Sentenza breve 7 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01831/2026REG.PROV.COLL.
N. 01130/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2026, proposto da
SA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19772/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. AN NE e uditi per le parti gli avvocati Francesca Mastroianni, in dichiarata delega degli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, e Carmela Adele Ester Rosaria Quattrone dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con bando del 12/02/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto il “Concorso pubblico a complessivi 415 posti - Area Assistenti - di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano - presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, successivamente elevati a complessivi 569 posti, così ripartiti: n. 80 Lombardia; n. 30 Piemonte; n. 35 Liguria; n. 5 Valle d’Aosta; n. 40 Veneto; n. 25 Friuli Venezia Giulia; n. 30 Emilia Romagna; n. 10 Marche; n. 25 Toscana; n. 10 Umbria; n. 30 Lazio; n. 5 Abruzzo; n. 20 Puglia; n. 5 Molise; n. 5 Basilicata; n. 30 Campania; n. 5 Calabria (di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro); n. 5 Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro); n. 5 Trento; n. 5 Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela).
Con preciso riferimento alle riserve dei posti, l’art. 2, comma 3, del bando di concorso ha previsto che “Come disposto dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, si applica la riserva di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
1.1 In data 12 gennaio 2025 LL SA ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura per la sede del Piemonte, i cui posti messi a bando erano 45.
In particolare, in sede di domanda di partecipazione, ella ha:
- barrato la casella relativa alla “Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n.74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025”;
- dichiarato, nella sezione “Altro”, di aver svolto il servizio civile dall’1 aprile 2005 al 31 marzo 2006.
1.2 La predetta ha superato la prova scritta con un punteggio pari a 22,20 punti valevole a farla inserire tra i candidati vincitori riservisti del concorso de quo.
In data 10 aprile 2025 (e cioè prima formazione della graduatoria finale) LL SA ha inviato alla Commissione apposita comunicazione a mezzo PEC, volta ad autocertificare il possesso del titolo della riserva posseduto, per come espressamente richiesto da parte appellata, nel documento recante “Avviso Esito Prova Scritta” pubblicato il 2 aprile precedente.
1.3 A seguito della pubblicazione della graduatoria finale del concorso per la Regione di interesse, la predetta ha appurato di essersi collocata alla posizione n. 141 tra i candidati idonei non vincitori della procedura concorsuale in ragione del mancato riconoscimento in suo favore del diritto alla riserva per aver svolto il servizio civile.
2. Con ricorso notificato l’1 ottobre 2025 e depositato il 21 ottobre 2025 LL SA ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, i seguenti atti:
- la graduatoria finale dei candidati vincitori del “Concorso pubblico a complessivi 415 posti - Area Assistenti - di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano - presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” - Codice ADM/AMM, Regione Piemonte, pubblicata in data 3 luglio 2025, nella parte in cui include la stessa collocandola in una posizione diversa da quella spettantegli;
- il bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- l’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 2 aprile 2025, con cui l’Agenzia ha reso noto l’esito della prova scritta, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;
- l’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 3 luglio 2025, con cui l’Agenzia ha reso note le graduatorie finali del concorso per ogni sede, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;
- l’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 4 luglio 2025, con cui l’Agenzia ha convocato i vincitori della selezione de qua, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente;
- l’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 25 luglio 2025, con cui l’Agenzia intimata ha diramato l’elenco delle sedi di convocazione dei candidati vincitori del codice ADM/AMM;
- il documento Prot. 15284/RI del 2 luglio 2025 (mai pubblicato) con cui la pubblica amministrazione ha espressamente dichiarato, in sede di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori della procedura in argomento, quanto di seguito: “A seguito degli approfondimenti condotti, si rappresenta, inoltre, che non sono state riconosciute le riserve a favore dei candidati che hanno prodotto attestazioni relative allo svolgimento del servizio civile nazionale anziché di quello civile universale, come disciplinato dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto.
Ha, altresì, domandato l’accertamento del proprio interesse ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso nonché la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della sua posizione o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della sua pretesa ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei candidati vincitori riservisti del concorso.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della costituzione – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 40/2017 - violazione del decreto n. 25/2025 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta ;
2) sull’interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza .
3. All’udienza in camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, l’adito T.A.R. ha dichiarato, con la sentenza in forma semplificata resa ex art. 60 c.p.a. indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione declinando quest’ultima in favore del giudice ordinario.
In particolare ha osservato che:
- “con la presente impugnazione, la ricorrente, che ha prestato il cd. «servizio civile nazionale», impugna la graduatoria relativa al concorso in oggetto, nella sola parte in cui essa non gli attribuisce il diritto alla riserva di posti, prevista dall’art.1.2 del bando in favore degli operatori volontari che hanno concluso il cd «servizio civile universale» senza demerito, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, nel testo ratione temporis vigente alla data di adozione del bando (antecedente alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 4, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69) attribuiva il diritto alla riserva nei pubblici concorsi unicamente in caso di svolgimento del «servizio civile universale», e non anche con riferimento al «servizio civile nazionale» di cui alla L.n.64/2001”;
- “in disparte il merito della questione, nella fattispecie si controverte, essenzialmente, sulla spettanza o meno della riserva per il «servizio civile nazionale», che il bando, in conformità alla legge vigente al momento della sua adozione, letteralmente non contemplava”;
- “nelle controversie in cui sia in contestazione la spettanza della riserva ex lege nei pubblici concorsi, questa Sezione, con orientamento recente che non si ha motivo per disapplicare, ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a beneficio di quello ordinario, anche nei casi in cui veniva in contestazione un atto amministrativo quale la graduatoria definitiva. E ciò, in applicazione della generale previsione recata dall’art.63, co.1 D.Lgs.n.165/2001, ritenendo che, in simili controverte, al di là della formale impugnazione dell’atto amministrativo (la graduatoria definitiva del concorso) venga sostanzialmente in emersione la sussistenza o meno del diritto all’assunzione, che (al di là del formale petitum) il ricorrente rivendica, senza contestazioni sulla graduatoria, e quindi sui punteggi attribuiti o sull’ammissione dei concorrenti. Nella fattispecie in esame, la censura riguarda unicamente la riserva di posti, che il bando regolava in modo del tutto conforme alla legge pro tempore vigente (ossia la prevedeva per il «servizio civile universale» e non per il «servizio civile nazionale»)”;
- “La controversia, in definitiva, verte sulla possibilità o meno di estendere anche al servizio civile nazionale la previsione sulla riserva di posti che la legge vigente al momento del bando (e quindi il bando stesso) contemplava, expressis verbis, per il solo servizio civile universale. Per converso, non entra in gioco alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma la corretta applicazione della legge, cui il bando si era conformato e cui per converso corrisponde, da parte dell’odierno istante, una posizione reclamata avente la consistenza del diritto soggettivo”;
- “La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata, invece, alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso (ex multis Tar Marche Ancona, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; Tar Lombardia Milano, Sez. lii, 26.05.2021, n. 1276). La giurisdizione amministrativa non si estende, invece, alle controversie relative alle pretese all'assunzione basate sull'esito del concorso, essendo devoluto, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto”;
- “Nel caso di specie l’atto impugnato è il diniego all'assunzione che ha natura negoziale e rientra nella cognizione del giudice ordinario”;
- “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte affermato che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso”; in particolare “Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. SU 15 maggio 2003 n. 7507) sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l’articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. SU 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561) sia in relazione alla domanda proposta dal disabile per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348)”.
4. Ora con ricorso notificato il 5 febbraio 2026 e depositato il 10 febbraio 2026 LL SA ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado ;
2) Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa –violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della costituzione – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2 e art. 6, 10 comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 40/2017 - violazione del decreto n. 25/2025 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta .
5. In data 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello.
6. All’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2026 fissata ex art. 105, comma 2, c.p.a. la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe erronea atteso che:
- con il ricorso di primo grado è stata impugnata la graduatoria finale del concorso (e tutti gli atti successivi), con cui la pubblica amministrazione ha, nei fatti, escluso dal novero dei candidati vincitori la ricorrente in primo grado;
- la graduatoria rientrerebbe tra i c.d. atti di macro-organizzazione appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto suscettibili di ledere una situazione giuridica soggettiva che si identifica con l’interesse legittimo.
2.1 Il motivo merita positivo apprezzamento.
La controversia che occupa rientra, sulla scorta del criterio generale di riparto che guarda alla consistenza della situazione giuridica subiettiva azionata in giudizio ex art. 7 comma 1 c.p.a., nella giurisdizione generale del giudice amministrativo.
E, infatti, la posizione vantata dall’odierna appellante si atteggia ad interesse legittimo di tipo pretensivo.
Ciò in quanto, avendo il giudizio de quo ad oggetto l’impugnazione di una graduatoria, si verte all’evidenza nell’ipotesi di “controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” che, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 “restano”, proprio in forza del soprarichiamato criterio generale di riparto, “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo”.
In particolare, l’unica censura dedotta a sostegno del ricorso di primo grado, per come testualmente formulata (pag. 6 del ricorso introduttivo di primo grado), risulta direttamente rivolta all’operato dell’amministrazione nella formazione della graduatoria (“in maniera del tutto arbitraria, però, l’Amministrazione ha del tutto omesso di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l’effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato la ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori per il profilo di interesse”). Ad essere contestata è, quindi, la scelta autoritativa compiuta dall’amministrazione di non attribuire rilievo, nella formazione della graduatoria, al servizio civile semplice (scelta che, peraltro, si era concretizzata già in precedenza, nel caso di specie, nell’adozione a monte di un’ulteriore determinazione amministrativa, pure espressamente gravata in prime cure, prot. 15284/RI del 2 luglio 2025 con cui l’Agenzia ha espressamente dichiarato che “A seguito degli approfondimenti condotti, si rappresenta, inoltre, che non sono state riconosciute le riserve a favore dei candidati che hanno prodotto attestazioni relative allo svolgimento del servizio civile nazionale anziché di quello civile universale, come disciplinato dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”).
Non può, inoltre, obliterarsi che l’odierna parte appellante ha impugnato in prime cure, ove ostativo rispetto al riconoscimento in suo favore della riserva di che trattasi, anche il bando di gara nella parte in cui, all’art. 2, comma 3, ha previsto espressamente che “Come disposto dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, si applica la riserva di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
La pretesa del riconoscimento della riserva di che trattasi passa, pertanto, per la domanda di annullamento e per l’accertamento dell’illegittimità di una serie di atti che si inseriscono nella procedura di selezione concorsuale a connotazione pubblicistica, contesto nel quale i diversi candidati, anche nei reciproci rapporti, sono portatori di una posizione di interesse legittimo pretensivo che si confronta con potestà autoritative dell’amministrazione.
2.2 Non ignora il Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, seppur con riferimento ad altre ipotesi di riserva ex lege (Cass., sez. un. civ., 15 maggio 2003, n. 7507 in tema di riserva in favore dei disabili e Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32396 in tema di riserva in favore degli ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare, congedati a fine ferma senza demerito; orientamento invero pure ripreso da questo Consiglio in sede consultiva con il parere n. 39 del 14 gennaio 2025 e, dopo il passaggio in decisione della presente causa, con sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1560), ha ritenuto che la posizione giuridica che si appunta in capo al soggetto che aspira a beneficiare della riserva sia qualificabile in termini di diritto soggettivo all’assunzione e non di interesse legittimo, non venendo in alcun modo in considerazione l’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione.
Il Collegio è, tuttavia, del meditato avviso che tale ricostruzione non sia condivisibile, almeno con riguardo alla specifica vicenda che occupa.
In proposito preme, in particolare, osservare che:
- il riconoscimento in concreto della riserva al singolo candidato è rimesso ad una valutazione dell’amministrazione procedente compiuta in sede di formazione della graduatoria dovendo questa comunque verificare. in un contesto procedimentale, la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, stabiliti dalla legge per la sua operatività;
- detta verifica si traduce nella spendita di un potere autoritativo, restando indifferente che il medesimo abbia morfologia vincolata ovvero discrezionale (come ricavabile dall’art. 7, comma 1, c.p.a. che a tale, invero talvolta sfumata, distinzione non attribuisce rilevanza alcuna);
- l’accesso al bene della vita cui il partecipante alla procedura concorsuale aspira ( id est l’assunzione) resta mediato dall’esercizio, in senso a sé favorevole, di una potestà pubblicistica e che non v’è, per converso, alcun automatismo nel riconoscimento della riserva essendo ciò ancor più evidente nel caso di specie ove si deduce la falsa applicazione da parte dell’amministrazione dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- siffatta vicenda non si pone a valle della approvazione della graduatoria ma, piuttosto, nella fase di formazione della graduatoria medesima;
- la previsione normativa di cui al comma 4 dell’art. 18 del d.lgs. n. 40 del 2017 (secondo cui “ A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, ((n. 64,)) senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. ”), per la sua formulazione letterale, non contempla una norma di relazione che determina ex se , a prescindere dall’intermediazione del potere amministrativo, l’insorgenza del diritto soggettivo al riconoscimento della riserva di posti secondo la sequenza norma-fatto-effetto, ma una norma di azione, così come risulta peraltro ricavabile dalla circostanza che la previsione normativa in parola si preoccupa di fare salve, riconoscendo quindi prevalenza a queste anche rispetto alla riserva di che trattasi, le prerogative dei candidati disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (che sono, non caso, a sottolinearne la diversa consistenza, nominalmente definite dal legislatore come “diritti”);
- inoltre, il singolo candidato che aspira a beneficiare della riserva si trova comunque a confrontarsi, in ragione del numero limitato di posti riservati, a concorrere anche rispetto ad essa con altri candidati che ambiscono al medesimo beneficio (assumendo, peraltro, rispetto a ciò la veste di controinteressati) sicché anche il riconoscimento della riserva si inserisce in una logica di concorsualità (nell’ambito della quale non può parlarsi ancora di un diritto soggettivo perfetto all’assunzione);
- a riprova della circostanza che la concreta operatività della riserva non si presenta come automatica ma resta, per converso, affidata all’esercizio di potestà di tipo autoritativo (e, segnatamente, di macro-organizzazione ex art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001) v’è l’ipotesi in cui la “riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto”, espressamente contemplata nel caso che occupa al citato art. 2, comma 3, del bando di gara (invero riproduttivo dell’ultima parte del citato comma 4 dell’art. 18 del d.lgs. n. 40 del 2017) atteso che in tale evenienza l’amministrazione vanta certamente un potere a matrice discrezionale (quantomeno nel quomodo e quando ) potendo scegliere se cumulare tali frazioni “con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione” oppure utilizzare le medesime “nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”;
- accedere alla opposta tesi della natura di diritto soggettivo comporta la frammentazione di una fattispecie invece ontologicamente unitaria compromettendo, di riflesso, la concentrazione delle tutele ed il connesso principio di effettività ex art. 7, comma 7, c.p.a. (come accadrebbe nel caso in cui un candidato non solo lamenti il mancato riconoscimento in proprio favore della riserva ma deduca anche altri vizi dell’azione amministrativa – come ad esempio l’erronea od omessa valutazione di titoli – che gli consentirebbero, in virtù di un migliore posizionamento in graduatoria, di rientrare tra coloro che rientrano nei limitati posti a riserva).
2.3 Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la controversia che occupa.
Sussistendo una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 105 c.p.a. va, per l’effetto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa al primo giudice.
4. Per le ragioni esposte l’appello è fondato.
Per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa al primo giudice.
5. Sussistono nondimeno, anche in considerazione della circostanza che l’accoglimento dell’appello si fonda su profili di rito e della parziale novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara nulla la sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OR, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
AN NE, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NE | AR OR |
IL SEGRETARIO