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Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2023, n. 47044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47044 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MP RO ER, nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/4/2023 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47044 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11 aprile 2023 la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da RO ER MP nei confronti della sentenza del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo, con la quale la stessa MP era stata assolta per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo che sia precluso all'imputato, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., proporre appello nei confronti di una sentenza di assoluzione con detta formula, ed escludendo anche la sussistenza di alcun interesse dell'imputato a impugnare una sentenza completamente liberatoria, evidenziando come nel dispositivo della sentenza di assoluzione non vi sia neppure alcun riferimento al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza la MP ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della sussistenza di un proprio interesse a impugnare la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Ha esposto che nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale di Bergamo aveva giustificato l'assoluzione della ricorrente con la carenza di prove sufficienti in ordine alla riferibilità alla stessa dei reati contestati, richiamando, implicitamente, la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente sussistenza dell'interesse a impugnare detta pronuncia, essendo contemporaneamente pendente un procedimento tributario, innanzi alla Commissione Tributaria di Messina, a seguito di avvisi di accertamento emessi a carico della S.a.s. Lo Specchio di MP, di cui la ricorrente era legale rappresentante e in relazione al quale le erano stati contestati i reati da cui era poi stata assolta. Una diversa formula assolutoria, ossia il fatto non sussiste, determinerebbe l'esclusione di obbligazioni tributarie, oggetto degli avvisi di accertamento impugnati innanzi al giudice tributario, con la conseguente sussistenza dell'interesse a impugnare detta pronuncia, di cui ha quindi chiesto l'annullamento. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'assenza di interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, anche se pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., opportunamente e correttamente richiamato nell'ordinanza impugnata, «Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse ai termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso». Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello di Brescia ha escluso la legittimazione a impugnare la sentenza di assoluzione della ricorrente pronunciata con la formula «per non aver commesso il fatto». Non rileva, poi, al riguardo, né quanto alla legittimazione a impugnare né quanto al relativo interesse, che nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale di Bergamo abbia fatto riferimento alla carenza di prova della riferibilità alla ricorrente dei fatti contestati, sia perché nel dispositivo della sentenza di assoluzione non vi è alcun riferimento al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.; sia, soprattutto, perché non vi è comunque interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, che sia stata pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria rispetto a quella resa ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali (così, da ultimo, Sez. 6, n. 49554 del 11/09/2018, Bufardeci, Rv. 274433, che, in motivazione, ha precisato che tale formula, unitamente a quella perché il fatto non sussiste, si pone al vertice di quelle favorevoli all'imputato, oltre le quali non è possibile conseguire risultato migliore, tenuto conto dell'irrilevanza della motivazione rispetto al dispositivo connotato in tal senso;
nel medesimo senso in precedenza già Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 268397; Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Ry. 260082; Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341; nonché Sez U., n. 2110 del 23/11/1995, dep. 2016, P.G. in proc. Fachini e altri, Rv. 203761). Va aggiunto, alla luce della prospettazione della ricorrente circa il suo interesse a rimuovere un accertamento di fatto potenzialmente per lei pregiudizievole, che l'interesse a ricorrere è comunque condizionato alla possibilità del conseguimento di un risultato pratico maggiormente favorevole, costituito dalla esigenza di rimuovere un accertamento del fatto sotto il profilo obiettivo allo scopo di evitare possibili conseguenze negative in altre sedi (così Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178, e anche Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Ry. 3 276524, che nel ribadire la sussistenza dell'interesse dell'imputato al conseguimento di una formula liberatoria maggiormente favorevole ha, comunque, dato atto della necessità della esistenza di un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, dell'attribuzione del fatto all'imputato medesimo, da rimuovere attraverso l'impugnazione, richiamando l'insegnamento della sentenza Guerra delle Sezioni Unite e della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008); un siffatto accertamento del fatto nel caso di specie non è stato compiuto, tantomeno con efficacia di giudicato, essendo stata esclusa la prova della commissione delle condotte contestate da parte della ricorrente, cosicché anche sotto questo profilo non è dato di rilevare alcun interesse della ricorrente a conseguire una formula liberatoria di maggior favore, essendo la più ampia quella adottata nei suoi confronti e non essendovi nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Bergamo alcun accertamento di fatto che possa arrecare pregiudizio alla ricorrente medesima in altri giudizi. Le disposizioni che disciplinano l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, sia di danno sia di altro genere, fanno, infatti, riferimento alle sentenze di condanna o di assoluzione (gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., quanto alla efficacia delle sentenze di condanna e di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, e l'art. 654 cod. proc. pen., quanto alla efficacia della sentenza di condanna o assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi), senza alcuna distinzione tra sentenze pronunciate ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., ma attribuendo rilievo esclusivamente alla formula assolutoria adottata, con la conseguente irrilevanza di quanto affermato nella sentenza liberatoria circa eventuali dubbi in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato, che sono privi di rilevanza e inidonei a esplicare qualsiasi effetto in altri giudizi, non essendovi stato alcun accertamento positivo della commissione del fatto da parte della imputata, bensì, come già evidenziato, quello opposto. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stata correttamente rilevata dalla Corte d'appello di Brescia la carenza di legittimazione e di interesse della ricorrente a impugnare la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., nonché non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di tremila euro. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47044 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11 aprile 2023 la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da RO ER MP nei confronti della sentenza del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo, con la quale la stessa MP era stata assolta per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo che sia precluso all'imputato, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., proporre appello nei confronti di una sentenza di assoluzione con detta formula, ed escludendo anche la sussistenza di alcun interesse dell'imputato a impugnare una sentenza completamente liberatoria, evidenziando come nel dispositivo della sentenza di assoluzione non vi sia neppure alcun riferimento al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza la MP ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della sussistenza di un proprio interesse a impugnare la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Ha esposto che nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale di Bergamo aveva giustificato l'assoluzione della ricorrente con la carenza di prove sufficienti in ordine alla riferibilità alla stessa dei reati contestati, richiamando, implicitamente, la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente sussistenza dell'interesse a impugnare detta pronuncia, essendo contemporaneamente pendente un procedimento tributario, innanzi alla Commissione Tributaria di Messina, a seguito di avvisi di accertamento emessi a carico della S.a.s. Lo Specchio di MP, di cui la ricorrente era legale rappresentante e in relazione al quale le erano stati contestati i reati da cui era poi stata assolta. Una diversa formula assolutoria, ossia il fatto non sussiste, determinerebbe l'esclusione di obbligazioni tributarie, oggetto degli avvisi di accertamento impugnati innanzi al giudice tributario, con la conseguente sussistenza dell'interesse a impugnare detta pronuncia, di cui ha quindi chiesto l'annullamento. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'assenza di interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, anche se pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., opportunamente e correttamente richiamato nell'ordinanza impugnata, «Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse ai termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso». Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello di Brescia ha escluso la legittimazione a impugnare la sentenza di assoluzione della ricorrente pronunciata con la formula «per non aver commesso il fatto». Non rileva, poi, al riguardo, né quanto alla legittimazione a impugnare né quanto al relativo interesse, che nella motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale di Bergamo abbia fatto riferimento alla carenza di prova della riferibilità alla ricorrente dei fatti contestati, sia perché nel dispositivo della sentenza di assoluzione non vi è alcun riferimento al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.; sia, soprattutto, perché non vi è comunque interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, che sia stata pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria rispetto a quella resa ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali (così, da ultimo, Sez. 6, n. 49554 del 11/09/2018, Bufardeci, Rv. 274433, che, in motivazione, ha precisato che tale formula, unitamente a quella perché il fatto non sussiste, si pone al vertice di quelle favorevoli all'imputato, oltre le quali non è possibile conseguire risultato migliore, tenuto conto dell'irrilevanza della motivazione rispetto al dispositivo connotato in tal senso;
nel medesimo senso in precedenza già Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 268397; Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Ry. 260082; Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341; nonché Sez U., n. 2110 del 23/11/1995, dep. 2016, P.G. in proc. Fachini e altri, Rv. 203761). Va aggiunto, alla luce della prospettazione della ricorrente circa il suo interesse a rimuovere un accertamento di fatto potenzialmente per lei pregiudizievole, che l'interesse a ricorrere è comunque condizionato alla possibilità del conseguimento di un risultato pratico maggiormente favorevole, costituito dalla esigenza di rimuovere un accertamento del fatto sotto il profilo obiettivo allo scopo di evitare possibili conseguenze negative in altre sedi (così Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178, e anche Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Ry. 3 276524, che nel ribadire la sussistenza dell'interesse dell'imputato al conseguimento di una formula liberatoria maggiormente favorevole ha, comunque, dato atto della necessità della esistenza di un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, dell'attribuzione del fatto all'imputato medesimo, da rimuovere attraverso l'impugnazione, richiamando l'insegnamento della sentenza Guerra delle Sezioni Unite e della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008); un siffatto accertamento del fatto nel caso di specie non è stato compiuto, tantomeno con efficacia di giudicato, essendo stata esclusa la prova della commissione delle condotte contestate da parte della ricorrente, cosicché anche sotto questo profilo non è dato di rilevare alcun interesse della ricorrente a conseguire una formula liberatoria di maggior favore, essendo la più ampia quella adottata nei suoi confronti e non essendovi nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Bergamo alcun accertamento di fatto che possa arrecare pregiudizio alla ricorrente medesima in altri giudizi. Le disposizioni che disciplinano l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, sia di danno sia di altro genere, fanno, infatti, riferimento alle sentenze di condanna o di assoluzione (gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., quanto alla efficacia delle sentenze di condanna e di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, e l'art. 654 cod. proc. pen., quanto alla efficacia della sentenza di condanna o assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi), senza alcuna distinzione tra sentenze pronunciate ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., ma attribuendo rilievo esclusivamente alla formula assolutoria adottata, con la conseguente irrilevanza di quanto affermato nella sentenza liberatoria circa eventuali dubbi in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato, che sono privi di rilevanza e inidonei a esplicare qualsiasi effetto in altri giudizi, non essendovi stato alcun accertamento positivo della commissione del fatto da parte della imputata, bensì, come già evidenziato, quello opposto. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stata correttamente rilevata dalla Corte d'appello di Brescia la carenza di legittimazione e di interesse della ricorrente a impugnare la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., nonché non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di tremila euro. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/10/2023