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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 30 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 38065 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Roma, alla via Renato Cesarini, n. 106, presso lo studio dell'avv. Caterina Grillone che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
OPPONENTI
E in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Francesco CP_2
Curti che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Antonello Veneziano,
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli opponenti: “… NEL MERITO. Dichiarare inefficace e/o revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto e respingersi tutte le domande ivi svolte dalla opposta, in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. IN SUBORDINE. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulata, revocarsi in ogni caso
1 il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo impugnato, e ridurre la richiesta economica nella minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per l'opposta: “… In via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione né sussistendo gravi motivi;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo. In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della delle spese CP_3
di giudizio e del procedimento monitorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 18 settembre 2024,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 9623/2024, emesso da questo Tribunale in data 23 luglio 2024 su istanza della con il quale Controparte_1
era stato ingiunto loro il pagamento della somma di €163.347,01#, oltre interessi moratori di legge e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di un mutuo;
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) la domanda di pagamento proposta dalla era Controparte_1 improcedibile siccome non preceduta dall'esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010; b) il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. poiché esso non era stato notificato, avendo l'ingiungente provveduto alla notifica del solo ricorso monitorio e dell'atto di precetto;
c) la società
2 ingiungente, che nel ricorso monitorio aveva assunto di essere attuale titolare del credito controverso, originariamente sorto in capo alla
[...]
a seguito di una serie di cessioni, era Controparte_4
priva di legittimazione passiva poiché dell'inclusione del credito controverso nell'ambito delle dedotte cessioni non era stata data idonea prova;
d) il quantum della pretesa creditoria andava comunque rideterminato tramite la decurtazione di quanto già incassato dalla precedente titolare del credito all'esito di una procedura esecutiva immobiliare;
• che la costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 è infondata in quanto la condizione di procedibilità di cui al primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010 non si applica nei procedimenti di ingiunzione, inclusa la fase opposizione, nella quale la detta condizione torna ad operare solo dopo che il giudice si sia pronunciato sulle eventuali istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (istanze sulle quali, nel caso di specie, questo Ufficio non si è tuttavia pronunciato);
• che, diversamente da quanto eccepito dagli opponenti, la notifica del solo ricorso monitorio (unitamente al precetto comunque riportante il contenuto e i dati identificativi del decreto ingiuntivo) non configura un'ipotesi di notificazione inesistente bensì un caso di notificazione semplicemente incompleta, vizio che risulta senz'altro sanato dalla tempestiva proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. con la quale gli attori hanno svolto articolate argomentazioni difensive per resistere alla pretesa creditoria avversaria (per un caso analogo v. Cass.,
28.11.2016, n. 24137);
3 • che, peraltro, il ricorso monitorio e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati successivamente rinotificati agli ingiunti in data 23 settembre 2024, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c., ciò che ha determinato il definitivo superamento della superiore eccezione;
• considerato che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n.
31118), in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato e il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione);
• che, invece, nel diverso caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (in questi termini Cass., 22.6.2023, n. 17944);
4 • che nel caso di specie gli opponenti hanno contestato non già la conclusione delle cessioni, dapprima tra la Controparte_4
e la e poi tra la e la
[...] Controparte_5 Controparte_5
ma soltanto l'inclusione del credito per cui è causa Controparte_1 nell'ambito operativo delle dette operazioni traslative (v. pag. 4 dell'atto di citazione ove “si contesta che il credito asserito dalla CP_1
di cui si controverte sia ricompreso tra quelli CP_6 compravenduti nell'ambito delle due operazioni di cessione in blocco”) sicché, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è già di per sé sufficiente ad assolvere l'onere probatorio in capo all'asserito creditore;
• che non possono condurre a diverse conclusioni le generiche affermazioni attoree, sempre contenute alla pag. 4 dell'atto di citazione, secondo cui “incombe sul cessionario l'onere di provare la sussistenza di un efficace negozio di cessione di credito” e secondo cui “l'odierna opposta non offre nessuna prova delle successive cessioni”, giacché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, affermare che la controparte non ha offerto la prova di un fatto non equivale a contestarlo specificamente, e dunque non preclude l'applicazione del principio di cui all'art. 115, comma 1, ult. parte, c.p.c. (v. Cass., 27.8.2020, n. 17889);
• che nel caso che occupa il credito per cui è causa – cioè quello derivante dal mutuo a suo tempo erogato dalla Controparte_4
in favore della e successivamente frazionato –
[...] CP_7
presenta tutti i requisiti riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23 dicembre 2017 al fine di identificare i crediti oggetto della cessione conclusa tra la e la Controparte_4 [...]
(v. doc. 3 fascicolo monitorio), nonché tutti i requisiti riportati CP_5
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° luglio 2023 al fine di identificare i
5 crediti oggetto della cessione conclusa tra la e la Controparte_5
(v. doc. 4 fascicolo monitorio); Controparte_1
• che, peraltro, le due cessioni di credito sono comunque provate: i) quella dalla alla Controparte_4 Controparte_5
quantomeno in via presuntiva, dai documenti relativi alla procedura esecutiva r.g.e. n. 620/2017 dinanzi al Tribunale di Tivoli (v. doc. 2 fascicolo opponente), da cui risulta che il giudice dell'esecuzione ha emesso decreto di trasferimento nell'ambito del procedimento esecutivo promosso dalla quale procuratrice della Controparte_8
a danno degli odierni opponenti;
ii) quella dalla Controparte_5
alla dal contratto depositato Controparte_5 Controparte_1 dall'opposta quale allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta;
• che le ulteriori obiezioni mosse dagli opponenti nella prima memoria integrativa ex art. 171-bis c.p.c. in ordine alla mancanza di alcuni requisiti di efficacia del contratto di cessione di crediti tra la
[...]
e la sono inammissibili, non essendo il CP_5 Controparte_1
terzo legittimato a sollevare eccezioni di questo genere in relazione ad un rapporto contrattuale a cui è estraneo (con riguardo, ad esempio, all'eccezione di inefficacia del contratto stipulato da falsus procurator, v.
Cass., 29.10.1999, n. 12144);
• che, alla luce delle superiori considerazioni, può dunque ritenersi accertato che il credito di cui trattasi sia effettivamente passato nella titolarità dell'odierna opposta;
• considerato, infine, che l'eccezione di parziale estinzione del credito azionato è infondata sia perché nel ricorso monitorio il credito vantato dall'ingiungente è stato quantificato tenendo già conto di quanto a suo tempo ricavato dalla da una precedente esecuzione Controparte_5
forzata immobiliare, sia perché tale eccezione è stata formulata dagli ingiungenti in modo del tutto generico, senza neppure indicare la somma
6 di denaro che dovrebbe essere portata in detrazione dall'importo oggetto dell'ingiunzione;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
9623/2024, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore della soc. delle spese del giudizio che liquida Controparte_1 in €7.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 30 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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