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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2025, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE OB nato a [...] il [...] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 7007 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza dell'Il luglio aprile 2024, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da LI OB, il quale era stato sottoposto, con ordinanza del 17 luglio 2015 emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, alla misura cautelare della custodia in carcere per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata dal quale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16 marzo 2023, divenuta irrevocabile. La misura era stata tramutata nella meno afflittiva misura degli arresti domiciliari il 21 gennaio 2016, poi definitivamente revocata il 21 aprile 2016, data in cui veniva applicata la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione forense. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse tenuto un comportamento idoneo a integrare un'ipotesi di colpa grave ostativa all'accoglimento della richiesta, consistente nell'aver fatto da tramite tra i RA RA, autori del reato di bancarotta, e il commercialista RA, che aveva materialmente contribuito alla realizzazione del complesso piano di distrazione dei beni, partecipando materialmente alle riunioni tra questi ultimi, ospitate presso il proprio studio. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. I giudici del merito avrebbero dovuto valutare la richiesta di riparazione anche ai sensi dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. Nel ricorso era infatti stato rappresentato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Se è vero che l'illegittimità del provvedimento applicativo della misura non era mai stata accertata in modo irrevocabile ( la custodia in carcere era stata nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari) la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto verificare se, alla luce della sentenza definitiva di merito,i1 provvedimento applicativo della misura cautelare fosse stato adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen, anche secondo le risultanze implicite della sentenza di assoluzione. L'ordinanza impugnata non aveva compiuto tale accertamento ed era pertanto viziata: non era infatti stato considerato che la sentenza assolutoria aveva in plurimi passaggi dato atto che la condotta attribuita al LI, ossia avere ideato e materialmente redatto gli atti societari e contrattuali necessari alla realizzazione della bancarotta, non aveva trovato riscontro negli atti processuali. In particolare, la chiamata in correità del commercialista RA non era stata corroborata dal alcun elemento, nemmeno a livello indiziario. Inoltre, il giudice di merito era pervenuto alla assoluzione sulla base dei medesimi elementi esaminati dal giudice della cautela, deponenti per l'assoluta assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ciò, alla luce del consolidato indirizzo di legittimità, avrebbe impedito la valutazione del comportamento ostativo, essendo già valutabile per il giudice della cautela l'assenza delle condizioni di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Con il secondo motivo ha lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa. La Corte territoriale aveva fatto riferimento alle condotte descritte dalle dichiarazioni etero accusatorie del commercialista RA, mai riscontrate in giudizio: sul punto, il provvedimento non si era confrontato con le motivazioni della sentenza assolutoria, che aveva escluso l'efficacia probante della chiamata in correità in quanto totalmente priva dei riscontri esterni individualizzanti. I comportamenti considerati quali condotta ostativa devono infatti essere provati e non esclusi dalla sentenza assolutoria, come invece era accaduto nel caso di specie. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663) la ricorrenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato deve essere verificata anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Nell'affermare detto principio, le Szioni Unite hanno chiarito che detta verifica può escudersi soltanto" nei casi in cui l'accertamento de/I' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione" (SU D'Ambrosio, in motivazione). In questi casi, infatti, il giudice della cautela avrebbe dovuto rilevare che gli elementi a disposizione non avrebbero consentito l'applicazione della misura cautelare. 3. Tanto premesso, il ricorrente assume che, in forza dell'annullamento dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere da parte della Corte di Cassazione, sarebbe venuta meno la originaria legittimità della misura, e che detto accertamento era avvalorato dall'esito del giudizio di merito, svoltosi nella forma del rito abbreviato, e quindi sulla base dei medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela. 4. Orbene, è agevole rilevare che l'annullamento della misura cautelare in carcere risulta disposto in ordine alle carenze motivazionali relative alla adeguatezza della custodia in carcere, e non già in merito al difetto dei gravi indizi di colpevolezza: si è quindi al di fuori dal caso di cd " ingiustizia formale", che riguarda, appunto, la accertata assenza dei presupposti di cui all'art. 273 cod. proc. pen. 5. E' infondato anche il secondo motivo. 6. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta chp, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263). 7. Nel caso di specie il giudice della riparazione, dopo aver ricostruito in modo analitico le vicende oggetto del procedimento penale a carico del Falcinelli, ha evidenziato, in applicazione della regola di giudizio sopra illustrata, che, sebbene in sede di cognizione il materiale acquisito era stato ritenuto insufficiente a fondare una condanna nel merito, non essendo emersa la prova certa del coinvolgimento del ricorrente nel preciso piano criminale avente ad oggetto la delocalizzazione dell'azienda dei RA RA con lo svuotamento dei relativi beni, i comportamenti accertati o comunque non esclusi dai giudici di merito erano comunque idonei ad integrare condotte gravemente colpose. E' invero consolidato il principio secondo cui il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867 01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 - 01). E' stato pertanto sottolineato che il ricorrente, oltre ad essersi posto come tramite tra i RA RA e il commercialista RA, poi autore delle complesse operazioni che avevano portato allo svuotamento delle società, aveva ripetutamente ospitato, presso il proprio studio legale, le riunioni nel corso delle quali si erano pianificate le operazioni sopra descritte, acquisendo certamente consapevolezza del loro oggetto, in ragione della qualifica professionale rivestita. La Corte ha reso quindi argomentazioni non illogiche e rispettose dei consolidati principi sopra ricordati, osservando che, pur in mancanza di prova certa circa la materiale realizzazione delle operazioni integranti il reato di bancarotta, la condotta sopra descritta aveva comunque potuto ingenerare, nella autorità procedente, la falsa apparenza del coinvolgimento del LI nel fatto illecito. E va in proposito ribadito che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, Abruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere,Rv. 249237 - 01). 8. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 14 novembre 2024 Il. Consigli re estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 14 novembre 2024 Il. Consigli re estensore Il Presidente