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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10526/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RIGHETTI ELENA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti MACCAGNANI GIOVANNI e TESSARI
RE del foro di Verona, con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 15/06/2023
PARTE CONVENUTA
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il
9.4.2025
pagina 1 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il Parte_1
proprio fratello per ottenere innanzitutto lo scioglimento della comunione sui beni CP_1
ricevuti in eredità dal padre che ne aveva disposto con testamento olografo CP_2
pubblicato a Verona in data 27 marzo 1997 attribuendone la proprietà ai due consanguinei in comunione tra loro.
I beni erano costituiti da:
- la quota di un mezzo pro-indiviso della villa veneta, con annessi, sita in Comune di
Sommacampagna, frazione , Via Bellavista, (l'altro 50% era di proprietà della Pt_1
sig.ra zia delle parti in causa); Persona_1
- la quota di un mezzo pro-indiviso della terrazza al piano terra di pertinenza della villa;
- la quota di comproprietà sul vano scale - passaggio comune delle medesima;
- la quota di un mezzo pro-indiviso del giardino retrostante la villa;
- la piena proprietà dei fondi rustici siti sempre in Comune di Sommacampagna, frazione
, e meglio identificati in atto di citazione;
Pt_1
- la piena proprietà degli arredi presenti nella villa al momento dell'apertura della successione e di cui all'elenco allegato all'atto di citazione;
- i beni mobili, elencati in atto di citazione, dell'azienda agricola di cui i fratelli erano contitolari;
- la quota indivisa di partecipazione al capitale sociale della Cantina di Custoza, della quale la predetta azienda agricola era socia conferente.
L'attore, sul presupposto di essere anche erede legittimo, insieme al fratello, della zia,
deceduta il 26 aprile 2002 e quindi comproprietario con lui, per effetto della Persona_1 successione di essa, della quota indivisa dell'altra metà della villa predetta e degli altri immobili di pertinenza di sua pertinenza ha avanzato anche domanda di scioglimento della comunione su tali beni.
L'attore, infine, ha assunto di avere diritto al rimborso del 50 % di alcune spese personalmente effettuate e/o anticipate per la gestione dei beni comuni.
Il convenuto, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione, assumendo, peraltro, il carattere di bene indivisibile della villa padronale e ha svolto, in via riconvenzionale, speculare domanda di rendiconto nei confronti dell'attore, in pagina 2 di 13 relazione alle spese da lui sostenute per il miglioramento delle parti comuni e quantificate in euro 43.637,43.
Nel corso del giudizio è stata espletata una ctu al fine di descrivere il compendio ereditario, stimarne la comoda divisibilità, sia con riferimento alla villa che con riferimento ai terreni, e, in caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, per predisporre un progetto divisionale.
Trattenuta una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
27.11.2023 per far effettuare un supplemento di ctu, consistente nella dettagliata descrizione, anche fotografica, del compendio immobiliare ereditario, utile a dare piena contezza di alcuni particolari di esso che le parti avevano menzionato per la prima volta nei loro scritti conclusivi,
e per descrivere la biblioteca presente nella villa, che l'attore aveva menzionato, per la prima volta, nei predetti scritti come facente parte del compendio ereditario.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio è opportuno innanzitutto evidenziare che, nel corso del giudizio, l'attore ha riferito che, a differenza di quanto egli aveva asserito in atto di citazione, egli è il solo erede della zia delle parti, evidentemente in forza di testamento da questa redatto, con la conseguenza che è venuto meno il presupposto della domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti dalla medesima che egli aveva avanzato in atto di citazione e che deve ritenersi abbandonata, non essendo stata riproposta da nessuna delle parti in sede di p.c..
Ancora, è opportuno segnalare che, sempre nel corso del giudizio, le parti hanno definito in via transattiva le questioni relative alla rendicontazione della gestione dei beni comuni e i conguagli da essa derivanti, come riferito dai loro difensori all'udienza del 16.2.2023, cosicchè è cessata la materia del contendere su tali questioni.
Occorre invece provvedere allo scioglimento della comunione tuttora esistente sui beni ereditati dalle parti dal loro padre, che, pacificamente, vanno considerati come un'unica massa, alla luce delle risultanze della espletata ctu e tenendo conto di alcuni dati pacifici, che sono stati opportunamente evidenziati dalla difesa attorea negli atti conclusivi ovvero che:
- non vi è controversia sul diritto delle parti allo scioglimento della predetta comunione né sulla entità della quota spettante a ciascun coerede (la metà ciascuno);
- la massa da dividere è costituita dagli immobili e dai mobili indicati dall'attore;
- non vi sono debiti ereditari;
- non vi sono contestazioni sulla valutazione dei beni espressa dal ctu, né sui criteri da lui adottati per comporre i lotti, ricomprendenti i beni da dividere, da assegnare ai pagina 3 di 13 condividenti né sulla corrispondenza dei valori attribuiti dal ctu ai beni ricompresi nei lotti, anche di quelli comprendenti i beni mobili e di cui agli allegati alla relazione del 9 giugno 2022, di cui si dirà in prosieguo e sulla conseguente insussistenza della necessità di conguagli, se non per un piccolo importo di cui si dirà, in relazione ad uno dei lotti comprendenti i beni mobili.
Il ctu, infatti, ha spiegato in modo chiaro e persuasivo, a pag. 21 della relazione del 7.9.2021,
i criteri in base ai quali ha predisposto il progetto divisionale e composto i due lotti che ne costituiscono la parte più rilevante, perché ricomprendono gli immobili, nonché scelto i beni da inserirvi.
In particolare, l'ing. ha chiarito che a ciascuna parte spetta la metà del compendio CP_3 immobiliare, avente un valore pari a € 2.357.787,64, e che sia il corpo villa (recte la quota del
50 % di esso, che è quella caduta in successione e che è oggetto della domanda di divisione), nonché la quota del 50% della scalinata-terrazza antistante alla villa (vedi foto a pag. 9 della relazione del ctu del 7.9.2021) e che ne permette il collegamento con la via pubblica (via Bellavista) e la quota del 50 % del parco retrostante alla villa (vedi foto a pag. 8 della relazione del ctu del 7.9.2021) non sono comodamente divisibili e tale giudizio è stato condiviso da entrambe le parti nei loro atti conclusivi e quindi anche dall'attore che, prima del deposito della relazione di ctu, aveva invece sostenuto il contrario.
E' evidente allora che nel caso di specie, come ha osservato la Suprema Corte (Cass.
25244/2025) con riguardo a casi analoghi, non si pone “tanto un problema di divisibilità o meno del compendio dividendo nell'accezione contemplata dall'art. 720 cod. civ., atteso che, quando vi sono più immobili, che, isolatamente considerati, non sono divisibili in frazioni corrispondenti alle quote dei coeredi, ma possono tuttavia, singolarmente o congiuntamente, comporre la quota di alcuno di essi in maniera che le porzioni degli altri condividenti possano costituirsi con i rimanenti immobili della eredità, di valore pressoché uguale, è evidente che non viene in rilievo detto concetto, atteso che il soddisfacimento delle quote può realizzarsi mediante la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti costituenti la comunione divisibile (Cass., Sez. 2, 1/2/1957, n. 372), quanto, piuttosto, di individuazione dei criteri da seguire nella fase della formazione dei lotti.
E' proprio sulla base di tali premesse di metodo che il ctu ha potuto precisare, testualmente, che: “Poiché il corpo villa costituisce da solo la maggior parte della quota spettante ad una
pagina 4 di 13 parte, ne consegue che all'altra parte spettano prevalentemente i terreni agricoli costituenti
l'attuale azienda agricola.
D'altra parte, poiché l'azienda agricola ha la necessità di annessi rustici per poter sviluppare ed implementare a pieno la propria attività imprenditoriale, ne consegue che gli annessi rustici facenti parte del compendio immobiliare verranno assegnati alla parte assegnataria della maggior parte dei terreni agricoli;
- L'assegnazione degli annessi rustici alla parte assegnataria della maggior parte dei terreni agricoli rispetta anche il principio di assegnazione di beni di ugual natura alle parti condividenti. Ne consegue che la parte assegnataria del corpo villa diventa assegnataria di terreni agricoli fino al raggiungimento della propria quota in maniera da vedersi attribuiti sia fabbricati (la villa) sia terreni”.
E in applicazione dei predetti criteri il ctu ha predisposto un primo lotto da assegnare, da lui identificato con la lett. A), ricomprendente:
- la quota del 50 % del corpo villa;
- la quota indivisa del 50% della proprietà della terrazza antistante la villa;
- la quota indivisa del 50% della proprietà del parco retrostante la villa
- la piena proprietà dei terreni in parte agricoli ed in parte adibiti a corte identificati al
Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappali 208, 209, 212, 210, 222, 203,
192, 189, 188, 187, 186;
- Piena proprietà di 43.665,63 mq della parte di terreno agricolo adibito a bosco identificato al Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappale 193 (a seguito di frazionamento);
- il mappale 212, attualmente adibito a piazzale e passaggio per l'accesso ai terreni agricoli, che dovrà essere gravato dalla servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei mappali raggiungibili da tale passaggio ed attribuiti all'altra parte.
Il secondo lotto, individuato sempre dal ctu, invece comprende:
- la piena proprietà di una unità immobiliare costituita da una parte della c.d. barchessa, ossia di quella parte di edifici che costituivano il corpo di servizio originario della villa
(cfr. pagg. 10-11 della prima relazione del ctu vedi supplemento di ctu);
- la piena proprietà dei terreni in parte agricoli ed in parte adibiti a corte siti nel comune di Sommacampagna con soprastanti due fabbricati agricoli e meglio identificati nella relazione di ctu;
pagina 5 di 13 - la piena proprietà di 15.903,37 mq della restante parte di terreno agricolo adibito a bosco, tare e vigneto (previo frazionamento)
La questione che rimane tuttora maggiormente controversa tra le parti è quella della assegnazione dei due lotti in esame poiché entrambe le parti hanno avanzato domanda di assegnazione del lotto A), che include la metà della villa e le sue pertinenze e, per esaminarla compiutamente, occorre tener presente che la restante metà della villa padronale al pari dell'altra metà indivisa della terrazza antistante la villa e del giardino ad essa retrostante sono di proprietà dell'attore, che, come si è detto, le ha ereditate dalla zia, nel marzo del 2020.
Orbene, questo giudice deve qui ribadire che il criterio da utilizzarsi per l'assegnazione di tali lotti non può essere il sorteggio per la decisiva considerazione che, come già esposto nella ordinanza del 23.12.2022, se è vero che i valori complessivi dei due lotti coincidono, essi hanno una composizione significativamente e qualitativamente diversa, dovuta alla presenza nel lotto A) della quota del 50 % della villa padronale.
Peraltro, a far escludere il ricorso al sorteggio nel caso di specie concorre l'ulteriore e distinta considerazione che, secondo il più recente, ed anche di gran lunga maggioritario, indirizzo di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'attore, “il criterio dell'assegnazione mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale. Esso, dunque, può essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono riguardare non soltanto ragioni oggettive legate alla condizione funzionale od economica dei beni, ma anche fattori soggettivi relativi ad esigenze apprezzabili
e comprovate. (così Cass. 9848/2005; Cass. 3461/2013; Cass. 14682/2014; e da ultimo nei medesimi termini, la recentissima Cass. 12404/2025)
Nel caso di specie vi sono di due distinti ordini di fattori, di carattere soggettivo, relativi alle condizioni di vita del convenuto, ciascuno dei quali è autonomamente rilevante nei termini indicati dalla succitata giurisprudenza, che ostano alla scelta del criterio del sorteggio, giustificando l'assegnazione del lotto a) al medesimo convenuto.
Il primo di essi fattori è costituito dalla circostanza, riferita, con evidente valenza confessoria, dallo stesso attore già in atto di citazione, che il convenuto, che ha la propria residenza anagrafica a Roma, abita “stabilmente” (questo è l'avverbio usato dall'attore) la villa padronale a partire dal 2014 (cfr. ultimo periodo di pag. 6 dell'atto di citazione), mente l'attore, che parimenti risulta ancora anagraficamente residente a [...], vi ha abitato solo saltuariamente.
pagina 6 di 13 Peraltro, il convenuto ha anche dimostrato di avere più che valide ragioni per continuare a dimorare stabilmente nel veronese poiché ha prodotto della documentazione medica, anche molto recente (vedasi allegati alla nota di deposito del 9 aprile 2025), dalla quale si evince come egli sia tuttora in cura presso un ospedale del veronese per i postumi di una grave neoplasia e stia anche seguendo cicli, piuttosto intensi, di terapie presso di esso.
Risulta così drasticamente smentito l'assunto attoreo secondo cui i problemi di salute del convenuto sarebbero risalenti nel tempo, di frequenza comune e ormai risolti (così a pag. 4 della seconda memoria di replica di parte attrice).
Ora, alla luce delle emergenze fin qui esaminate risulta piuttosto evidente che l'assegnazione del lotto a) al convenuto consente al medesimo di continuare ad abitare nell'immobile che ha utilizzato finora anche per il soddisfacimento delle primarie esigenze di cui si è detto senza però privare l'attore di analoga possibilità atteso che egli dispone dell'altra metà della villa che, con tutta probabilità, utilizza da quando l'ha ereditata.
Al contempo occorre tener presente che, per converso, se invece si assegnasse il lotto b) al convenuto, questi dovrebbe utilizzare, per le sue stabili esigenze di alloggio, quella parte della c.d. barchessa in cui si trova una abitazione che, come riferito dal ctu, è inutilizzata da tempo e che, come dallo stesso precisato, si trova “in uno stato di conservazione mediocre” (cfr. pag. 10 della prima relazione del ctu).
Ancora meno idoneo ad assolvere alla predetta funzione risulta poi l'immobile ad uso abitativo che si trova sul mappale 810 atteso che, secondo quanto precisato dal ctu, andrebbe demolito e ricostruito.
Va poi disatteso l'assunto dell'attore secondo cui l'unificazione della proprietà della villa in capo a lui ne eviterebbe il frazionamento antieconomico e il deprezzamento e al contempo ne assicurerebbe la migliore conservazione in quanto esso si fonda su un presupposto suggestivo ossia quello secondo cui la parte di villa di cui egli è già proprietario in via esclusiva sarebbe “economicamente e funzionalmente collegata a quella caduta in successione in quanto facente parte di un bene culturale avente un unico ingresso principale, un'unica terrazza, un unico giardino e un'unica scalinata” (così a pag. 3 della seconda comparsa conclusionale di parte attrice).
In realtà, come ha giustamente osservato la difesa del convenuto, le due porzioni della villa, quella di proprietà dell'attore e quella oggetto di divisione, costituiscono due unità abitative distinte da oltre trent'anni, come ha potuto accertare il CTU, atteso che, a seguito di una serie pagina 7 di 13 di vari interventi di ristrutturazione, succedutisi negli anni 1978/79, 1989/90 e 1990, sono state realizzate nuove scale che collegano i tre piani, un ascensore, un nuovo ingresso, e impianti elettrici e di riscaldamento autonomi.
Si noti poi che la cucina menzionata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, con citazione che è stata ripresa negli atti conclusivi dall'attore a sostegno dei suoi assunti, è quella che si trova nella parte dell'immobile oggetto di divisione dovendo ritenersi che nell'altra parte di esso ve ne sia un'altra, funzionale alle esigenze di chi vi avita (dapprima la zia delle parti e poi l'attore stesso).
Sono rimasti invece indivisi gli spazi esterni della villa, ossia la scalinata ad essa antistante e il giardino posteriore, che pacificamente non sono divisibili atteso che un intervento su di essi altererebbe l'unità funzionale e architettonica del bene dovendo invece essere chiarito che la scalinata interna alla quale ha fatto riferimento l'attore si trova nella parte di villa di sua esclusiva proprietà.
Ebbene, è proprio l'”unicità” di tali spazi che assicura l'unicità e la complessiva destinazione a villa veneta del complesso, ma essa può essere mantenuta anche lasciando quelle parti della villa in comproprietà tra le parti del giudizio che, nonostante i loro contrasti, hanno dimostrato, per tutto il corso del processo, di essere in grado di occuparsi insieme della loro efficiente manutenzione.
A tale conclusione conducono, da un lato, l'esame delle foto allegate alla ctu, che danno conto delle eccellenti condizioni in cui si trovava, al momento dell'accesso dell'ing. il CP_3 giardino nonché delle complessive buone condizioni delle parti esterne dell'edificio e, dall'altro lato, la considerazione che le parti, come si è detto, nel corso del giudizio hanno trovato una intesa in ordine alla ripartizione delle spese sostenute proprio per la manutenzione dell'immobile.
Tali circostanze valgono quindi a smentire l'assunto attoreo secondo cui solo l'assegnazione a lui della metà di villa oggetto di divisione garantirebbe anche la migliore conservazione dell'immobile.
A ben vedere la manutenzione delle parti esterne del complesso, che è particolarmente onerosa data l'estensione dello stesso, risulta maggiormente garantita, da un lato, dall'unione delle risorse economiche delle parti e, dall'altro lato, dalla stabile o frequente presenza in loco del convenuto, per le ragioni anzi dette, e dalla conseguente possibilità di un pressochè costante monitoraggio delle condizioni di esso.
pagina 8 di 13 Tali considerazioni confortano ulteriormente la scelta di assegnare il lotto A) al convenuto e il lotto B) all'attore che in tal modo acquista tutta la zona della barchessa, con il giardino e i campi antistanti, che è adiacente al lato ovest della villa, di cui egli è già proprietario, venendo così a formarsi un complesso di beni che ha una sua propria funzionalità.
Al fine di poter cogliere tale conseguenza è opportuno evidenziare che la parte di barchessa caduta in successione, come si può evincere dalla planimetria allegata sub b) alla relazione suppletiva del ctu del 14.6.2024, nella quale è stata rappresentata con il colore azzurro, confina per tre lati con la proprietà dell'attore, e per la precisione a est con il Mappale 215 sub
4, a sud ovest con Mappale 215 sub 5 e 6 e a sud con il Mappale 842 e ciò ha indotto la difesa del convenuto ad affermare che essa è “incastonata” all'interno della proprietà esclusiva dell'attore.
La soluzione in esame poi non comporta, secondo quanto sostenuto dalla difesa attorea negli atti conclusivi, la necessità di costituire una servitù di passaggio sulle parti comuni per rendere autonomamente accessibile la parte caduta in successione alla luce di quella che è la situazione creatasi di fatto da quando l'attore ha ereditato la metà della villa appartenuta a sua zia e descritta dal ctu (pag. 3 della relazione del 14.6.2024) che ha evidenziato che l'ingresso dall'esterno alla villa, e cioè “l'accesso all'intero Mappale 213 Subalterno 2 (“metà della villa storica sul lato orientale”, caduto in successione) viene garantito dal mappale 214
(area esterna comune a tutto il complesso villa storica e adibita a parco della villa stessa)”
Per essere più precisi l'accesso dalla strada al numero civico n. 5, sito sul mappale 213 sub. Per_ 2, parte caduta in successione, è dato dal mappale n. 212, che è incluso nel lotto A.
Dal portoncino di ingresso (realizzato con i lavori del 1990), o dal cancello, si entra nel mappale comune 214 e quindi si accede all'interno della villa.
Analogamente l'accesso al numero civico n. 7 (mappale 213 sub. 1, oggi di proprietà di
, è permesso direttamente dalla strada (cfr. foto dell'allegato B della Parte_1
relazione del ctu del 14 giugno 2024).
Ebbene, mantenendo la situazione di comproprietà sul mappale 214, le parti potranno continuare ad usufruire dei predetti accessi dalla via pubblica alle parti di loro proprietà esclusiva.
A ben vedere vi sarebbe invece la necessità di costituire una servitù di passaggio a favore del mappale 842, di proprietà esclusiva dell'attore, e a carico del mappale 215 se quest'ultimo venisse assegnato al convenuto poiché il primo si troverebbe intercluso.
pagina 9 di 13 Infatti, il ctu a pag. 4 della relazione suppletiva del 14 giugno 2024, ha precisato che: “il portone del Mappale 215 Subalterno 8, facente parte del Compendio 2, (si tratta dei beni caduti in successione secondo la classificazione loro attribuita dal ctu nella predetta relazione) che si affaccia sul giardino di cui al mappale 842, facente parte del Compendio 1,
(si tratta dei beni di proprietà esclusiva dell'attore) non permette di accedere a quest'ultimo, ovvero tale portone permette la vista e non il passaggio sul mappale 842.
Non pare poi di ostacolo all'assegnazione all'attore del lotto comprendente i terreni destinati a vigneto il suo rilievo che, poiché essi a far data dal 2019 l'azienda agricola è stata gestita in via esclusiva dal fratello, egli si troverebbe a dover ricostruire anni e anni di gestione da lui definita assolutistica.
Infatti, anche a voler ammettere, senza tuttavia concedere, che la gestione da parte del convenuto della parte di compendio in questione, abbia avuto quelle caratteristiche (l'assunto invero non è stato dimostrato), l'attore addivenendo, come si è detto, ad un accordo con la controparte in merito alla sua domanda di rendiconto relativa proprio a quella gestione e, ancor più, accettando gli esiti delle verifiche effettuate al riguardo dal ctu che, come si dirà, ha potuto stimare anche la compartecipazione delle parti alla cantina sociale, ha dimostrato di aver ottenuto tutti i chiarimenti di cui necessitava.
A tale considerazione deve aggiungersi quella ulteriore che l'attore ha anche avuto una specifica esperienza nella gestione dell'azienda agricola essendosene occupato prima del fratello, ossia dal 2002 al 2011, come da lui precisato in atto di citazione.
Per quanto attiene ai beni mobili rientranti nella massa ereditaria il ctu, nella relazione integrativa del 9 giugno 2022 (pag. 4), ha chiarito di aver redatto due distinti elenchi dei beni mobili presenti nella villa, uno, identificato con come allegato D alla predetta relazione, che ricomprende quelli che possono essere divisi tra le parti, e sulla base del quale ha poi stilato il progetto divisionale parziale di cui all'allegato G, e l'altro, indentificato con la lettera E, che ricomprende beni strettamente inerenti alla villa.
L'ing. ha poi stilato un terzo elenco, identificato con la lettera F, che include invece le CP_3
attrezzature agricole e le quote Cantina Sociale.
Ha poi anche spiegato come sia ragionevole che i beni di cui all'allegato E vadano assegnati all'assegnatario della villa storica mentre i beni di cui all'Allegato F vadano assegnati all'assegnatario della maggior parte dei terreni agricoli (lotto di cui alla lettera b).
pagina 10 di 13 Tale criterio, oltre ad essere stato condiviso dalle parti, che, sulla base di tale condivisione, hanno svolte le rispettive deduzioni e conclusioni, merita di essere recepito in quanto individua un nesso funzionale tra l'assegnazione dei beni immobili ed una parte di quelli mobili atteso che i beni di cui all'allegato E costituiscono dei complementi di arredo della villa mentre quelli di cui all'allegato F sono utilizzabili o strettamente inerenti all'esercizio dell'attività agricola.
Peraltro, poiché, come evidenziato sempre dal ctu, dall'Allegato E si evince che il valore complessivo dei beni mobili che rimangono nella villa è pari a 28.150,00 euro mente la somma del valore di attrezzature agricole e delle quote di caratura e di campagna della
Cantina Sociale ammonta a complessivi euro 26.947,00 il convenuto deve corrispondere all'attore un conguaglio in denaro di euro 1.203,00.
Quanto ai beni mobili residui, elencati nell'allegato G RELAZIONE INTEGRATIVA AL
PROGETTO DIVISIONALE MOBILI” datata 9 giugno 2022, il convenuto Controparte_1 ha avanzato domanda di attribuzione di quelli elencati nell'”ATTRIBUZIONE PARTE 2”; mentre l'attore ha dichiarato di non opporsi e ha chiesto a sua volta l'attribuzione dei beni elencati nell'”ATTRIBUZIONE PARTE 1” di tale allegato.
Per quanto riguarda l'archivio e la biblioteca, esaminati e descritti dal Ctu nella relazione suppletiva del 14.6.2024, il primo ben può essere assegnato all'attore che, in virtù della sua competenza di architetto, meglio può apprezzarlo e custodirlo mentre la biblioteca che si trova nella parte di proprietà da dividere va assegnata al convenuto anche al fine di evitare disagevoli e dispendiosi spostamenti dei numerosi volumi che la compongono.
Per quanto attiene invece agli oggetti identificati dalle parti con il termine generico di
“argenteria” non è possibile procedere a nessuna assegnazione atteso che le parti non hanno mai precisato quali siano i pezzi che la compongono e, del resto, essi non sono nemmeno mai stati inclusi negli elenchi di beni da dividere prodotti in causa dall'attore e non sono stati nemmeno inventariati dal ctu.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di procedere all'individuazione del percorso della servitù di passaggio da costituirsi a carico del fondo sito sul mappale 212, fg. 35, incluso tra i beni assegnati all'attore, e a favore dei mappali assegnati al convenuto.
Il ctu, una volta effettuata tale attività, potrà anche provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
La liquidazione delle spese processuali va riservata all'esito del giudizio.
pagina 11 di 13
P.Q.M
.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dà atto della rinuncia delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti da e dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle Persona_1
speculari domande di rendiconto avanzate dalle parti;
- dichiara lo scioglimento della comunione esistente sui beni derivanti dalla successione di di Custoza;
Persona_3
- assegna all'attore i seguenti beni:
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 215, Sub. 2;
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 215, Sub. 8;
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 810, Sub. 1;
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 810, Sub. 2;
- Piena proprietà dei terreni in parte agricoli ed in parte adibiti a corte identificati al
Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappali 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 117, 118, 121, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 868, 871, 872, 873, 874, 750,
175, 176, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 686, 811, 813;
- Piena proprietà di 15.903,37 mq della parte di terreno agricolo adibito a bosco, tare e vigneto identificato al Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappale 919 (a seguito di frazionamento effettuato dal ctu).
- i beni di cui all'Allegato F alla– RELAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL
PROGETTO DIVISIONALE MOBILI” redatta in data 9 giugno 2022 dal C.T.U. ;
- i beni di cui all'allegato G, ATTRIBUZIONE PARTE 2” alla RELAZIONE INTEGRATIVA
RELATIVA AL PROGETTO DIVISIONALE MOBILI” redatta in data 9 giugno 2022 dal
C.T.U.;
- Assegna al convenuto i seguenti beni:
- Piena proprietà del corpo villa identificato al catasto Fabbricati di Sommacampagna al
Fg. 35, Mapp. 213, Sub. 2;
pagina 12 di 13 - Quota del 50% della proprietà della terrazza antistante la villa identificata al Catasto
Fabbricati di Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 213, Sub. 3;
- Quota del 50% della proprietà del parco retrostante la villa identificato al Catasto
Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 214;
- Piena proprietà dei terreni in parte agricoli e in parte adibiti a corte identificati al
Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappali 208, 209, 212, 210, 222, 203,
192, 189, 188, 187, 186;
- Piena proprietà di 43.665,63 mq della parte di terreno agricolo adibito a bosco, identificato al Catasto Terreni di Sommacampagna corrispondente a seguito di frazionamento effettuato dal ctu, al Fg. 35, Mapp. 918;
- i beni di cui all'Allegato E alla RELAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PROGETTO
DIVISIONALE MOBILI” redatta in data 9 giugno 2022 dal C.T.U. all'atto del pagamento da parte dello stesso, in favore dell'attore della somma di euro 1.203,00 a titolo di conguaglio;
- la biblioteca presente nella metà della villa oggetto di divisione;
- rigetta la domanda di assegnazione dei beni definiti genericamente come “argenteria”.
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Spese al definitivo
Verona 17.11.2025
Il Giudice
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10526/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RIGHETTI ELENA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti MACCAGNANI GIOVANNI e TESSARI
RE del foro di Verona, con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 15/06/2023
PARTE CONVENUTA
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il
9.4.2025
pagina 1 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il Parte_1
proprio fratello per ottenere innanzitutto lo scioglimento della comunione sui beni CP_1
ricevuti in eredità dal padre che ne aveva disposto con testamento olografo CP_2
pubblicato a Verona in data 27 marzo 1997 attribuendone la proprietà ai due consanguinei in comunione tra loro.
I beni erano costituiti da:
- la quota di un mezzo pro-indiviso della villa veneta, con annessi, sita in Comune di
Sommacampagna, frazione , Via Bellavista, (l'altro 50% era di proprietà della Pt_1
sig.ra zia delle parti in causa); Persona_1
- la quota di un mezzo pro-indiviso della terrazza al piano terra di pertinenza della villa;
- la quota di comproprietà sul vano scale - passaggio comune delle medesima;
- la quota di un mezzo pro-indiviso del giardino retrostante la villa;
- la piena proprietà dei fondi rustici siti sempre in Comune di Sommacampagna, frazione
, e meglio identificati in atto di citazione;
Pt_1
- la piena proprietà degli arredi presenti nella villa al momento dell'apertura della successione e di cui all'elenco allegato all'atto di citazione;
- i beni mobili, elencati in atto di citazione, dell'azienda agricola di cui i fratelli erano contitolari;
- la quota indivisa di partecipazione al capitale sociale della Cantina di Custoza, della quale la predetta azienda agricola era socia conferente.
L'attore, sul presupposto di essere anche erede legittimo, insieme al fratello, della zia,
deceduta il 26 aprile 2002 e quindi comproprietario con lui, per effetto della Persona_1 successione di essa, della quota indivisa dell'altra metà della villa predetta e degli altri immobili di pertinenza di sua pertinenza ha avanzato anche domanda di scioglimento della comunione su tali beni.
L'attore, infine, ha assunto di avere diritto al rimborso del 50 % di alcune spese personalmente effettuate e/o anticipate per la gestione dei beni comuni.
Il convenuto, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione, assumendo, peraltro, il carattere di bene indivisibile della villa padronale e ha svolto, in via riconvenzionale, speculare domanda di rendiconto nei confronti dell'attore, in pagina 2 di 13 relazione alle spese da lui sostenute per il miglioramento delle parti comuni e quantificate in euro 43.637,43.
Nel corso del giudizio è stata espletata una ctu al fine di descrivere il compendio ereditario, stimarne la comoda divisibilità, sia con riferimento alla villa che con riferimento ai terreni, e, in caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, per predisporre un progetto divisionale.
Trattenuta una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
27.11.2023 per far effettuare un supplemento di ctu, consistente nella dettagliata descrizione, anche fotografica, del compendio immobiliare ereditario, utile a dare piena contezza di alcuni particolari di esso che le parti avevano menzionato per la prima volta nei loro scritti conclusivi,
e per descrivere la biblioteca presente nella villa, che l'attore aveva menzionato, per la prima volta, nei predetti scritti come facente parte del compendio ereditario.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio è opportuno innanzitutto evidenziare che, nel corso del giudizio, l'attore ha riferito che, a differenza di quanto egli aveva asserito in atto di citazione, egli è il solo erede della zia delle parti, evidentemente in forza di testamento da questa redatto, con la conseguenza che è venuto meno il presupposto della domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti dalla medesima che egli aveva avanzato in atto di citazione e che deve ritenersi abbandonata, non essendo stata riproposta da nessuna delle parti in sede di p.c..
Ancora, è opportuno segnalare che, sempre nel corso del giudizio, le parti hanno definito in via transattiva le questioni relative alla rendicontazione della gestione dei beni comuni e i conguagli da essa derivanti, come riferito dai loro difensori all'udienza del 16.2.2023, cosicchè è cessata la materia del contendere su tali questioni.
Occorre invece provvedere allo scioglimento della comunione tuttora esistente sui beni ereditati dalle parti dal loro padre, che, pacificamente, vanno considerati come un'unica massa, alla luce delle risultanze della espletata ctu e tenendo conto di alcuni dati pacifici, che sono stati opportunamente evidenziati dalla difesa attorea negli atti conclusivi ovvero che:
- non vi è controversia sul diritto delle parti allo scioglimento della predetta comunione né sulla entità della quota spettante a ciascun coerede (la metà ciascuno);
- la massa da dividere è costituita dagli immobili e dai mobili indicati dall'attore;
- non vi sono debiti ereditari;
- non vi sono contestazioni sulla valutazione dei beni espressa dal ctu, né sui criteri da lui adottati per comporre i lotti, ricomprendenti i beni da dividere, da assegnare ai pagina 3 di 13 condividenti né sulla corrispondenza dei valori attribuiti dal ctu ai beni ricompresi nei lotti, anche di quelli comprendenti i beni mobili e di cui agli allegati alla relazione del 9 giugno 2022, di cui si dirà in prosieguo e sulla conseguente insussistenza della necessità di conguagli, se non per un piccolo importo di cui si dirà, in relazione ad uno dei lotti comprendenti i beni mobili.
Il ctu, infatti, ha spiegato in modo chiaro e persuasivo, a pag. 21 della relazione del 7.9.2021,
i criteri in base ai quali ha predisposto il progetto divisionale e composto i due lotti che ne costituiscono la parte più rilevante, perché ricomprendono gli immobili, nonché scelto i beni da inserirvi.
In particolare, l'ing. ha chiarito che a ciascuna parte spetta la metà del compendio CP_3 immobiliare, avente un valore pari a € 2.357.787,64, e che sia il corpo villa (recte la quota del
50 % di esso, che è quella caduta in successione e che è oggetto della domanda di divisione), nonché la quota del 50% della scalinata-terrazza antistante alla villa (vedi foto a pag. 9 della relazione del ctu del 7.9.2021) e che ne permette il collegamento con la via pubblica (via Bellavista) e la quota del 50 % del parco retrostante alla villa (vedi foto a pag. 8 della relazione del ctu del 7.9.2021) non sono comodamente divisibili e tale giudizio è stato condiviso da entrambe le parti nei loro atti conclusivi e quindi anche dall'attore che, prima del deposito della relazione di ctu, aveva invece sostenuto il contrario.
E' evidente allora che nel caso di specie, come ha osservato la Suprema Corte (Cass.
25244/2025) con riguardo a casi analoghi, non si pone “tanto un problema di divisibilità o meno del compendio dividendo nell'accezione contemplata dall'art. 720 cod. civ., atteso che, quando vi sono più immobili, che, isolatamente considerati, non sono divisibili in frazioni corrispondenti alle quote dei coeredi, ma possono tuttavia, singolarmente o congiuntamente, comporre la quota di alcuno di essi in maniera che le porzioni degli altri condividenti possano costituirsi con i rimanenti immobili della eredità, di valore pressoché uguale, è evidente che non viene in rilievo detto concetto, atteso che il soddisfacimento delle quote può realizzarsi mediante la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti costituenti la comunione divisibile (Cass., Sez. 2, 1/2/1957, n. 372), quanto, piuttosto, di individuazione dei criteri da seguire nella fase della formazione dei lotti.
E' proprio sulla base di tali premesse di metodo che il ctu ha potuto precisare, testualmente, che: “Poiché il corpo villa costituisce da solo la maggior parte della quota spettante ad una
pagina 4 di 13 parte, ne consegue che all'altra parte spettano prevalentemente i terreni agricoli costituenti
l'attuale azienda agricola.
D'altra parte, poiché l'azienda agricola ha la necessità di annessi rustici per poter sviluppare ed implementare a pieno la propria attività imprenditoriale, ne consegue che gli annessi rustici facenti parte del compendio immobiliare verranno assegnati alla parte assegnataria della maggior parte dei terreni agricoli;
- L'assegnazione degli annessi rustici alla parte assegnataria della maggior parte dei terreni agricoli rispetta anche il principio di assegnazione di beni di ugual natura alle parti condividenti. Ne consegue che la parte assegnataria del corpo villa diventa assegnataria di terreni agricoli fino al raggiungimento della propria quota in maniera da vedersi attribuiti sia fabbricati (la villa) sia terreni”.
E in applicazione dei predetti criteri il ctu ha predisposto un primo lotto da assegnare, da lui identificato con la lett. A), ricomprendente:
- la quota del 50 % del corpo villa;
- la quota indivisa del 50% della proprietà della terrazza antistante la villa;
- la quota indivisa del 50% della proprietà del parco retrostante la villa
- la piena proprietà dei terreni in parte agricoli ed in parte adibiti a corte identificati al
Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappali 208, 209, 212, 210, 222, 203,
192, 189, 188, 187, 186;
- Piena proprietà di 43.665,63 mq della parte di terreno agricolo adibito a bosco identificato al Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappale 193 (a seguito di frazionamento);
- il mappale 212, attualmente adibito a piazzale e passaggio per l'accesso ai terreni agricoli, che dovrà essere gravato dalla servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei mappali raggiungibili da tale passaggio ed attribuiti all'altra parte.
Il secondo lotto, individuato sempre dal ctu, invece comprende:
- la piena proprietà di una unità immobiliare costituita da una parte della c.d. barchessa, ossia di quella parte di edifici che costituivano il corpo di servizio originario della villa
(cfr. pagg. 10-11 della prima relazione del ctu vedi supplemento di ctu);
- la piena proprietà dei terreni in parte agricoli ed in parte adibiti a corte siti nel comune di Sommacampagna con soprastanti due fabbricati agricoli e meglio identificati nella relazione di ctu;
pagina 5 di 13 - la piena proprietà di 15.903,37 mq della restante parte di terreno agricolo adibito a bosco, tare e vigneto (previo frazionamento)
La questione che rimane tuttora maggiormente controversa tra le parti è quella della assegnazione dei due lotti in esame poiché entrambe le parti hanno avanzato domanda di assegnazione del lotto A), che include la metà della villa e le sue pertinenze e, per esaminarla compiutamente, occorre tener presente che la restante metà della villa padronale al pari dell'altra metà indivisa della terrazza antistante la villa e del giardino ad essa retrostante sono di proprietà dell'attore, che, come si è detto, le ha ereditate dalla zia, nel marzo del 2020.
Orbene, questo giudice deve qui ribadire che il criterio da utilizzarsi per l'assegnazione di tali lotti non può essere il sorteggio per la decisiva considerazione che, come già esposto nella ordinanza del 23.12.2022, se è vero che i valori complessivi dei due lotti coincidono, essi hanno una composizione significativamente e qualitativamente diversa, dovuta alla presenza nel lotto A) della quota del 50 % della villa padronale.
Peraltro, a far escludere il ricorso al sorteggio nel caso di specie concorre l'ulteriore e distinta considerazione che, secondo il più recente, ed anche di gran lunga maggioritario, indirizzo di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'attore, “il criterio dell'assegnazione mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale. Esso, dunque, può essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono riguardare non soltanto ragioni oggettive legate alla condizione funzionale od economica dei beni, ma anche fattori soggettivi relativi ad esigenze apprezzabili
e comprovate. (così Cass. 9848/2005; Cass. 3461/2013; Cass. 14682/2014; e da ultimo nei medesimi termini, la recentissima Cass. 12404/2025)
Nel caso di specie vi sono di due distinti ordini di fattori, di carattere soggettivo, relativi alle condizioni di vita del convenuto, ciascuno dei quali è autonomamente rilevante nei termini indicati dalla succitata giurisprudenza, che ostano alla scelta del criterio del sorteggio, giustificando l'assegnazione del lotto a) al medesimo convenuto.
Il primo di essi fattori è costituito dalla circostanza, riferita, con evidente valenza confessoria, dallo stesso attore già in atto di citazione, che il convenuto, che ha la propria residenza anagrafica a Roma, abita “stabilmente” (questo è l'avverbio usato dall'attore) la villa padronale a partire dal 2014 (cfr. ultimo periodo di pag. 6 dell'atto di citazione), mente l'attore, che parimenti risulta ancora anagraficamente residente a [...], vi ha abitato solo saltuariamente.
pagina 6 di 13 Peraltro, il convenuto ha anche dimostrato di avere più che valide ragioni per continuare a dimorare stabilmente nel veronese poiché ha prodotto della documentazione medica, anche molto recente (vedasi allegati alla nota di deposito del 9 aprile 2025), dalla quale si evince come egli sia tuttora in cura presso un ospedale del veronese per i postumi di una grave neoplasia e stia anche seguendo cicli, piuttosto intensi, di terapie presso di esso.
Risulta così drasticamente smentito l'assunto attoreo secondo cui i problemi di salute del convenuto sarebbero risalenti nel tempo, di frequenza comune e ormai risolti (così a pag. 4 della seconda memoria di replica di parte attrice).
Ora, alla luce delle emergenze fin qui esaminate risulta piuttosto evidente che l'assegnazione del lotto a) al convenuto consente al medesimo di continuare ad abitare nell'immobile che ha utilizzato finora anche per il soddisfacimento delle primarie esigenze di cui si è detto senza però privare l'attore di analoga possibilità atteso che egli dispone dell'altra metà della villa che, con tutta probabilità, utilizza da quando l'ha ereditata.
Al contempo occorre tener presente che, per converso, se invece si assegnasse il lotto b) al convenuto, questi dovrebbe utilizzare, per le sue stabili esigenze di alloggio, quella parte della c.d. barchessa in cui si trova una abitazione che, come riferito dal ctu, è inutilizzata da tempo e che, come dallo stesso precisato, si trova “in uno stato di conservazione mediocre” (cfr. pag. 10 della prima relazione del ctu).
Ancora meno idoneo ad assolvere alla predetta funzione risulta poi l'immobile ad uso abitativo che si trova sul mappale 810 atteso che, secondo quanto precisato dal ctu, andrebbe demolito e ricostruito.
Va poi disatteso l'assunto dell'attore secondo cui l'unificazione della proprietà della villa in capo a lui ne eviterebbe il frazionamento antieconomico e il deprezzamento e al contempo ne assicurerebbe la migliore conservazione in quanto esso si fonda su un presupposto suggestivo ossia quello secondo cui la parte di villa di cui egli è già proprietario in via esclusiva sarebbe “economicamente e funzionalmente collegata a quella caduta in successione in quanto facente parte di un bene culturale avente un unico ingresso principale, un'unica terrazza, un unico giardino e un'unica scalinata” (così a pag. 3 della seconda comparsa conclusionale di parte attrice).
In realtà, come ha giustamente osservato la difesa del convenuto, le due porzioni della villa, quella di proprietà dell'attore e quella oggetto di divisione, costituiscono due unità abitative distinte da oltre trent'anni, come ha potuto accertare il CTU, atteso che, a seguito di una serie pagina 7 di 13 di vari interventi di ristrutturazione, succedutisi negli anni 1978/79, 1989/90 e 1990, sono state realizzate nuove scale che collegano i tre piani, un ascensore, un nuovo ingresso, e impianti elettrici e di riscaldamento autonomi.
Si noti poi che la cucina menzionata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, con citazione che è stata ripresa negli atti conclusivi dall'attore a sostegno dei suoi assunti, è quella che si trova nella parte dell'immobile oggetto di divisione dovendo ritenersi che nell'altra parte di esso ve ne sia un'altra, funzionale alle esigenze di chi vi avita (dapprima la zia delle parti e poi l'attore stesso).
Sono rimasti invece indivisi gli spazi esterni della villa, ossia la scalinata ad essa antistante e il giardino posteriore, che pacificamente non sono divisibili atteso che un intervento su di essi altererebbe l'unità funzionale e architettonica del bene dovendo invece essere chiarito che la scalinata interna alla quale ha fatto riferimento l'attore si trova nella parte di villa di sua esclusiva proprietà.
Ebbene, è proprio l'”unicità” di tali spazi che assicura l'unicità e la complessiva destinazione a villa veneta del complesso, ma essa può essere mantenuta anche lasciando quelle parti della villa in comproprietà tra le parti del giudizio che, nonostante i loro contrasti, hanno dimostrato, per tutto il corso del processo, di essere in grado di occuparsi insieme della loro efficiente manutenzione.
A tale conclusione conducono, da un lato, l'esame delle foto allegate alla ctu, che danno conto delle eccellenti condizioni in cui si trovava, al momento dell'accesso dell'ing. il CP_3 giardino nonché delle complessive buone condizioni delle parti esterne dell'edificio e, dall'altro lato, la considerazione che le parti, come si è detto, nel corso del giudizio hanno trovato una intesa in ordine alla ripartizione delle spese sostenute proprio per la manutenzione dell'immobile.
Tali circostanze valgono quindi a smentire l'assunto attoreo secondo cui solo l'assegnazione a lui della metà di villa oggetto di divisione garantirebbe anche la migliore conservazione dell'immobile.
A ben vedere la manutenzione delle parti esterne del complesso, che è particolarmente onerosa data l'estensione dello stesso, risulta maggiormente garantita, da un lato, dall'unione delle risorse economiche delle parti e, dall'altro lato, dalla stabile o frequente presenza in loco del convenuto, per le ragioni anzi dette, e dalla conseguente possibilità di un pressochè costante monitoraggio delle condizioni di esso.
pagina 8 di 13 Tali considerazioni confortano ulteriormente la scelta di assegnare il lotto A) al convenuto e il lotto B) all'attore che in tal modo acquista tutta la zona della barchessa, con il giardino e i campi antistanti, che è adiacente al lato ovest della villa, di cui egli è già proprietario, venendo così a formarsi un complesso di beni che ha una sua propria funzionalità.
Al fine di poter cogliere tale conseguenza è opportuno evidenziare che la parte di barchessa caduta in successione, come si può evincere dalla planimetria allegata sub b) alla relazione suppletiva del ctu del 14.6.2024, nella quale è stata rappresentata con il colore azzurro, confina per tre lati con la proprietà dell'attore, e per la precisione a est con il Mappale 215 sub
4, a sud ovest con Mappale 215 sub 5 e 6 e a sud con il Mappale 842 e ciò ha indotto la difesa del convenuto ad affermare che essa è “incastonata” all'interno della proprietà esclusiva dell'attore.
La soluzione in esame poi non comporta, secondo quanto sostenuto dalla difesa attorea negli atti conclusivi, la necessità di costituire una servitù di passaggio sulle parti comuni per rendere autonomamente accessibile la parte caduta in successione alla luce di quella che è la situazione creatasi di fatto da quando l'attore ha ereditato la metà della villa appartenuta a sua zia e descritta dal ctu (pag. 3 della relazione del 14.6.2024) che ha evidenziato che l'ingresso dall'esterno alla villa, e cioè “l'accesso all'intero Mappale 213 Subalterno 2 (“metà della villa storica sul lato orientale”, caduto in successione) viene garantito dal mappale 214
(area esterna comune a tutto il complesso villa storica e adibita a parco della villa stessa)”
Per essere più precisi l'accesso dalla strada al numero civico n. 5, sito sul mappale 213 sub. Per_ 2, parte caduta in successione, è dato dal mappale n. 212, che è incluso nel lotto A.
Dal portoncino di ingresso (realizzato con i lavori del 1990), o dal cancello, si entra nel mappale comune 214 e quindi si accede all'interno della villa.
Analogamente l'accesso al numero civico n. 7 (mappale 213 sub. 1, oggi di proprietà di
, è permesso direttamente dalla strada (cfr. foto dell'allegato B della Parte_1
relazione del ctu del 14 giugno 2024).
Ebbene, mantenendo la situazione di comproprietà sul mappale 214, le parti potranno continuare ad usufruire dei predetti accessi dalla via pubblica alle parti di loro proprietà esclusiva.
A ben vedere vi sarebbe invece la necessità di costituire una servitù di passaggio a favore del mappale 842, di proprietà esclusiva dell'attore, e a carico del mappale 215 se quest'ultimo venisse assegnato al convenuto poiché il primo si troverebbe intercluso.
pagina 9 di 13 Infatti, il ctu a pag. 4 della relazione suppletiva del 14 giugno 2024, ha precisato che: “il portone del Mappale 215 Subalterno 8, facente parte del Compendio 2, (si tratta dei beni caduti in successione secondo la classificazione loro attribuita dal ctu nella predetta relazione) che si affaccia sul giardino di cui al mappale 842, facente parte del Compendio 1,
(si tratta dei beni di proprietà esclusiva dell'attore) non permette di accedere a quest'ultimo, ovvero tale portone permette la vista e non il passaggio sul mappale 842.
Non pare poi di ostacolo all'assegnazione all'attore del lotto comprendente i terreni destinati a vigneto il suo rilievo che, poiché essi a far data dal 2019 l'azienda agricola è stata gestita in via esclusiva dal fratello, egli si troverebbe a dover ricostruire anni e anni di gestione da lui definita assolutistica.
Infatti, anche a voler ammettere, senza tuttavia concedere, che la gestione da parte del convenuto della parte di compendio in questione, abbia avuto quelle caratteristiche (l'assunto invero non è stato dimostrato), l'attore addivenendo, come si è detto, ad un accordo con la controparte in merito alla sua domanda di rendiconto relativa proprio a quella gestione e, ancor più, accettando gli esiti delle verifiche effettuate al riguardo dal ctu che, come si dirà, ha potuto stimare anche la compartecipazione delle parti alla cantina sociale, ha dimostrato di aver ottenuto tutti i chiarimenti di cui necessitava.
A tale considerazione deve aggiungersi quella ulteriore che l'attore ha anche avuto una specifica esperienza nella gestione dell'azienda agricola essendosene occupato prima del fratello, ossia dal 2002 al 2011, come da lui precisato in atto di citazione.
Per quanto attiene ai beni mobili rientranti nella massa ereditaria il ctu, nella relazione integrativa del 9 giugno 2022 (pag. 4), ha chiarito di aver redatto due distinti elenchi dei beni mobili presenti nella villa, uno, identificato con come allegato D alla predetta relazione, che ricomprende quelli che possono essere divisi tra le parti, e sulla base del quale ha poi stilato il progetto divisionale parziale di cui all'allegato G, e l'altro, indentificato con la lettera E, che ricomprende beni strettamente inerenti alla villa.
L'ing. ha poi stilato un terzo elenco, identificato con la lettera F, che include invece le CP_3
attrezzature agricole e le quote Cantina Sociale.
Ha poi anche spiegato come sia ragionevole che i beni di cui all'allegato E vadano assegnati all'assegnatario della villa storica mentre i beni di cui all'Allegato F vadano assegnati all'assegnatario della maggior parte dei terreni agricoli (lotto di cui alla lettera b).
pagina 10 di 13 Tale criterio, oltre ad essere stato condiviso dalle parti, che, sulla base di tale condivisione, hanno svolte le rispettive deduzioni e conclusioni, merita di essere recepito in quanto individua un nesso funzionale tra l'assegnazione dei beni immobili ed una parte di quelli mobili atteso che i beni di cui all'allegato E costituiscono dei complementi di arredo della villa mentre quelli di cui all'allegato F sono utilizzabili o strettamente inerenti all'esercizio dell'attività agricola.
Peraltro, poiché, come evidenziato sempre dal ctu, dall'Allegato E si evince che il valore complessivo dei beni mobili che rimangono nella villa è pari a 28.150,00 euro mente la somma del valore di attrezzature agricole e delle quote di caratura e di campagna della
Cantina Sociale ammonta a complessivi euro 26.947,00 il convenuto deve corrispondere all'attore un conguaglio in denaro di euro 1.203,00.
Quanto ai beni mobili residui, elencati nell'allegato G RELAZIONE INTEGRATIVA AL
PROGETTO DIVISIONALE MOBILI” datata 9 giugno 2022, il convenuto Controparte_1 ha avanzato domanda di attribuzione di quelli elencati nell'”ATTRIBUZIONE PARTE 2”; mentre l'attore ha dichiarato di non opporsi e ha chiesto a sua volta l'attribuzione dei beni elencati nell'”ATTRIBUZIONE PARTE 1” di tale allegato.
Per quanto riguarda l'archivio e la biblioteca, esaminati e descritti dal Ctu nella relazione suppletiva del 14.6.2024, il primo ben può essere assegnato all'attore che, in virtù della sua competenza di architetto, meglio può apprezzarlo e custodirlo mentre la biblioteca che si trova nella parte di proprietà da dividere va assegnata al convenuto anche al fine di evitare disagevoli e dispendiosi spostamenti dei numerosi volumi che la compongono.
Per quanto attiene invece agli oggetti identificati dalle parti con il termine generico di
“argenteria” non è possibile procedere a nessuna assegnazione atteso che le parti non hanno mai precisato quali siano i pezzi che la compongono e, del resto, essi non sono nemmeno mai stati inclusi negli elenchi di beni da dividere prodotti in causa dall'attore e non sono stati nemmeno inventariati dal ctu.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di procedere all'individuazione del percorso della servitù di passaggio da costituirsi a carico del fondo sito sul mappale 212, fg. 35, incluso tra i beni assegnati all'attore, e a favore dei mappali assegnati al convenuto.
Il ctu, una volta effettuata tale attività, potrà anche provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
La liquidazione delle spese processuali va riservata all'esito del giudizio.
pagina 11 di 13
P.Q.M
.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dà atto della rinuncia delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti da e dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle Persona_1
speculari domande di rendiconto avanzate dalle parti;
- dichiara lo scioglimento della comunione esistente sui beni derivanti dalla successione di di Custoza;
Persona_3
- assegna all'attore i seguenti beni:
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 215, Sub. 2;
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 215, Sub. 8;
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 810, Sub. 1;
- Piena proprietà dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di
Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 810, Sub. 2;
- Piena proprietà dei terreni in parte agricoli ed in parte adibiti a corte identificati al
Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappali 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 117, 118, 121, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 868, 871, 872, 873, 874, 750,
175, 176, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 686, 811, 813;
- Piena proprietà di 15.903,37 mq della parte di terreno agricolo adibito a bosco, tare e vigneto identificato al Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappale 919 (a seguito di frazionamento effettuato dal ctu).
- i beni di cui all'Allegato F alla– RELAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL
PROGETTO DIVISIONALE MOBILI” redatta in data 9 giugno 2022 dal C.T.U. ;
- i beni di cui all'allegato G, ATTRIBUZIONE PARTE 2” alla RELAZIONE INTEGRATIVA
RELATIVA AL PROGETTO DIVISIONALE MOBILI” redatta in data 9 giugno 2022 dal
C.T.U.;
- Assegna al convenuto i seguenti beni:
- Piena proprietà del corpo villa identificato al catasto Fabbricati di Sommacampagna al
Fg. 35, Mapp. 213, Sub. 2;
pagina 12 di 13 - Quota del 50% della proprietà della terrazza antistante la villa identificata al Catasto
Fabbricati di Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 213, Sub. 3;
- Quota del 50% della proprietà del parco retrostante la villa identificato al Catasto
Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mapp. 214;
- Piena proprietà dei terreni in parte agricoli e in parte adibiti a corte identificati al
Catasto Terreni di Sommacampagna al Fg. 35, Mappali 208, 209, 212, 210, 222, 203,
192, 189, 188, 187, 186;
- Piena proprietà di 43.665,63 mq della parte di terreno agricolo adibito a bosco, identificato al Catasto Terreni di Sommacampagna corrispondente a seguito di frazionamento effettuato dal ctu, al Fg. 35, Mapp. 918;
- i beni di cui all'Allegato E alla RELAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PROGETTO
DIVISIONALE MOBILI” redatta in data 9 giugno 2022 dal C.T.U. all'atto del pagamento da parte dello stesso, in favore dell'attore della somma di euro 1.203,00 a titolo di conguaglio;
- la biblioteca presente nella metà della villa oggetto di divisione;
- rigetta la domanda di assegnazione dei beni definiti genericamente come “argenteria”.
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Spese al definitivo
Verona 17.11.2025
Il Giudice
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