Art. 36. (Collegio dei sindaci) 1. Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del tesoro e uno eletto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente.
2. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente:
3. I sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi del' articolo 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione.
Nota all' art. 36 :
- L' art. 2397 del codice civile "Composizione del collegio sindacale" rientra nel libro quinto (Del lavoro), titolo quinto (Delle societa'), capo V (Della societa' per azioni), sezione VI (Degli organi sociali), paragrafo 3 (Del collegio sindacale).
2. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente:
3. I sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi del' articolo 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione.
Nota all' art. 36 :
- L' art. 2397 del codice civile "Composizione del collegio sindacale" rientra nel libro quinto (Del lavoro), titolo quinto (Delle societa'), capo V (Della societa' per azioni), sezione VI (Degli organi sociali), paragrafo 3 (Del collegio sindacale).