Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 1
Nel caso in cui sia stata pronunciata ordinanza di revoca della semilibertà a norma dell'art. 58 quater ord. pen.,il divieto di concedere le misure dell'affidamento in prova e la detenzione domiciliare, ricorre anche se il provvedimento non è ancora divenuto definitivo, in quanto la norma richiede per la sua operatività solo che la revoca sia intervenuta per aver posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. ed il divieto di tre anni decorre dall'emissione del provvedimento di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2003, n. 29095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29095 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 05/06/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 2894
3. Dott. CANZIO Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro Consigliere N. 029743/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR SE N. IL 13/12/1956;
avverso ORDINANZA del 10/04/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Frasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 10/4/2002 (dep. il 15/4/2002) il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata da PE ON e dichiarato inammissibili le ulteriori istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha motivato la declaratoria di inammissibilità con richiamo al disposto di cui all'art. 58 quater Ord. Pen.; quanto all'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo di detenzione 22/2/2001 - 22/2/2002 il Tribunale ha ritenuto che la violazione alle prescrizioni imposte all'atto della misura alternativa alla detenzione (violazione che aveva appunto imposto la revoca della misura) fosse sintomatica della mancata partecipazione del detenuto, all'opera di rieducazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in data 6/5/2002 il ON denunziando violazione di legge e vizi di motivazione. OSSERVA
Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 58 quater comma 2 Ord. Pen.; ha infatti rilevato come il Tribunale avesse indebitamente pronunciato declaratoria di inammissibilità delle istanze ex artt. 47-47 ter Ord. Pen. pur in pendenza di un ricorso proposto avverso la revoca della misura alternativa alla detenzione (nella specie la semilibertà) e quindi in difetto della necessaria definitività della revoca stessa. La censura, ad avviso del Collegio, non ha fondamento. Da un lato, infatti, la lettera della disposizione in discorso ("....nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura...") non consente di fondare l'interpretazione auspicata dal ricorrente su alcun dato testuale;
dall'altro lato, poi, una lettura sistematica della disposizione, che consideri che - come previsto al 1 comma - fa ostacolo alla concessione dei benefici a favore dei soggetti condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis O.P. l'aver posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 C.P., (e non punita ...), indica come si sia inteso correlare il divieto de quo al fumus delle vicende ostative (fumus rimesso all'apprezzamento del Giudice) e non al loro irrevocabile accertamento. Da ultimo, ed a conforto di quanto sopra, va tenuto conto del disposto del comma 3 dell'art. 58 quater che colloca il dies a quo del periodo triennale di divieto alla data di emissione del provvedimento di revoca (e non a quella nel quale questo abbia acquisito irrevocabilità). Con il secondo motivo poi il ricorrente ha denunziato violazione dell'art. 54 Ord. Pen. essendosi pervenuti al rigetto dell'istanza di liberazione senza tenere conto del "principio della semestralizzazione" e senza motivazione alcuna in ordine ad un eventuale riverbero dell'infrazione constatata (peraltro assai lieve) su tutto il periodo in valutazione. Anche tale censura appare non condivisibile, posto che il Tribunale ha mostrato di aver compiutamente valutato - desumendolo dal comportamento realizzato e dal riverberarsi dei suoi effetti su entrambi i semestri in considerazione - il dato afferente la mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ed attribuendo ad esso valore decisivo. Infondate essendo le due censure il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente PE ON al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2003