Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16422/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16422 del 2022, proposto da
Mezzala 18 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Maria Perullo e Luca Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento FIS 1195459-2022/2022 del 19.10.2022, notificato in data 15.11.2022, di rigetto dell'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2015 presentata in data 16.2.2022 (prot. n. Inps.7014.16/02/2022.0082439) per la causale “manutenzione straordinaria”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ME TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 16.12.2022 e depositato il 23.12.2022 la società Mezzala 18 s.r.l. ha impugnato il provvedimento FIS1195459-2022/2022 del 19.10.2022 con cui l’Inps ha rigettato l’istanza del 16.2.2022 di accesso all’assegno di integrazione salariale per i fondi di solidarietà ex art. 26 e ss. del d.Lgs. 148/15, per n. 6 lavoratori precedentemente in forza presso la società Villa Pinciana e acquisiti dalla ricorrente con il ramo di azienda Hotel Viminale, deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 E 26, D.LGS.148/2015 E DEL DECRETO N. 95442 DEL 15.4.2016. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. PERPLESSITÀ.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, D.LGS.148/2015 E DEL DECRETO N. 95442 DEL 15.4.2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 E SS., D.LGS. 148/2015. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO.
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.M. 95442/16. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ULTERIORE PROFILO DI SVIAMENTO DI POTERE.
2- Resiste l’INPS depositando memoria di stile.
3- In data 2.2.2026 la ricorrente, premettendo che con disposizione del 9.11.2023 n. 701400-23-0582 l’amministrazione aveva disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e il successivo riesame della pratica, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4- All’udienza di smaltimento del 13.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
6- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata il 2.2.2026 afferma la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
7- La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OI, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
ME TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME TI | RI OI |
IL SEGRETARIO