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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3333/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Corso Mazzini 40 presso e nello studio dell'AVV. CLAUDIA DE PASQUALE
e nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Via dei Lanzi 33 presso e nello studio dell' AVV. SARA CAMALICH
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 15.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 30.8.2014 e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio . Per_1 Con provvedimento in data 21.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 4.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 30.8.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 215 P. 1 anno 2014. DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig. posta in Livorno Via degli Asili Pt_1
13 nonchè relative pertinenze, viene assegnata unitamente a mobili e arredi alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio minore . CP_1 Per_1
Il Sig. rilascerà la casa familiare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo portando con sé effetti personali e beni di sua proprietà.
3) Il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario dallo stesso contratto con Pt_1 la Banco BPM spa.
Fino a quando non avrà i costi della locazione di un'abitazione o di un'eventuale ulteriore mutuo il Sig. continuerà a pagare il 50% del canone di locazione di complessivi Euro Pt_1
110,00, dunque la quota di Euro 55,00, del posto auto sito in Livorno Via degli Asili 23. Poichè il contratto è stipulato a nome del Sig. la Sig.ra provvederà ogni mese Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 al versamento della quota di sua spettanza al Sig. che provvederà ad Pt_1 accreditare nei termini di cui al contratto l'intero canone al proprietario.
4) Il figlio minore è affidato ai genitori in modo condiviso e vivrà con la madre Per_1 presso la quale manterrà la residenza. Tenuto conto del fatto che frequenta la Per_1 classe V Elementare e che i genitori intendono preservare il più possibile le sue abitudini, il padre se ne prenderà cura con graduale aumento dei tempi secondo il seguente calendario:
a) dalla firma dell'accordo di separazione al termine dell'anno scolastico 2025-2026:
- we alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica senza pernottamento: rientrerà a casa della madre il venerdì e il sabato dopo cena alle Per_1 ore 21.30/22, mentre la domenica rientrerà prima di cena;
la mattina del sabato e della domenica il padre prenderà nuovamente con sè dopo colazione. Per_1
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola a dopo cena alle ore 21.00.
I genitori potranno di volta in volta concordare eventuali pernotti di presso il Per_1 padre anche per questa fase.
b) dal termine dell'anno scolastico 2025-2026:
- we alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica prima di cena, con pernottamento venerdì e sabato.
- nella settimana che termina con il we paterno: un pomeriggio con rientro dopo cena alle ore 21 e un pomeriggio con pernottamento. Quando avrà pernottato dal padre quest'ultimo provvederà ad accompagnare la mattina a scuola oppure, nei Per_1
periodi extra-scolastici, a casa della madre
- nella settimana che termina con il we materno, fino alla conclusione del ciclo di scuola media: 1) nel periodo scolastico o quando la mattina c'è scuola, il padre si prenderà cura di un pomeriggio con rientro dopo cena alle ore 21 e un pomeriggio con Per_1 pernottamento;
2) nel periodo extra-scolastico o quando la mattina successiva non c'è scuola il padre si prenderà cura di due pomeriggi, ciascuno con pernottamento. Per_1
In ogni caso quando avrà pernottato dal padre quest'ultimo provvederà ad accompagnare la mattina a scuola oppure, nei periodi extra-scolastici, a casa della madre. Per_1
In ogni caso sin dalla fase a) trascorrerà: Per_1
- 15 giorni anche non continuativi d'estate con ciascuno dei genitori: i periodi saranno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque compatibilmente con il piano ferie di ciascuno dei genitori
- le singole festività (1 gennaio, 06 gennaio, S.Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, 22 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, eventuale 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre) alternate con ciascun genitore con alternanza anno per anno.
Ove la partita del Livorno Calcio dovesse giocarsi, secondo abbonamento, nel corso del we di cura materna, i genitori si accorderanno per consentire a di partecipare Per_1 comunque all'evento con il padre nel caso in cui il ragazzo lo desideri.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici del figlio.
Sono sempre salve eventuali modifiche concordate.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione del figlio e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psicofisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandogli ogni disagio.
5) Quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla madre entro il Per_1 Pt_1 giorno 05 del mese nella fase di cura paterna a) di cui al punto 4 (e cioè fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026) la somma di Euro 150,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT;
a partire dal periodo di cura b) di cui al punto 4 (e cioè a partire dal termine dell'anno scolastico 2025-2026) la somma di Euro 100,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Ciascuna delle parti sosterrà il 50% delle spese straordinarie per , che dovranno Per_1 essere debitamente documentate e concordate se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere. In deroga alle stesse, il Sig. continuerà ad accollarsi integralmente il pagamento Pt_1 dell'Assicurazione sanitaria di IO e le parti divideranno al 50% soltanto le somme oggetto di franchigia o quelle che non dovessero essere riconosciute dall'Assicurazione.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria da concordare, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o Whatsapp;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che avrà sostenuto la spesa, come sopra disciplinata, rimetterà all'altro il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
I genitori percepiranno l'Assegno Unico in pari misura.
8) Le utenze, la le spese ordinarie di manutenzione dell'immobile e ordinarie Pt_2 condominiali relative alla casa familiare assegnata alla Sig.ra resteranno a carico CP_1 della stessa;
le spese straordinarie di manutenzione e straordinarie condominiali, come per legge, resteranno a carico del Sig. Pt_1
La Sig.ra si impegna a provvedere alla voltura delle utenze entro 15 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo e il Sig. titolare dei relativi contratti, si impegna Pt_1 ad effettuare gli adempimenti che si rendano necessari a tal fine.
9) Il cane Furia, di proprietà della Sig.ra resterà a vivere con e la madre, CP_1 Per_1 con oneri e spese a carico di quest'ultima.
10) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore;
11) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento
Con l'avvenuta esecuzione degli accordi di cui sopra, dichiarano altresì di aver risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo.
12) Spese legali compensate
Livorno, 4.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3333/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Corso Mazzini 40 presso e nello studio dell'AVV. CLAUDIA DE PASQUALE
e nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Via dei Lanzi 33 presso e nello studio dell' AVV. SARA CAMALICH
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 15.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 30.8.2014 e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio . Per_1 Con provvedimento in data 21.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 4.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 30.8.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 215 P. 1 anno 2014. DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig. posta in Livorno Via degli Asili Pt_1
13 nonchè relative pertinenze, viene assegnata unitamente a mobili e arredi alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio minore . CP_1 Per_1
Il Sig. rilascerà la casa familiare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo portando con sé effetti personali e beni di sua proprietà.
3) Il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario dallo stesso contratto con Pt_1 la Banco BPM spa.
Fino a quando non avrà i costi della locazione di un'abitazione o di un'eventuale ulteriore mutuo il Sig. continuerà a pagare il 50% del canone di locazione di complessivi Euro Pt_1
110,00, dunque la quota di Euro 55,00, del posto auto sito in Livorno Via degli Asili 23. Poichè il contratto è stipulato a nome del Sig. la Sig.ra provvederà ogni mese Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 al versamento della quota di sua spettanza al Sig. che provvederà ad Pt_1 accreditare nei termini di cui al contratto l'intero canone al proprietario.
4) Il figlio minore è affidato ai genitori in modo condiviso e vivrà con la madre Per_1 presso la quale manterrà la residenza. Tenuto conto del fatto che frequenta la Per_1 classe V Elementare e che i genitori intendono preservare il più possibile le sue abitudini, il padre se ne prenderà cura con graduale aumento dei tempi secondo il seguente calendario:
a) dalla firma dell'accordo di separazione al termine dell'anno scolastico 2025-2026:
- we alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica senza pernottamento: rientrerà a casa della madre il venerdì e il sabato dopo cena alle Per_1 ore 21.30/22, mentre la domenica rientrerà prima di cena;
la mattina del sabato e della domenica il padre prenderà nuovamente con sè dopo colazione. Per_1
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola a dopo cena alle ore 21.00.
I genitori potranno di volta in volta concordare eventuali pernotti di presso il Per_1 padre anche per questa fase.
b) dal termine dell'anno scolastico 2025-2026:
- we alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica prima di cena, con pernottamento venerdì e sabato.
- nella settimana che termina con il we paterno: un pomeriggio con rientro dopo cena alle ore 21 e un pomeriggio con pernottamento. Quando avrà pernottato dal padre quest'ultimo provvederà ad accompagnare la mattina a scuola oppure, nei Per_1
periodi extra-scolastici, a casa della madre
- nella settimana che termina con il we materno, fino alla conclusione del ciclo di scuola media: 1) nel periodo scolastico o quando la mattina c'è scuola, il padre si prenderà cura di un pomeriggio con rientro dopo cena alle ore 21 e un pomeriggio con Per_1 pernottamento;
2) nel periodo extra-scolastico o quando la mattina successiva non c'è scuola il padre si prenderà cura di due pomeriggi, ciascuno con pernottamento. Per_1
In ogni caso quando avrà pernottato dal padre quest'ultimo provvederà ad accompagnare la mattina a scuola oppure, nei periodi extra-scolastici, a casa della madre. Per_1
In ogni caso sin dalla fase a) trascorrerà: Per_1
- 15 giorni anche non continuativi d'estate con ciascuno dei genitori: i periodi saranno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque compatibilmente con il piano ferie di ciascuno dei genitori
- le singole festività (1 gennaio, 06 gennaio, S.Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, 22 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, eventuale 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre) alternate con ciascun genitore con alternanza anno per anno.
Ove la partita del Livorno Calcio dovesse giocarsi, secondo abbonamento, nel corso del we di cura materna, i genitori si accorderanno per consentire a di partecipare Per_1 comunque all'evento con il padre nel caso in cui il ragazzo lo desideri.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici del figlio.
Sono sempre salve eventuali modifiche concordate.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione del figlio e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psicofisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandogli ogni disagio.
5) Quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla madre entro il Per_1 Pt_1 giorno 05 del mese nella fase di cura paterna a) di cui al punto 4 (e cioè fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026) la somma di Euro 150,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT;
a partire dal periodo di cura b) di cui al punto 4 (e cioè a partire dal termine dell'anno scolastico 2025-2026) la somma di Euro 100,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Ciascuna delle parti sosterrà il 50% delle spese straordinarie per , che dovranno Per_1 essere debitamente documentate e concordate se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere. In deroga alle stesse, il Sig. continuerà ad accollarsi integralmente il pagamento Pt_1 dell'Assicurazione sanitaria di IO e le parti divideranno al 50% soltanto le somme oggetto di franchigia o quelle che non dovessero essere riconosciute dall'Assicurazione.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria da concordare, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o Whatsapp;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che avrà sostenuto la spesa, come sopra disciplinata, rimetterà all'altro il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
I genitori percepiranno l'Assegno Unico in pari misura.
8) Le utenze, la le spese ordinarie di manutenzione dell'immobile e ordinarie Pt_2 condominiali relative alla casa familiare assegnata alla Sig.ra resteranno a carico CP_1 della stessa;
le spese straordinarie di manutenzione e straordinarie condominiali, come per legge, resteranno a carico del Sig. Pt_1
La Sig.ra si impegna a provvedere alla voltura delle utenze entro 15 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo e il Sig. titolare dei relativi contratti, si impegna Pt_1 ad effettuare gli adempimenti che si rendano necessari a tal fine.
9) Il cane Furia, di proprietà della Sig.ra resterà a vivere con e la madre, CP_1 Per_1 con oneri e spese a carico di quest'ultima.
10) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore;
11) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento
Con l'avvenuta esecuzione degli accordi di cui sopra, dichiarano altresì di aver risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo.
12) Spese legali compensate
Livorno, 4.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra