Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1831
TAR
Sentenza breve 7 novembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello, affermando che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto oggetto di impugnazione è una graduatoria concorsuale. La posizione della ricorrente è qualificata come interesse legittimo pretensivo, dato che l'accesso al posto di lavoro è mediato dall'esercizio di una potestà pubblicistica da parte dell'amministrazione.

  • Altro
    Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della costituzione – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2 e art. 6, 10 comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 40/2017 - violazione del decreto n. 25/2025 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta

    Il Consiglio di Stato, pur accogliendo l'appello sul punto della giurisdizione, rimette la causa al giudice di primo grado per l'esame nel merito delle questioni relative all'eccesso di potere e alla violazione di legge. Tuttavia, nel motivare la decisione sulla giurisdizione, il Collegio critica l'orientamento della Cassazione che qualifica la posizione del riservista come diritto soggettivo, sostenendo che si tratti di interesse legittimo pretensivo in quanto il riconoscimento della riserva è rimesso alla valutazione dell'amministrazione e si inserisce in una procedura concorsuale.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da una candidata avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per difetto di giurisdizione, devolvendo la controversia al giudice ordinario. La candidata aveva impugnato la graduatoria finale di un concorso pubblico per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lamentando il mancato riconoscimento della riserva di posti per aver svolto il servizio civile nazionale, anziché il servizio civile universale come previsto dal bando e dalla normativa vigente al momento della sua emanazione (D.L. n. 44/2023 convertito in L. n. 74/2023 e D.Lgs. n. 40/2017). La ricorrente aveva contestato la graduatoria, il bando, gli avvisi relativi all'esito della prova scritta e alle graduatorie finali, nonché un atto interno dell'Agenzia che escludeva il riconoscimento della riserva per il servizio civile nazionale. Aveva altresì richiesto l'accertamento del proprio diritto all'inclusione nella graduatoria dei vincitori e il risarcimento del danno in forma specifica. Il TAR aveva ritenuto che la controversia vertesse sulla spettanza della riserva, configurando un diritto soggettivo all'assunzione, devolvendo la giurisdizione al giudice ordinario sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione in materia di riserve ex lege.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e dichiarando la nullità della stessa con rimessione della causa al giudice di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione della candidata si configura come un interesse legittimo pretensivo, dato che l'impugnazione della graduatoria e degli atti connessi implica una contestazione della scelta autoritativa dell'amministrazione nella formazione della stessa. Il Consiglio di Stato ha argomentato che il riconoscimento della riserva, pur basato su norme di legge, è rimesso a una valutazione dell'amministrazione in sede di formazione della graduatoria, che si traduce nell'esercizio di un potere autoritativo, anche se vincolato. Ha altresì sottolineato che l'accesso al bene della vita (l'assunzione) è mediato dall'esercizio di tale potestà pubblicistica e che la normativa sulla riserva non determina un automatismo nell'insorgenza del diritto soggettivo, ma una norma di azione, come dimostrato dalla possibilità di frazionamento dei posti e dalla necessità di un confronto con altri candidati. Pertanto, la giurisdizione amministrativa è competente a sindacare tali atti di macro-organizzazione. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1831
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1831
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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