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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, GA ST, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Pedone
Parte opponente
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ER TR OT
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 21.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In giudizio si controverte dell'opposizione al precetto notificato in data 15.6.2023, con cui viene all'opponente intimato il pagamento della somma complessiva di € 32.764,68, oltre a interessi e spese.
pagina 1 di 4 L'intimazione di pagamento poggia sul decreto ingiuntivo n. 646/2022, emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'opposta e avente ad oggetto il pagamento dei saldi debitori di tre contratti di finanziamento stipulati tra l'opponente, quale parte finanziata, e
Findomestic e Compass, quali parti finanziatrici;
i crediti sorti da tali contratti sarebbero stati ceduti dalle originarie parti finanziatrici all'opposta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente viene eccepita la mancanza di prova della titolarità dei crediti in capo all'opposta, essendo gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale non idonei a provare l'inclusione dei crediti nelle operazioni di cessione.
La parte conclude chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sui cui si fonda il precetto;
nel merito, di accertare e dichiarare che l'opposta non è
titolare del credito di cui al precetto, con conseguente declaratoria di illegittimità del precetto.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'opposta contesta l'opposizione, allegando l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., atteso che, perfezionatasi la notifica dell'atto di precetto in data
13.6.2023, l'opposizione sarebbe stata proposta soltanto in data 5.7.2023; l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'avversa opposizione, che tenderebbe a inficiare la validità di un titolo (il decreto ingiuntivo n. 646/22) divenuto definitivo per mancata opposizione entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione, essendo dimostrata in giudizio la cessione dei crediti controversi in proprio favore.
La parte conclude per l'accertamento della tardività e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierna opposizione, nonché per la relativa infondatezza anche nel merito, con rigetto dell'opposizione.
3. L'opposizione oggetto di giudizio è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c.: il motivo di opposizione concernente il difetto di prova della titolarità dei crediti si traduce, infatti, in una contestazione del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
pagina 2 di 4 4. Viene disattesa la censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, rectius al difetto di prova in capo all'opposta della titolarità del credito controverso.
Come è ben noto, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. Sez.
3. n. 8928 del 18/04/2006).
Con specifico rilevo al caso in esame, viene affermato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione (Cass., n. 18971/2009).
Nella specie l'opponente si duole che l'opposta non fornirebbe la prova di essere titolare dei crediti per cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento;
l'opponente avrebbe dovuto,
tuttavia, formulare tale doglianza proponendo opposizione -per vero non proposta- al decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposta, in quanto la doglianza si sostanzia nella deduzione di un fatto estintivo del credito coevo alla formazione del titolo giudiziale in cui il credito è
consacrato: la titolarità del credito in capo all'opposta è stata positivamente accertata,
ancorché implicitamente, nel procedimento monitorio, da cui è scaturito il d.i. su cui poggia il precetto;
il decreto ingiuntivo non opposto ha acquistato efficacia di giudicato in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta, sicché la medesima non è suscettibile di essere messa in discussione dall'opponente tramite l'opposizione al precetto.
5. Alla motivazione che precede conseguono il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;
le medesime si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della pagina 3 di 4 controversia nonché della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.659,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 24.10.2025
Il Giudice
GA ST
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, GA ST, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Pedone
Parte opponente
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ER TR OT
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 21.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In giudizio si controverte dell'opposizione al precetto notificato in data 15.6.2023, con cui viene all'opponente intimato il pagamento della somma complessiva di € 32.764,68, oltre a interessi e spese.
pagina 1 di 4 L'intimazione di pagamento poggia sul decreto ingiuntivo n. 646/2022, emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'opposta e avente ad oggetto il pagamento dei saldi debitori di tre contratti di finanziamento stipulati tra l'opponente, quale parte finanziata, e
Findomestic e Compass, quali parti finanziatrici;
i crediti sorti da tali contratti sarebbero stati ceduti dalle originarie parti finanziatrici all'opposta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente viene eccepita la mancanza di prova della titolarità dei crediti in capo all'opposta, essendo gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale non idonei a provare l'inclusione dei crediti nelle operazioni di cessione.
La parte conclude chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sui cui si fonda il precetto;
nel merito, di accertare e dichiarare che l'opposta non è
titolare del credito di cui al precetto, con conseguente declaratoria di illegittimità del precetto.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'opposta contesta l'opposizione, allegando l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., atteso che, perfezionatasi la notifica dell'atto di precetto in data
13.6.2023, l'opposizione sarebbe stata proposta soltanto in data 5.7.2023; l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'avversa opposizione, che tenderebbe a inficiare la validità di un titolo (il decreto ingiuntivo n. 646/22) divenuto definitivo per mancata opposizione entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione, essendo dimostrata in giudizio la cessione dei crediti controversi in proprio favore.
La parte conclude per l'accertamento della tardività e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierna opposizione, nonché per la relativa infondatezza anche nel merito, con rigetto dell'opposizione.
3. L'opposizione oggetto di giudizio è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c.: il motivo di opposizione concernente il difetto di prova della titolarità dei crediti si traduce, infatti, in una contestazione del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
pagina 2 di 4 4. Viene disattesa la censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, rectius al difetto di prova in capo all'opposta della titolarità del credito controverso.
Come è ben noto, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. Sez.
3. n. 8928 del 18/04/2006).
Con specifico rilevo al caso in esame, viene affermato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione (Cass., n. 18971/2009).
Nella specie l'opponente si duole che l'opposta non fornirebbe la prova di essere titolare dei crediti per cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento;
l'opponente avrebbe dovuto,
tuttavia, formulare tale doglianza proponendo opposizione -per vero non proposta- al decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposta, in quanto la doglianza si sostanzia nella deduzione di un fatto estintivo del credito coevo alla formazione del titolo giudiziale in cui il credito è
consacrato: la titolarità del credito in capo all'opposta è stata positivamente accertata,
ancorché implicitamente, nel procedimento monitorio, da cui è scaturito il d.i. su cui poggia il precetto;
il decreto ingiuntivo non opposto ha acquistato efficacia di giudicato in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta, sicché la medesima non è suscettibile di essere messa in discussione dall'opponente tramite l'opposizione al precetto.
5. Alla motivazione che precede conseguono il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;
le medesime si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della pagina 3 di 4 controversia nonché della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.659,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 24.10.2025
Il Giudice
GA ST
pagina 4 di 4