Art. 33.
Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.
Nel caso che per l'esecuzione delle opere si intenda adottare il sistema dell'appalto concorso, la Commissione giudicatrice, da nominarsi di volta, in volta dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sara' composta di 3 o 5 membri, e sara' presieduta dal direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra i direttori dei servizi tecnici o fra gli ispettori generali tecnici della medesima.
Della Commissione stessa fara' parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio di amministrazione o fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda appartenenti alle carriere direttive tecnica ed amministrativa, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a ingegnere capo e a direttore di divisione.
Le funzioni di segretario saranno espletate dal capo dell'Ufficio contratti o dai suoi sostituti.
Qualora la Commissione giudicatrice esprima parere che la scelta debba ricadere su un progetto di importo superiore alla stima di massima redatta dall'Amministrazione e l'eccedenza dell'ammontare del progetto prescelto non superi il quinto dell'importo previsto nella stima di massima anzidetta, il Ministro puo', con decreto motivato, autorizzare l'aggiudicazione dell'appalto in conformita' del parere della Commissione, senza rinvio agli organi consultivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio di Stato.
Qualora il giudizio di preferenza della Commissione sia subordinato a lievi modifiche da apportare al progetto prescelto, il Ministro puo' parimenti autorizzare in conformita' l'aggiudicazione dell'appalto, senza altra formalita'.
Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.
Nel caso che per l'esecuzione delle opere si intenda adottare il sistema dell'appalto concorso, la Commissione giudicatrice, da nominarsi di volta, in volta dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sara' composta di 3 o 5 membri, e sara' presieduta dal direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra i direttori dei servizi tecnici o fra gli ispettori generali tecnici della medesima.
Della Commissione stessa fara' parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio di amministrazione o fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda appartenenti alle carriere direttive tecnica ed amministrativa, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a ingegnere capo e a direttore di divisione.
Le funzioni di segretario saranno espletate dal capo dell'Ufficio contratti o dai suoi sostituti.
Qualora la Commissione giudicatrice esprima parere che la scelta debba ricadere su un progetto di importo superiore alla stima di massima redatta dall'Amministrazione e l'eccedenza dell'ammontare del progetto prescelto non superi il quinto dell'importo previsto nella stima di massima anzidetta, il Ministro puo', con decreto motivato, autorizzare l'aggiudicazione dell'appalto in conformita' del parere della Commissione, senza rinvio agli organi consultivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio di Stato.
Qualora il giudizio di preferenza della Commissione sia subordinato a lievi modifiche da apportare al progetto prescelto, il Ministro puo' parimenti autorizzare in conformita' l'aggiudicazione dell'appalto, senza altra formalita'.