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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3000/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15449/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Fiumicino 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Fiumicino Tributi S.p.a. - 05904071007
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.fiumicinotributi.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27257 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo dell'Imu maturata nel 2019 in relazione a un immobile ubicato a Fiumicino, le è stato richiesto il pagamento di euro
3.167,06, al netto di sanzioni, spese di notifica e interessi;
viste parimenti le controdeduzioni dell'opposto
Comune di Fiumicino;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto impositivo del tributo di specie, per quanto qui interessa, s'identifica con il possesso di fabbricati o altri immobili, ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
Ebbene, nel senso della fondatezza dell'opposizione assume rilievo dirimente la circostanza, posta in risalto dall'attuale ricorrente, dell'essere stato l'immobile in questione a suo tempo assegnato a tale
Nominativo_1 in sede di separazione personale tra coniugi. A tal proposito, infatti, rileva il disposto dell'art. 4 comma 12 quinques del Dl n. 16/12, laddove in particolare è previsto che “ …l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. In altre parole, dunque, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale sortisce l'effetto di equiparare il coniuge beneficiario al titolare del diritto reale, con la conseguente esenzione dall'assoggettamento al tributo.
Tanto importa l'annullamento dell'avviso, così accogliendo l'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, poi, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art, 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e annulla l'avviso impugnato, condanna il
Comune di Fiumicino al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 1.500.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15449/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Fiumicino 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Fiumicino Tributi S.p.a. - 05904071007
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.fiumicinotributi.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27257 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo dell'Imu maturata nel 2019 in relazione a un immobile ubicato a Fiumicino, le è stato richiesto il pagamento di euro
3.167,06, al netto di sanzioni, spese di notifica e interessi;
viste parimenti le controdeduzioni dell'opposto
Comune di Fiumicino;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto impositivo del tributo di specie, per quanto qui interessa, s'identifica con il possesso di fabbricati o altri immobili, ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
Ebbene, nel senso della fondatezza dell'opposizione assume rilievo dirimente la circostanza, posta in risalto dall'attuale ricorrente, dell'essere stato l'immobile in questione a suo tempo assegnato a tale
Nominativo_1 in sede di separazione personale tra coniugi. A tal proposito, infatti, rileva il disposto dell'art. 4 comma 12 quinques del Dl n. 16/12, laddove in particolare è previsto che “ …l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. In altre parole, dunque, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale sortisce l'effetto di equiparare il coniuge beneficiario al titolare del diritto reale, con la conseguente esenzione dall'assoggettamento al tributo.
Tanto importa l'annullamento dell'avviso, così accogliendo l'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, poi, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art, 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e annulla l'avviso impugnato, condanna il
Comune di Fiumicino al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 1.500.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice