Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato; tale principio si estende anche ai datori di lavoro non imprenditori, come il condominio, in forza dell'art. 1 della legge n. 604/1966 (nella specie, era stato licenziato il portiere del condominio e la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la soppressione della posizione lavorativa del portiere organizzata secondo il modulo del rapporto di lavoro subordinato e l'affidamento, successivamente alla ristrutturazione dell'immobile, di un servizio di custodia ad una società).
La disposizione dell'art. 1421 cod. civ., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, senza che sia sufficiente il bisogno di rimuovere una situazione di incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante (nella specie, era stata dedotta, in sede di impugnazione del licenziamento del portiere di condominio intimato a seguito di soppressione del servizio di portierato, la nullità del contratto tra il condominio e una società di vigilanza, stipulato dopo la ristrutturazione dell'immobile; la S.C. ha ritenuto la carenza d'interesse in quanto, dovendo accertarsi la sussistenza del giustificato motivo obbiettivo al momento del licenziamento, la rimozione del contratto con la società, intervenuto in una situazione di fatto mutata, non avrebbe importato l'illegittimità del licenziamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IU IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Nocera Umbra n. 166, presso il sig. Santolo Guadagno, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Marino e Vincenzo Marino, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di VIA XII OTTOBRE n.
2 - GENOVA, in persona dell'amministratore geom. Marco Lesina, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza di Trevi n. 86, presso l'avv. Maria Teresa Barbantini, che lo rappresenta e difende assieme all'avv. Sergio Medina per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 152/99 Cron. 188/99 del 22.1.99, Rg. 4777/98
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Maria Teresa Barbantini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Genova, LL IU impugnava il licenziamento irrogatogli dal Condominio dell'edificio sito in Genova, via 12 Ottobre n. 2, per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, affermandone il carattere ritorsivo, quale conseguenza di una vertenza da lui promossa nei confronti del Condominio stesso e sostenendo che lo stesso era stato irrogato da soggetto non legittimato, quale l'amministratore condominiale, essendo il recesso atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Costituitosi il Condominio, il Pretore rigettava la domanda. Proponeva appello il LL ribadendo l'illegittimità del licenziamento in quanto attuato per affidare il servizio di portierato ad una impresa di pulizia, la quale forniva manodopera dietro compenso, in violazione della legge 23.10.60 n. 1369 e, quindi, nullo per contrarietà alla legge, oltre che privo di giusta causa o giustificato motivo. Costituitosi nuovamente il convenuto, il Tribunale con sentenza del 22.1.99 rigettava l'appello. Riteneva il giudice che era provato il giusto motivo oggettivo in ragione della soppressione del servizio di portierato. L'istruttoria, infatti, aveva evidenziato che, dopo l'allontanamento dell'attore, dapprima solo uno dei condomini aveva attivato un servizio di guardiania privata e, successivamente, dopo all'esito di una ristrutturazione dell'immobile, era stato attivato un servizio di custodia con caratteristiche differenti dal rapporto di lavoro svolto dal LL, dato che il Condominio aveva affidato il servizio ad una società in regime diverso da quello del lavoro subordinato. Escludeva il giudice, inoltre, la violazione della disciplina sul divieto di appalto di prestazioni di manodopera, non solo per la tardività e l'inconferenza della pretesa illiceità del motivo (dedotta solo in appello), ma anche per la mancanza fattuale di ogni indizio della fattispecie vietata. Quanto alla legittimazione dell'amministratore, il giudice rilevava che correttamente questi aveva proceduto al licenziamento, atteso che il regolamento di condominio gli conferiva espressamente il potere di licenziare il personale, dopo aver sentito i condomini. In ogni caso, anche con riferimento alla questione del potere di sopprimere il servizio di portierato, rilevava le iniziative dell'amministratore erano state con successo sottoposte a ratifica dell'assemblea condominiale. Avverso questa sentenza propone ricorso il LL, cui risponde con controricorso e memoria il condominio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo è dedotta violazione degli artt. 2 e 5 della l. 15.7.66 n. 604 in quanto, pur avendo il convenuto sostenuto che il giustificato motivo era costituito dalla soppressione del servizio di portierato, il giudice di merito ha accertato che il servizio stesso venne riattivato, anche se con modalità diverse ed a costi economici minori, di modo che il posto di lavoro non poteva ritenersi soppresso.
Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 1343- 1344 e 2222 c.c., nonché dell'art. 1 della l. 23.10.60 n. 1369. Si contesta che il rapporto instaurato tra il Condominio e le società, dapprima di vigilanza e successivamente di pulizie, cui fu riaffidato il servizio era non di lavoro autonomo ma di appalto, il che avrebbe integrato una fattispecie vietata di interposizione nella prestazione di lavoro. La illiceità della figura giuridica comporta la nullità del negozio per violazione degli artt. 1343-1344 c.c. e la non giustificazione del motivo dedotto dal convenuto.
Con il terzo motivo si lamenta carenza di motivazione, in quanto il giudice, pur ritenendo che le nuove modalità costituissero soppressione del servizio, non aveva precisato se la maggiore economicità di dette modalità giustificasse l'allontanamento del LL e senza considerare che lo stesso avrebbe potuto essere chiamato a svolgere la sua funzione con modalità diverse e, quindi, a costi più bassi.
Con il quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 1343 c.c. ed omessa motivazione, non avendo il Tribunale risposto alla eccezione di nullità del licenziamento in quanto irrogato per ritorsione.
Con il quinto motivo è dedotta violazione degli artt. 1130 e 1399 c.c. nonché ulteriore carenza di motivazione, non essendo il licenziamento atto di ordinaria amministrazione rientrante tra le attribuzioni di legge o di regolamento dell'amministratore. Non risultando ratificato dall'assemblea condominiale il licenziamento sarebbe inefficace, perché attuato da soggetto privo di potere. Sono infondati il primo ed il terzo motivo, che per la connessione tra di loro esistente, è opportuno trattare in unico contesto.
Con il primo mezzo viene dedotta violazione di legge in quanto - una volta accertato che il servizio di portierato era stato riadottato, seppure con diverse e più economiche, soluzioni contrattuali - non avrebbe potuto sostenersi che c'era stata soppressione del posto, il che avrebbe dovuto spingere il giudice di merito ad escludere l'esistenza del giustificato motivo oggettivo. Con il terzo mezzo, invece, è dedotta carenza di motivazione in quanto il giudice di merito non ha valutato che il servizio di portierato, pur con le nuove modalità attuate dal Condominio ed ai minori costi, avrebbe potuto essere di nuovo assegnato all'attore. Rileva il Collegio che il controllo giudiziale sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta la verifica dell'assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere di provare l'effettività della dedotta ristrutturazione organizzativa, la sua incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato e la non utilizzabilità di quest'ultimo in un altro settore aziendale. Tale indagine, tuttavia, deve fermarsi alla verifica del dato oggettivo e non può estendersi ad un sindacato sull'opportunità e la congruità delle scelte in materia di assetti produttivi ed organizzativi, rispetto a cui l'imprenditore gode di una riserva di autonomia, garantita dall'art. 41 Cost. e non limitata da una contrapposta posizione di vantaggio attribuita al lavoratore dalla legge ordinaria. Tale consolidato principio (si veda ex multis Cass. 16.12.2000 n. 15894) è estensibile anche ad un datore di lavoro non imprenditore, quale il Condominio convenuto, in forza dell'art. 1 della l. 604/66. Di tale principio è fatta applicazione nella pronunzia ora impugnata. Il giudice di merito, infatti, ha ravvisato la soppressione della posizione lavorativa del portiere, così come giuridicamente caratterizzata originariamente (e cioè secondo il modulo del rapporto di lavoro subordinato) ed ha accertato che era stato reintrodotto un servizio, nel senso che il portierato era stato organizzato con un sistema ed una connotazione giuridica del tutto diversi, che prevedevano modalità attuative dal lavoro subordinato. In questa situazione di fatto, a meno di voler sindacare la decisione di carattere economico-organizzativo assunta dal Condominio (in violazione, però, con il principio di diritto appena enunziato), correttamente il Tribunale ha ravvisato la soppressione del posto di lavoro e, conseguentemente, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. Altrettanto correttamente il Tribunale non si è posto il problema se il Condominio dovesse formalmente richiedere all'attore se intendesse svolgere il servizio secondo le nuove modalità esecutive attuate. Appare evidente che dopo la riorganizzazione, successivamente alla soppressione del posto di portiere, il Condominio fosse altrettanto libero di scegliere il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere il servizio secondo la nuova formula. È infondato anche il secondo motivo. Ritenendo che le nuove modalità di organizzazione del servizio integrino una violazione della legge 23.10.60 n. 1369, per una ipotetica violazione del divieto di interposizione della prestazione di lavoro (in quanto il terzo - una società - cui è stato affidato il servizio, sarebbe un intermediario tra il condominio e le persone fisiche chiamate materialmente a svolgere il lavoro), il ricorrente invoca la nullità del contratto tra il Condominio ed il terzo e la conseguente non giustificatezza del motivo di licenziamento.
Dinanzi a tale prospettazione, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia inteso reclamare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la mancata declaratoria della nullità del contratto connotato da causa illecita (riferimento all'art. 1343 c.c.) e, comunque, destinato ad evitare l'applicazione di precise norme imperative (la disciplina del contratto di lavoro subordinato, riferimento all'art. 1344 C.C.), esercitando l'azione generale di nullità prevista dall'art. 1421 c.c. per il quale "la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse".
A prescindere dalle valutazioni del giudice di merito circa l'insussistenza dei presupposti di fatto e senza porre il problema se sia necessario o meno il contraddittorio con il soggetto terzo con cui il Condominio ha stipulato il contratto, deve rilevarsi che il ricorrente non vanta un valido interesse per l'esercizio dell'azione di nullità, nei termini richiesti dalla legge. Infatti, l'art. 1421 cod. civ., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal provare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, ovvero, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mediante la dimostrazione che la situazione di incertezza esistente produce un danno giuridicamente rilevante e che la pronunzia richiesta sia rilevante ai fini della decisione della lite (cfr. le pronunzie 11.1.2001 n. 338, 27.7.1994 n. 7017, 1.7.1993 n. 7197 e 12.7.91 n. 7717). Nel caso di specie, quello che manca è proprio la rilevanza ai fini della decisione della lite. Per quanto superiormente sostenuto, una ipotetica rimozione del contratto mai produrrebbe l'illegittimità del licenziamento. L'esistenza del giustificato motivo oggettivo, infatti, va accertata con riferimento al momento del licenziamento, a prescindere dalle nuove situazioni di diritto poste in atto dalle parti del rapporto di lavoro in tempi posteriori in relazione a nuove (e all'epoca non esistenti) circostanze, successivamente venutesi a creare. Facendo applicazione di questo principio e tenendo conto dei dati di fatto accertati dal giudice di merito (per cui il nuovo servizio di portineria fu istituito dopo la ristrutturazione dell'immobile con l'adozione di una diversa formula economico-giuridica), deve concludersi per la totale infondatezza del motivo.
Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, relativo al preteso carattere ritorsivo, deve rilevarsi che questa Corte ha ritenuto che il lavoratore licenziato che censuri in sede di legittimità la sentenza di merito per aver negato il carattere ritorsivo del licenziamento, non può limitarsi a dedurre la mancata considerazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti, in astratto, ai fini della ritorsione del recesso (quali le cariche rivestite, l'attività sindacale svolta o le precedenti iniziative giudiziarie intraprese con successo a tutela dei propri diritti), ma ha l'onere di indicare gli elementi idonei a individuare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia, in difetto della quale indicazione deve escludersi il carattere discriminatorio del licenziamento (sentenza 23.8.96 n. 7768). In attuazione di questo principio, pienamente condiviso dal Collegio, deve ritenersi la deduzione del motivo in tutto carente, in quanto assolutamente priva di ogni utile riferimento alla consistenza dell'intento di rappresaglia, onde valutare la lamentata omissione di pronunzia sul punto del giudice di merito.
Deve essere, conseguentemente, rigettato anche il quarto motivo. È infine, infondato anche il quinto motivo, riguardante la legittimazione dell'amministratore ad irrogare il licenziamento. Al riguardo deve osservarsi che il Tribunale ha distinto tra il potere dell'amministratore di licenziare il personale e quello di decidere la soppressione del servizio di portierato, rilevando come il primo (oggetto della contestazione ora in esame) fosse riconosciuto dal regolamento di condominio e come, in ogni caso la ratifica dell'assemblea escludesse ogni ulteriore dubbio. Parte ricorrente deduce violazione di legge circa i poteri dell'amministratore, in quanto il potere di licenziare non rientrerebbe tra le attribuzioni dell'amministratore condominiale sancite dall'art. 1130 c.c. e la pretesa ratifica non sussisterebbe. Tale obiezione non è risolutiva in quanto non contesta l'assunto fondamentale della sentenza, e cioè che il licenziamento fu disposto in forza di una precisa norma del regolamento di condominio, l'art. 35, per la quale, come testualmente affermato dal Tribunale, "all'amministratore è espressamente conferito il compito di assumere, sorvegliare e licenziare il personale, sentito il parere dei Condomini". Ne consegue, che mentre da un lato l'amministratore era pienamente legittimato dal regolamento (anzi, uno dei compiti dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c. è proprio quello di dare esecuzione al regolamento condominiale), dall'altro era ininfluente la ratifica, atteso che per il licenziamento era richiesto solo il parere preventivo dell'assemblea. Nella sostanza, il ricorrente nel contestare quella parte della pronunzia che legittima il potere di licenziare dell'amministratore, usa un argomento (la carenza di motivazione in punto di prova della ratifica) che sarebbe utile contro la parte successiva, riguardante il potere di sopprimere il servizio di portierato, per la quale tuttavia non c'è impugnazione.
In conclusione, essendo infondati tutti i motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 37.200 pari ad euro 19,21 ed agli onorari in L. 3.000.000 (euro 1.549,37).
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2002