Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/04/2026, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2025, proposto da Pina Travaglione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza n. 1572/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, sez. lav., il 05.11.2024, notificata il 22.11.2024, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 1811/2024/LAV, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. AR LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1572/2024, che ha dichiarato il diritto della ricorrente “ di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per l’anno scolastico 2019/2020” e ha ordinato “al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore del ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. La parte ricorrente ha depositato in data 6 febbraio 2026 memoria, nella quale dichiara la “ parziale cessazione della materia del contendere sulle spese del prodromico giudizio di cognizione ” (in conseguenza della parziale ottemperanza dell’Amministrazione), insistendo invece con riguardo all’attribuzione dell’importo relativo alla Carta docente.
4. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio ritiene di dar seguito alla richiesta di parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dalla ricorrente in ragione dell’avvenuto pagamento delle spese legali “ del prodromico giudizio di cognizione ”; per il resto, il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
6. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
7. La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026).
8. A fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa della ricorrente relativa alla Carta docente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).
9. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere con riguardo all’attivazione della Carta docente per l’importo stabilito nella sentenza n. 1572/2024 del Tribunale di Velletri.
10. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
11. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora richieste in subordine, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
12. La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione della parziale esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle spese legali del giudizio conclusosi con la sentenza ottemperanda;
- per il resto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
(i) condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
(ii) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Giovanni Lucantoni, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TU, Presidente FF
AR LU, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LU | EL TU |
IL SEGRETARIO