padre il mantenimento dei figli pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% delle rate del mutuo della casa familiare.
Con ricorso del 16/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I figli minori e , rispettivamente di anni 17 e 10, rimarranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le questioni di straordinaria amministrazione;
Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla loro salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi.
2) La casa familiare sita in Finale IA (MO) - frazione Massa Finalese, Piazzale S. Pertini n. 3 in comproprietà, per pari quote, al sig. ed alla sig.ra AG, rimane assegnata alla SI.ra Pt_1
AG IA, presso la quale i minori sono e saranno collocati in via prevalente e manterranno la residenza, anche ai fini anagrafici.
La sig.ra AG, si impegna a volturare a sé l'utenza della TARI ancora intestata alla sig. Pt_1
mentre le altre utenze sono già intestate alla SI.ra AG.
Il sig. che si è già trasferito altrove allontanandosi dalla casa familiare, si impegna e si Pt_1
obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica dall'abitazione sita in Finale IA (MO),
Piazzale Sandro Pertini n. 3 facendo domanda di cambio residenza entro 1 mese dal deposito del presente ricorso.
pagina 2 di 10 3) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé e quando lo vorrà, compatibilmente Per_1 Per_2
con i loro impegni e interessi, e comunque potrà vederli e tenerli con sé un week-end ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 circa al lunedì mattina alle ore 7.50, avendo cura di prelevarli da casa della madre e lì riaccompagnarli.
Le festività scolastiche (giorno del patrono, la festa della liberazione il 25 aprile, la festa dei lavoratori il 1° maggio, la festa della Repubblica il 2 giugno, il 15 agosto per l'Assunzione, il 1°
novembre per Ognissanti, l'8 dicembre per l'Immacolata Concezione) verranno ripartiti equamente tra i genitori, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo e tenendo conto dei supremi interessi dei minori e dei loro impegni e interessi che si paleseranno con la crescita.
Durante le ferie estive, in aggiunta al calendario ordinario, i figli trascorreranno una settimana in vacanza con il padre e una settimana in vacanza con la madre, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra loro. Il padre si impegna ad aumentare i giorni di vacanza con i figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
I figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze di
Pasqua, alternando un anno la Pasqua e l'altro la Pasquetta, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e la volontà dei figli.
Nel caso in cui il calendario qui stabilito non venga rispettato, le parti convengono sin d'ora di incontrarsi per rivalutare l'importo dell'assegno di mantenimento.
In caso di indisposizione e malattia dei figli minori, i genitori convengono che il diritto di frequentazione del padre sarà sospeso, fatto salvo la facoltà di quest'ultimo di recuperare le giornate perdute per tali ragioni.
, prossima a compiere 18 anni, potrà vedere e stare con il padre quanto lo vorrà. Per_1
I genitori si impegnano a non ostacolare i desideri di assecondandola nelle sue future scelte Per_1
di vita.
pagina 3 di 10 4) A titolo di contributo al mantenimento di e , il padre verserà, con decorrenza dal Per_1 Per_2
mese di maggio 2025, ed entro la fine di ogni mese, alla madre, tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che la stessa gli indicherà, la somma mensile di € 500,00, somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. L'assegno unico familiare, ed ogni altro sussidio che dovesse sostituire o affiancare tale misura, ed ogni altro beneficio spettante per i figli, sarà percepito per intero dalla sig.ra AG.
Le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per e saranno portate in Per_1 Per_2
detrazione dal padre e dalla madre in parti eguali, ed anche nella dichiarazione dei redditi i figli saranno indicati al 50 %.
Le parti sono già concordi a fissare l'assegno di mantenimento per il solo , quando Per_2 Per_1
avrà raggiunto la piena indipendenza economica, ad € 300,00 mensili, somma sempre soggetta a indicizzazione annuale per legge e maggiorata di rivalutazione Istat, decorrente del mese di maggio
2026.
5) Le spese straordinarie per e saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno. Per_1 Per_2
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di
Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 10 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
6) Entrambi i genitori si impegnano a permettere ai rispettivi parenti di instaurare con e Per_1
un rapporto significato degno di tutela e nell'interesse dei figli. Per_2
7) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno di e e alle Per_1 Per_2
eventuali celebrazioni e eventi che li riguardano (Battesimo, Comunione, Cresima, eventi sportivi ecc…) siano entrambi presenti e permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici.
8) I genitori si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei figli e per espatrio a scopi turistici e Per_1 Per_2
culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
pagina 5 di 10 9) La sig.ra IA AG si impegna e si obbliga a corrispondere all'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo ipotecario, le restanti rate mensili previste nel contratto di mutuo, dal mese di maggio
2025 compreso e fino alla naturale scadenza (prevista per il mese di 31.12.2038), manlevando e tenendo indenne il sig. da qualsivoglia pretesa che sia azionata dall'Istituto Bancario Parte_1
successiva al maggio 2025. A tal fine la sig.ra IA AG farà addebitare il mutuo su un nuovo e/o diverso conto corrente a lei sola intestato che all'uopo diverrà la fonte di addebito per le rate del mutuo e dichiara altresì di non avere alcuna pretesa riguardo al saldo attivo del conto corrente intestato al sig. utilizzato dall'Istituto Bancario fino ad oggi per prelevare la rata del mutuo. Pt_1
Il SI. dichiara e garantisce di aver regolarmente corrisposto le rate del mutuo sino al mese di Pt_1
aprile 2025 compreso, manlevando e tenendo indenne la SI.ra AG da qualsivoglia pretesa dell'Istituto Bancario maturata antecedentemente all'aprile 2025.
10) Il sig. riconosce di proprietà esclusiva della sig.ra AG i beni mobili e gli arredi Pt_1
presenti nella abitazione familiare.
11) Le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, si impegnano ad abbandonare, ai sensi degli artt.
181 – 309 cpc, il procedimento iscritto presso il Tribunale di Modena al n. 7626/2020 R.g., non comparendo alla prossima udienza fissata per il giorno 9/7/2025, ed a quella successiva;
le spese legali del predetto giudizio sono integralmente compensate tra le parti, le quali rinunciano alle domande tutte proposte in detto giudizio.
12) Le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, si impegnano altresì ad estinguere il procedimento iscritto presso il Giudice di Pace di Finale IA al n. 501/2024 R.g. mediante l'impegno a formalizzare, con la creditrice accordo transattivo alle condizioni già indicate Controparte_1
dalla società ed ad oggi non ancora accettate, importo che verrà corrisposto dalle parti al 50 %
ciascuno. Le spese legali del predetto giudizio sono integralmente compensate tra le parti, le quali rinunciano alle domande tutte proposte in detto giudizio.
pagina 6 di 10 13) (Rapporti patrimoniali tra le parti: riconoscimenti) Le parti si danno reciprocamente atto di aver entrambi contribuito, senza riserva alcuna, alla costruzione del futuro della loro famiglia, il cui benessere è frutto del lavoro di entrambi;
gli stessi si danno altresì reciproca-mente atto di avere attinto alle loro risorse in maniera assolutamente paritaria e liberamente, ognuno utilizzando al meglio i proventi del proprio lavoro, e che anche eventuali benefici ed aiuti ricevuti dalle reciproche famiglie d'origine, sono stati sempre utilizzati per il benessere della famiglia, sicché le parti danno atto di non vantare crediti o debiti l'uno verso l'altra, e/o verso le rispettive famiglie.
14 - (Rapporti patrimoniali tra le parti: rinunce) Con la firma del presente ricorso, le parti rinunciano reciprocamente a ogni e qualsivoglia pretesa di carattere economico, sia quelle già esplicitate che quelle ad oggi non avanzate, riconoscendo di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra.
In via esemplificativa e non esaustiva: il SI. rinuncia alle richieste economiche formulate nel Pt_1
giudizio Rg 7626/2020, nonché al rimborso delle rate del mutuo ipotecario o di altri finanziamenti da lui corrisposte, a provviste asseritamente utilizzate per l'acquisto o l'arreda-mento o ristrutturazione dell'immobile costituente la casa familiare, nonché ad ogni e qualsi-voglia pretesa economica nei confronti della SI.ra AG, e della famiglia della medesima, anche a titolo di risarcimento di eventuali danni patiti;
la SI.ra AG rinuncia alle somme richieste nell'ambito del giudizio RG
7626/2020, nonché agli assegni di mantenimento arretrati, al rimborso delle rate dei finanziamenti dalla stessa pagate, nonché ad ogni e qualsivoglia pre-tesa economica nei confronti del SI. e Pt_1
della famiglia del medesimo, anche a titolo di risarcimento di eventuali danni patiti.
15) La sig.ra IA AG ed il sig. si impegnano a chiudere, entro 1 mese Parte_1
dall'accoglimento del presente ricorso, il conto corrente acceso presso Reale Mutua – Agenzia di
Mirandola n. 1113650/4 50 che risultata cointestato;
si dà atto che tale conto è stato alimentato con i soli proventi dell'attività lavorativa della SI.ra AG, per cui l'eventuale saldo positivo alla chiusura sarà prelevato da quest'ultima, senza che il SI. possa avanzare alcuna pretesa. Pt_1
pagina 7 di 10 16) (immobile) I SIg.ri e IA AG sono comproprietari, per la quota di ½ Parte_1
ciascuno, dell'immobile sito in Finale IA (MO), Piazzale Sandro Pertini n. 3 (censito al Catasto
dei Fabbricati del Comune di Finale IA (Mo) al Foglio 54, Particella 461, Cat. A/7, cl. 3, vani 3,5,
R.C. 361,52 € oltre le parti comuni), da loro acquistato con rogito di compravendita stipulato a ministero del Notaio Notaio in Carpi, in data 25 febbraio 2006 (Repertorio Persona_3
240106/22818 del 08/02/2006) con contestuale stipulazione di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (Repertorio 240107/22819 del 08/02/2006) in favore di Cassa di
Risparmio di Mirandola S.p.a., ora Intesa San Paolo Spa, successivamente sostituita da mutuo ipotecario del 5/4/07 contratto con Cassa di Firenze Spa, ora Intesa San Paolo Spa, e stipulato a ministero del medesimo Notaio Per_3
Premesso quanto sopra le parti, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il sig. si impegna ed obbliga a cedere alla sig.ra IA AG, senza Parte_1
corrispettivo alcuno, la quota di sua proprietà dell'immobile precedentemente descritto e relative quote comuni, entro il termine di 1 mese dall'avvenuto e formale accollo della quota integrale del mutuo in capo alla SI.ra AG, ovvero comunque estinzione, anche in via anticipata, o surroga dell'attuale mutuo ipotecario con l'istituto di credito Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.a., ora
Intesa San Paolo Spa, che ha iscritto ipoteca sull'immobile adibito a casa familiare (Repertorio
240107/22819 del 08/02/2006).
La sig.ra IA AG, per quanto occorrer possa, si impegna ad estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario dell'immobile precedentemente descritto entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Quanto a detto trasferimento, le parti, dichiarano che sarà effettuato senza spirito di liberalità,
rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali attivi e passivi tra ex conviventi all'atto dello scioglimento della comunione legale tra loro. Detto trasferimento sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bolli e anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile ai pagina 8 di 10 sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/19996, e della sentenza della
Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, 14 gennaio – 17 febbraio 2016, n. 3110, ed in conformità
alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, nonché della nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162.
Anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e/o divorzio e/o dagli ex conviventi nei ricorsi che riguardano la regolamentazione dei rapporti per i figli. Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Le richiamate cessioni senza corrispettivo rientrano nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra le parti ex conviventi.
Le spese di rogito per addivenire all'atto di cessione senza corrispettivo saranno a carico della sig.ra
IA AG, mentre le eventuali spese del geometra incaricato di redigere Ape e Are, se necessari, saranno a carico delle parti per pari quote. Per quanto di loro conoscenza, le parti,
dichiarano che la planimetria dell'immobile è conforme a quella in catasto.
17) La sig.ra IA AG si impegna a estinguere eventuali posizioni debitorie legate al mancato pagamento della TARI dell'abitazione sito in Finale IA (MO), Piazzale Sandro Pertini n. 3.
18) Le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
19) Le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori hanno rinunciato al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13L.P.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 9 di 10 Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto n.425/2020 del 23.1.2020, 2112/2019 R.g.Vol
del del Tribunale di Modena
-provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 27/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
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