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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2024, n. 29115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29115 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: UF RI, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza emessa in data 02/10/2023 dalla Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2023, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 01/02/2023, nei confronti di UF RI, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui ai cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. At. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione l'UF, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta legittimità del rigetto, da parte del Penale Sent. Sez. 3 Num. 29115 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 28/05/2024 primo giudice, della richiesta di sospensione con messa alla prova. Si censura la sentenza per avere la Corte ritenuto legittimo tale rigetto sulla sola base della prognosi sfavorevole circa la commissione di ulteriori reati, nonostante il programma di trattamento non fosse stato ancora presentato: si evidenzia infatti, con citazione di precedenti giurisprudenziali, che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'adozione ad un momento successivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato delle censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato» (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01). In motivazione, la Quarta Sezione ha ulteriormente e ancor più nettamente precisato che «l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).. E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 Cianfrocca Rv. 277070). Per essere chiari, se il giudice dà conto in motivazione - come avvenuto nel caso che ci occupa - dell'impossibilità di formiklare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presentato». 2 Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito anche in tempi recentissimi: cfr. da ultimo Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248 - 01, secondo la quale «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati». In tale 1ii prospettiva ermeneutica, alla quale si intende qui dar seguito, il provvedimento di rigetto dell'istanza dell'UF di messa alla prova risulta immune da criticità deducibili in questa sede. Né tali conclusioni appaiono vulnerate dalle decisioni richiamate in ricorso, che attengono a situazioni diverse da quella in esame, nelle quali il rigetto dell'istanza era stato determinato dalla mancata produzione del programma di trattamento (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355 - 01) ovvero dalla mancanza di prova in ordine alla disponibilità economica per provvedere all'attività risarcitoria (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 01). Va anzi soOttolineato che tale ultima pronuncia, lungi dal disattenderlo, ha espressamente richiamato, in motivazione, l'indirizzo interpretativo che ritiene assorbente la prognosi negativa in ordine alla commissione di ulteriori reati da parte del richiedente. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle étmmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigli estensore Il Presidente è
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2023, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 01/02/2023, nei confronti di UF RI, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui ai cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. At. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione l'UF, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta legittimità del rigetto, da parte del Penale Sent. Sez. 3 Num. 29115 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 28/05/2024 primo giudice, della richiesta di sospensione con messa alla prova. Si censura la sentenza per avere la Corte ritenuto legittimo tale rigetto sulla sola base della prognosi sfavorevole circa la commissione di ulteriori reati, nonostante il programma di trattamento non fosse stato ancora presentato: si evidenzia infatti, con citazione di precedenti giurisprudenziali, che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'adozione ad un momento successivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato delle censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato» (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01). In motivazione, la Quarta Sezione ha ulteriormente e ancor più nettamente precisato che «l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).. E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 Cianfrocca Rv. 277070). Per essere chiari, se il giudice dà conto in motivazione - come avvenuto nel caso che ci occupa - dell'impossibilità di formiklare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presentato». 2 Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito anche in tempi recentissimi: cfr. da ultimo Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248 - 01, secondo la quale «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati». In tale 1ii prospettiva ermeneutica, alla quale si intende qui dar seguito, il provvedimento di rigetto dell'istanza dell'UF di messa alla prova risulta immune da criticità deducibili in questa sede. Né tali conclusioni appaiono vulnerate dalle decisioni richiamate in ricorso, che attengono a situazioni diverse da quella in esame, nelle quali il rigetto dell'istanza era stato determinato dalla mancata produzione del programma di trattamento (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355 - 01) ovvero dalla mancanza di prova in ordine alla disponibilità economica per provvedere all'attività risarcitoria (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 01). Va anzi soOttolineato che tale ultima pronuncia, lungi dal disattenderlo, ha espressamente richiamato, in motivazione, l'indirizzo interpretativo che ritiene assorbente la prognosi negativa in ordine alla commissione di ulteriori reati da parte del richiedente. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle étmmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigli estensore Il Presidente è