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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice;
dott. PI NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CASSERO MARIA SELENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti manifestano il loro consenso alla proposta formulata dal giudice in udienza e chiedono definirsi la causa alle condizioni ivi contenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 29.8.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi
1 al n. 44 Parte II Serie C dell'anno 2018, unione dalla quale non sono nati figli, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge Controparte_1
Rappresentava che durante il matrimonio la coppia ha vissuto e lavorato in Germania, ove i coniugi hanno acquistato la casa coniugale.
Deduceva che a causa di incompatibilità di carattere e divergenze era venuta meno l'affectio coniugalis, e di essere ritornata, per tale ragione, a Niscemi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.9.2025. si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma contestando i fatti rappresentati in ricorso.
Rappresentava di essersi fatto carico del mutuo e di tutte le spese occorrenti per la casa coniugale, ragione per la quale avanzava richiesta di assegnazione.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 1.10.2025, il giudice delegato dal collegio, formulava una proposta conciliativa alla quale le parti manifestavano personalmente adesione.
Nel discutere la causa, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “pronuncia sullo status;
rinuncia alla domanda di divorzio e di assegnazione della casa coniugale;
spese compensate integralmente”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Inoltre, il Collegio prende atto che le condizioni proposte dal giudice delegato – fatte proprie dalle parti in sede di conclusioni congiunte – non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva Controparte_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
2 Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n.
44, P. II Serie C, anno 2018);
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PI NE TO GI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice;
dott. PI NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CASSERO MARIA SELENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti manifestano il loro consenso alla proposta formulata dal giudice in udienza e chiedono definirsi la causa alle condizioni ivi contenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 29.8.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi
1 al n. 44 Parte II Serie C dell'anno 2018, unione dalla quale non sono nati figli, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge Controparte_1
Rappresentava che durante il matrimonio la coppia ha vissuto e lavorato in Germania, ove i coniugi hanno acquistato la casa coniugale.
Deduceva che a causa di incompatibilità di carattere e divergenze era venuta meno l'affectio coniugalis, e di essere ritornata, per tale ragione, a Niscemi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.9.2025. si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma contestando i fatti rappresentati in ricorso.
Rappresentava di essersi fatto carico del mutuo e di tutte le spese occorrenti per la casa coniugale, ragione per la quale avanzava richiesta di assegnazione.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 1.10.2025, il giudice delegato dal collegio, formulava una proposta conciliativa alla quale le parti manifestavano personalmente adesione.
Nel discutere la causa, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “pronuncia sullo status;
rinuncia alla domanda di divorzio e di assegnazione della casa coniugale;
spese compensate integralmente”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Inoltre, il Collegio prende atto che le condizioni proposte dal giudice delegato – fatte proprie dalle parti in sede di conclusioni congiunte – non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva Controparte_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
2 Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n.
44, P. II Serie C, anno 2018);
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PI NE TO GI
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