Articolo 4 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 marzo 1953
Art. 4.
I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.
Il decreto e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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