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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/12/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa AR IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 13259/2025 RGL, promosso da
Parte_1
contro
DIR CP_1 CP_2
alle ore 10.20 è presente l'avv. Inglima Vincenzo per parte ricorrente.
E' altresì' presente il dott. ai fini della pratica forense Persona_1
L'avv. Inglima dichiara che la prestazione è stata pagata, chiede la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi di lite.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.49 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AR IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13259 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Celona n. 12, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Inglima, per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
con sede legale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Morreale Agnello per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/12/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 1190,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.9.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità Naspi, giusta domanda del 7 aprile 2025, con condanna dell' CP_3
alla liquidazione della prestazione.
L' costituitasi ritualmente in giudizio, dichiarava di avere riesaminato la domanda in sede di CP_1
autotutela e di avere attivato la procedura di erogazione della prestazione, che riservava di allegare.
Concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata pagata ed ha chiesto la cessata materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento della prestazione da parte dell' è avvenuto soltanto dopo il deposito CP_3
del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' , in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali,
che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 5.12.2025
Il Giudice Onorario
AR IL
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/12/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa AR IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 13259/2025 RGL, promosso da
Parte_1
contro
DIR CP_1 CP_2
alle ore 10.20 è presente l'avv. Inglima Vincenzo per parte ricorrente.
E' altresì' presente il dott. ai fini della pratica forense Persona_1
L'avv. Inglima dichiara che la prestazione è stata pagata, chiede la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi di lite.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.49 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AR IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13259 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
( ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Celona n. 12, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Inglima, per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
con sede legale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Morreale Agnello per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/12/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 1190,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.9.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità Naspi, giusta domanda del 7 aprile 2025, con condanna dell' CP_3
alla liquidazione della prestazione.
L' costituitasi ritualmente in giudizio, dichiarava di avere riesaminato la domanda in sede di CP_1
autotutela e di avere attivato la procedura di erogazione della prestazione, che riservava di allegare.
Concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata pagata ed ha chiesto la cessata materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento della prestazione da parte dell' è avvenuto soltanto dopo il deposito CP_3
del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' , in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali,
che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 5.12.2025
Il Giudice Onorario
AR IL