Art. 4.
I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.
Il decreto e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.
Il decreto e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.