Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cristina Fabbretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco,63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
degli atti del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023 n. -OMISSIS-e bandito, su base regionale, con decreto dipartimentale dello stesso Ministero in data 6 dicembre 2023 prot. R. -OMISSIS-, per quanto riguarda i posti previsti nella Regione Veneto per la classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, limitatamente:
a) al provvedimento di non superamento della prova orale da parte del ricorrente;
b) alla griglia di valutazione dell’elaborato della prova pratica del ricorrente e dei verbali di valutazione di tale prova;
c) di tutti i verbali della Commissione;
d) del decreto dell’U.S.R. Veneto in data 17 gennaio 2025 n. -OMISSIS- di approvazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;
e) di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- ha partecipato alle prove del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023 n. -OMISSIS-e bandito, su base regionale, con decreto dipartimentale dello stesso Ministero in data 6 dicembre 2023 prot. R. -OMISSIS-.
Egli ha partecipato al bando per la regione Veneto in relazione alla classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie.
Le prove del concorso consistevano in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, ragion per cui trovava applicazione l’art. 8, comma 4, del bando, a mente del quale «Nei casi in cui l’Allegato A del Decreto ministeriale preveda lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3, 4, 5 e 8. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.»
Il ricorrente ha superato la prova scritta, ma non anche quella orale, avendo ottenuto il punteggio di 56/100 nella prova pratica e quello di 70/100 all’esito del colloquio tenutosi in data 21 novembre 2024, concluso il quale egli ha appreso dell’esito della selezione a sé sfavorevole.
Successivamente, l’USR Veneto, con decreto in data 17 gennaio 2025 n. -OMISSIS-, ha approvato la graduatoria del concorso.
2. Degli atti con cui la Commissione ha valutato la prova pratica e della graduatoria finale il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ritualmente trasposto ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 nella presente sede giudiziaria con atto notificato e depositato in data 18 aprile 2025 deducendo:
«I. Eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, falsi presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza e di istruttoria nel calcolo e nell’attribuzione del punteggio e di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e artt. 3 e 97 Costituzione.»
Il ricorrente censura la valutazione data dalla Commissione alla prova pratica da egli svolta sostenendo che il punteggio alla stessa attribuito è incongruente e illogico e producendo a proprio sostegno un parere redatto dal prof. -OMISSIS-, docente di coltivazione arboree presso l’Università degli -OMISSIS-, e deducendo che: A) non è corretto il punteggio di 12/20 espresso dalla Commissione per il criterio di valutazione «Competenza progettuale e padronanza dei contenuti (max 20 punti)» , al quale corrisponde il descrittore «Analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata in modo generico e/o impreciso» , essendo piuttosto vero che, come affermato nel parere del prof. -OMISSIS-, «La capacità di progettazione e contestualizzazione dei contenuti è evidente, soprattutto nell’approccio interdisciplinare che include riferimenti a biotecnologie, economia e costruzioni rurali con riferimenti concreti alla realtà pratica degli allevamenti. L’elaborato dimostra una chiara comprensione del tema del benessere animale nel contesto delle produzioni zootecniche, con particolare attenzione all’allevamento avicolo di tacchini. Il candidato introduce l’argomento in modo appropriato…» ; B) l’operato della Commissione è viziato da disparità di trattamento alla luce di quanto emerge dall’esame delle prove pratiche di altri nove candidati valutate con punteggio sufficiente, benché connotate dai medesimi tenore del linguaggio e grado di approfondimento impiegati nella prova pratica del ricorrente; C) inoltre, di tali nove prove pratiche, solo in una è stato trattato un numero di argomenti superiore a quelli trattati dal ricorrente, in tre è stato trattato lo stesso numero di argomenti e in cinque un numero inferiore; D) se la Commissione avesse impiegato correttamente i criteri di valutazione, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un punteggio superiore a quello di 70/100 previsto dal bando e così risultare fra i vincitori del concorso, al pari degli altri candidati che hanno trattato il medesimo numero di argomenti; E) non è corretto il punteggio di 20/40 espresso dalla Commissione per il criterio di valutazione «Uso di metodologie, strumenti e tecniche (max 40 punti)» , al quale corrisponde il descrittore «Realizza la prova in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze metodologiche, strumentali e tecniche generiche e/o imprecise» , essendo piuttosto vero che, come affermato nel parere del prof. -OMISSIS-, «L’elaborato evidenzia una conoscenza approfondita e un utilizzo consapevole delle metodologie e tecniche più avanzate, come l’impiego di software gestionali, sensori, sistemi di monitoraggio ambientale e tecnologie di intelligenza artificiale per la gestione degli allevamenti avicoli. L’analisi delle metodologie di lavoro è accurata e puntuale, così come la capacità di applicare tecniche specifiche ai diversi aspetti dell’allevamento. Il candidato ha descritto in modo dettagliato gli ambienti destinati all’allevamento, la gestione pratica e tecnologica dei parametri vitali degli animali…Inoltre, nella sezione di riferimento alle normative sul benessere animale del tema in oggetto, il candidato affronta efficacemente i requisiti legali con le pratiche di allevamento (D.L. 267/2003, regolamento CE 543/2008, direttiva 43/2007) dimostrando in modo chiaro le conoscenze, per cui tali normative possano essere applicate in contesti educativi e operativi. Questo dimostra una comprensione approfondita delle tecniche di allevamento e la capacità di applicarle in un contesto pratico. La valutazione di 20 punti non tiene conto adeguatamente di questi aspetti» ; F) non è corretto il punteggio di 12/20 espresso dalla Commissione per il criterio di valutazione «Analisi e rappresentazione dei risultati (max 20 punti)» , al quale corrisponde il descrittore «Analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata in modo generico e/o impreciso» , essendo piuttosto vero che la prova del ricorrente presenta una rappresentazione chiara e ben strutturata dei risultati, evidenziando un approccio interdisciplinare e supportato con riferimenti concreti e pertinenti; G) se l’operato della Commissione non fosse stato inficiato da tali vizi, il ricorrente avrebbe potuto ottenere una votazione superiore alla sufficienza di 70/100 e collocarsi tra i vincitori, anche avuto riguardo al fatto che, a fronte dei 34 posti messi a bando, solo 29 candidati hanno superato tutte le prove del concorso e sono stati inseriti nella graduatoria di merito;
«II. Violazione e la falsa applicazione dell’art.97 Cost. per la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione nella correzione delle prove».
Il ricorrente deduce che la Commissione, nella fase di valutazione delle prove, non ha rispettato la regola dell’anonimato perché: A) le griglie di valutazione, nella versione trasmessagli in sede di accesso agli atti, non sono datate, recano la firma dei commissari e l’indicazione delle generalità dei singoli candidati e della regione per la quale ciascuno di essi concorreva; B) dagli atti della procedura non emerge che le prove dei candidati, quando sono state valutate dalla Commissione, erano state effettivamente anonimizzate e che solo dopo tale valutazione ha avuto luogo l’abbinamento al nominativo di ciascun candidato;
«III. Violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del DPR 487/1994 e Art. 97 Cost. per la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione nella correzione delle prove»
Il ricorrente deduce che: A) la sua prova pratica è stata valutata in data 23 settembre 2024; B) quel giorno la seduta della Commissione ha avuto inizio alle ore 8:30 ed è terminata alle ore 13:20; C) in tale lasso temporale la Commissione ha corretto tredici elaborati, ha sciolto l’anonimato delle prove dei 68 concorrenti e ha fissato le date delle prove orali; D) tale tempistica non risulta congrua in relazione alle operazioni verbalizzate.
3. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e in data 14 gennaio 2026 ha depositato una relazione corredata da documenti, tra cui i verbali delle sedute in data 6 e 23 settembre della Commissione e la griglia di valutazione del ricorrente, nella versione anonimizzata e in quella successiva allo scioglimento dell’anonimato.
4. Con memoria depositata in data 23 gennaio 2026 il ricorrente, prendendo posizione sulla documentazione prodotta in giudizio dal Ministero, ha dedotto che: A) la Commissione non ha mai elaborato griglie di valutazione recanti la mera indicazione del codice identificativo assegnato ai candidati in occasione della prova pratica, essendo il documento 5 allegato alla relazione dell’Amministrazione solo un «fac simile» , come in tale relazione affermato; B) la Commissione, già in occasione dello svolgimento della prova pratica, era a conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato, ragion per cui la correzione delle prove non si sarebbe svolta nel rispetto della regola dell’anonimato.
5. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Commissione ha errato ad attribuire alla prova pratica da egli svolta in sede concorsuale il punteggio di 56/100, inferiore a quello che – in tesi – egli avrebbe meritato.
Il motivo prospetta tre gruppi di censure.
2.1. Con un primo gruppo di censure, viene dedotto che il giudizio della Commissione sarebbe errato alla luce del parere redatto dal docente universitario prof. -OMISSIS-che ha preso in esame sia la prova pratica del ricorrente sia quelle, valutate con punteggio pari o superiore a 70/100, di altri nove candidati.
Tali censure non possono essere condivise.
Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, «ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all’attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo» (Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 aprile 2024 n. 3070; Sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4331; Sez. III, 24 maggio 2021, n. 4018).
Da questo punto di vista, il parere prodotto dal ricorrente non conduce il Collegio a ravvisare che il giudizio dato dalla Commissione alla prova pratica del ricorrente medesimo sia affetta da macroscopici errori.
2.2. Con un secondo gruppo di censure, viene dedotto il vizio di disparità di trattamento in relazione alla valutazione positiva che la Commissione ha attribuito alle prove pratiche di altri candidati che avrebbero uno spessore qualitativo comparabile a quella del ricorrente, invece giudicata non sufficiente.
Nemmeno queste censure possono essere positivamente apprezzate.
Infatti, secondo il consolidato orientamento del giudice amministrativo «l’eventuale disparità di trattamento, nelle prove concorsuali, è individuabile in modo residuale ed eccezionale solo laddove sia documentato un palese mutamento di orientamenti o di giudizio, tali da determinare un disomogeneo approccio alla valutazione delle prove, mentre non può sostanziare una disparità di trattamento tra i candidati la fisiologica diversa valutazione di elaborati diversi, i quali sono sorretti da sviluppo logico argomentativo e da forma espositiva del tutto diversi.» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 settembre 2024, n. 16061).
Da questo punto di vista, dagli atti del giudizio il Collegio non trae elementi utili a dimostrare che la Commissione, scrutinando la prova pratica del ricorrente, abbia palesemente mutato l’orientamento e il metro di giudizio che ha impiegato valutando le prove degli altri candidati.
2.3. Con un terzo gruppo di censure, viene dedotto che la Commissione ha ingiustamente sottostimato la qualità della prova pratica del ricorrente.
Si tratta di un argomento difensivo (a ben vedere sotteso anche ai due gruppi di censure già scrutinati) che il Collegio non ritiene fondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione tecnico-scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13 ottobre 2025, n. 8221 e 26 agosto 2025, n. 7113).
La traccia della prova pratica era la seguente: «Il tema del benessere animale rappresenta una tema centrale e sempre più vincolante nel settore delle produzioni zootecniche. Nell’ambito formativo, è necessario traslare in modo concreto i concetti delle disposizioni normative astratte alla realtà pratica degli allevamenti. dove il rapporto costo/beneficio va sempre analizzato ai fini della sostenibilità economica per l’azienda zootecnica. Il candidato esponga in modo pratico la gestione di un allevamento avicolo di tacchini da carne maschio o femmina di attuale concezione a mezzo di un contratto di soccida, con riferimento a: 1) Descrizione e tipologie di strutture destinate all’allevamento; 2) Gestione pratica e tecnologica dei parametri vitali dell’animale; 3) Gestione della pulcinaia e della lettiera; 4) Tipologie di svezzamento dell’animale; 5) Principali esempi pratici sui sintomi delle principali patologie del tacchino da carne; 6) Durata e principali elementi di costo di un ciclo da ingrasso; 7) Esempi pratici di "Biosicurezze" con la relativa descrizione e funzione; 8) Breve riferimento alle normative sul benessere animale inerenti al tema in oggetto. Il tutto ricorrendo anche ad esempi concreti che caratterizzano una lezione di tipo pratico.»
La Commissione ha valutato la prova pratica del ricorrente impiegando criteri predefiniti e declinati in una griglia suddivisa in «ambiti» , «indicatori» e «descrittori di livello» , ai quali ultimi sono associati punteggi numerici.
Questa la valutazione della prova del ricorrente: A) rispetto all’ «ambito» «competenze disciplinari e padronanza dei contenuti» , cui corrisponde l’indicatore «conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e alla capacità di progettazione in relazione alla prova assegnata» , è stato attribuito il punteggio di 12, associato al «descrittore» secondo cui il candidato «progetta la prova assegnata in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche» ; B) rispetto all’ «ambito» «uso di metodologie, strumenti e tecniche» , cui corrisponde l’indicatore «capacità di individuare una corretta strategia risolutiva con particolare riferimento all’uso appropriato delle metodologie sperimentali, degli strumenti e delle tecniche specifiche» , è stato attribuito il punteggio di 20, associato al «descrittore» secondo cui il candidato «realizza la prova in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze di metodo, strumentali e tecniche generiche e/o imprecise» ; C) rispetto all’ «ambito» «analisi e la rappresentazione dei risultati» , cui corrisponde l’indicatore « capacità di rappresentazione/visualizzazione e analisi dei risultati anche in una eventuale prospettiva interdisciplinare» , è stato attribuito il punteggio di 12, associato al «descrittore» secondo cui il candidato «analizza e rappresenta i risultati in modo generico e impreciso» ; D) rispetto all’ «ambito» «argomentazione e l’uso del linguaggio di settore» , cui corrisponde l’indicatore «capacità di documentare la prova assegnata in modo chiaro e argomentato, utilizzando il linguaggio specifico della/e disciplina» , è stato attribuito il punteggio di 12, associato al «descrittore» secondo cui il candidato «Il candidato documenta la prova in modo schematico, con inesattezze tecniche» .
L’Amministrazione, nel rapporto informativo depositato in giudizio, ha ulteriormente illustrato le ragioni sottese a tale valutazione, pur senza integrarla, risultando l’onere motivazionale già soddisfatto con l’impiego dei criteri valutativi predeterminati nella griglia.
In particolare l’Amministrazione ha spiegato che «la tecnica didattica espressa è fortemente incentrata sul prolisso ricorso in modo disorganizzato ai principi generali delle normative sul benessere animale, sulla sicurezza nel lavoro, e qualche descrizione sulle caratteristiche dell’animale in oggetto, senza alcun approccio pratico e conoscitivo della realtà.»
In tale contesto, il Collegio non ravvisa alcun manifesto travisamento degli elementi che la Commissione ha posto alla base del proprio giudizio, né alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza nel compimento di tale attività valutativa.
Osserva inoltre il Collegio che le doglianze del ricorrente impingono il merito della valutazione tecnico discrezionale della Commissione, sostituendosi ad essa, e, come tali, non possono essere ritenute ammissibili.
3. Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale viene dedotta la violazione della regola dell’anonimato.
Dai verbali della Commissione, risulta che: A) «Per assicurare l’anonimato si sono predisposti degli elenchi per ciascuna aula dove vengono assegnati dei codici alfanumerici alle prove che saranno ritirate; tali codici sono custoditi separatamente a cura del segretario. I docenti procederanno alla correzione delle prove pratiche e al termine si procederà con lo scioglimento dell’anonimato e all’abbinamento codice/candidato» (verbale n. 4 del 6 settembre 2024 – doc. 2 dell’Amministrazione); B) «Si procede con la correzione degli ultimi tredici elaborati nelle buste A6. Per la valutazione sono state predisposte le griglie con i codici A4 / AS / A6 in base ai giorni della prova pratica, mantenendo sempre anonima la correzione. Al termine si apre la busta sigillata contenente l’abbinamento con i codici e si procede con lo scioglimento dell’anonimato. Si compila l’elenco candidato / valutazione e si riporta la valutazione sull’apposita griglia nominativa che viene firmata dalla commissione.» (verbale-OMISSIS- del 24 settembre 2024 – doc. 3 dell’Amministrazione).
Gli argomenti difensivi contenuti nel motivo di ricorso e ulteriormente sviluppati nella memoria depositata dal deducente ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. non sono idonei a superare quanto indicato in tali verbali a riguardo delle misure adottate dalla Commissione a garanzia dell’anonimato nella valutazione delle prove d’esame.
Infatti osserva il Collegio che: A) i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., costituiscono atto pubblico fidefaciente, fino a querela di falso (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 agosto 2025, n. 6972); B) da tali verbali risulta che gli elaborati dei candidati sono stati anonimizzati in vista della valutazione degli stessi e che l’anonimato è stato sciolto solo al termine delle operazioni valutative; C) in mancanza di querela di falso, che il ricorrente non ha proposto, le contestazioni di quanto riportato in detti verbali non sono ammissibili (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 aprile 2025, n. 7109).
4. Infine, va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, inerente alla tempistica delle operazioni di correzione delle prove concorsuali.
Infatti, non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso alla valutazione delle prove di esame dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto in ricorso infici in concreto il giudizio contestato dal singolo ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 settembre 2024, n. 16061).
5. In conclusione, il ricorso non può essere accolto alla luce dell’infondatezza dei motivi ai quali si affida.
In applicazione della regola della soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. -OMISSIS- al pagamento a favore del Ministero dell’istruzione e del merito delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
EA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA LA | Ida RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.