Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 88
CASS
Sentenza 7 gennaio 2002

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In tema di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato; tale principio si estende anche ai datori di lavoro non imprenditori, come il condominio, in forza dell'art. 1 della legge n. 604/1966 (nella specie, era stato licenziato il portiere del condominio e la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la soppressione della posizione lavorativa del portiere organizzata secondo il modulo del rapporto di lavoro subordinato e l'affidamento, successivamente alla ristrutturazione dell'immobile, di un servizio di custodia ad una società).

La disposizione dell'art. 1421 cod. civ., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, senza che sia sufficiente il bisogno di rimuovere una situazione di incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante (nella specie, era stata dedotta, in sede di impugnazione del licenziamento del portiere di condominio intimato a seguito di soppressione del servizio di portierato, la nullità del contratto tra il condominio e una società di vigilanza, stipulato dopo la ristrutturazione dell'immobile; la S.C. ha ritenuto la carenza d'interesse in quanto, dovendo accertarsi la sussistenza del giustificato motivo obbiettivo al momento del licenziamento, la rimozione del contratto con la società, intervenuto in una situazione di fatto mutata, non avrebbe importato l'illegittimità del licenziamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 88
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 88
    Data del deposito : 7 gennaio 2002

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